In caso di cessione d'azienda la norma di garanzia per i lavoratori, contenuta nell'art. 2212, c. 1, del c.c., si applica anche ai lavoratori licenziati poco prima del trasferimento solo se si è accertata l'illegittimità dell'estinzione del rapporto

In caso di cessione d'azienda la norma di garanzia per i lavoratori, contenuta nell'art. 2212, c. 1, del c.c., si applica anche ai lavoratori licenziati poco prima del trasferimento solo se si è accertata l'illegittimità dell'estinzione del rapporto, che costituisce dunque un dato pregiudiziale ed autonomo sul piano logico e giuridico. Infatti, solo dall'accertamento dell'illegittimità del recesso e dalle conseguenze da esso derivate (annullamento del licenziamento se disposto in vista del trasferimento d'azienda, o, comunque, permanenza del lavoratore alle dipendenze del cedente, nel caso di licenziamento disposto per ragioni diverse) sarebbe potuta derivare la declaratoria di continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'imprenditore cessionario.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 marzo 2013, n. 7665

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