In caso di danneggiamento da parte del lavoratore dei propri strunenti di lavoro è onere del datore provare il fatto

Nella responsabilità contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è onere del datore provare il danno e il rapporto di causalità con la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore; è onere del lavoratore provare di avere adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 maggio 2008, n. 13530)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AR. PI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato ROSSI GUIDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AL. DI. CA. GI. &. C. S.N.C., in persona del legale rappresentate pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GUERRA MICHELE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 90/04 la Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 24/11/04 r.g.n. 71/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/08 dal Consigliere Dott. Pietro Cuoco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 gennaio 2003 la AL. S.n.c. chiese che il Tribunale di Trento condannasse il suo ex dipendente Ar.Pi. al risarcimento dei danni che aveva causato ad un veicolo della Societa' guidato nell'espletamento delle sue mansioni.

Il giudice del Lavoro respinse la domanda. La domanda fu poi accolta dalla Corte d'Appello di Trento.

Afferma il giudicante che l'incidente era avvenuto nel corso del rapporto di lavoro; e, poiche' la violazione dell'articolo 2103 cod. civ. non era stata eccepita, la legittimita' od illegittimita' dell'assegnazione della mansione di consegna della merce era irrilevante.

Il dipendente, essendo in possesso dell'abilitazione alla guida dell'autoveicolo affidatogli per il lavoro (fatto che escludeva la necessita' di preventivo addestramento), avendo altre volte effettuato la consegna della merce, avendo accettato di eseguire il compito affidatogli. ed avendo avuto in consegna il mezzo, era responsabile del danno arrecato.

Poiche' era onere dell'Ar. provare che l'evento si era verificato senza sua colpa o per caso fortuito o per forza maggiore (prova che egli non aveva dato), la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilita' datorile era irrilevante.

Per la cassazione di questa sentenza Ar.Pi. propone ricorso, articolato in 5 motivi; la AL. S.n.c. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'articolo 360 cod. pro. civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonche' articolo 2087 cod. civ. e dell'articolo 116 cod. proc. civ. nonche' omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. il datore ha l'obbligo di porre il lavoratore in condizione di adempiere, ed in sicurezza. alla mansione assegnatagli;

1.b. nel caso in esame, non era stato considerato che egli non era addetto alla consegna della merce, e non aveva esperienza ne' aveva avuto addestramento nella guida del grosso automezzo poi affidatogli, e che egli aveva guidato su una strada particolarmente difficoltosa.

2. Con il secondo motivo denunciando per l'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. nonche' omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. il ricorrente sostiene che la materia in controversia e' delineata non solo con il ricorso introduttivo, bensi' con le deduzioni del resistente. Ed egli aveva dedotto di essere stato addetto al controllo del flusso e della giacenza delle merci: non alla relativa consegna.

Nella controversia assumeva pertanto rilievo anche la violazione dell'articolo 2103 cod. civ., che egli aveva dedotto; deduzione che il giudicante aveva erroneamente negato.

3. Con il terzo motivo. denunciando per l'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'articolo 2104 cod. civ. e degli articoli 112 e 115 e 116 cod. proc. civ. nonche' omessa insufficiente e contraddittoria motivazione il ricorrente sostiene che:

3.a. "il lavoratore risponde del danneggiamento della cosa affidatagli dal datore (per l'espletamento delle mansioni) a titolo di responsabilita' contrattuale, e, in applicazione del principio dell'onere della prova, compete al datore di lavoro di provare che l'evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta";

3.b. il giudicante "ha affermato la mancanza della prova dell'assenza di responsabilita' in capo all'Ar. addirittura invertendo l'onere della prova; ha ritenuto provata la sua colpa e non provato il caso fortuito o la forza maggiore; il tutto non tenendo conto del principio dell'onere della prova";

3.c. adempiendo all'incarico affidatogli, aveva solo osservato un obbligo fondamentale della subordinazione (l'obbedienza), al cui adempimento egli non poteva sottrarsi.

4. Con il quarto motivo, denunciando per l"articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 cod. civ., il ricorrente sostiene che, poiche' la responsabilita' del lavoratore nella determinazione del danno arrecato a cose affidategli dal datore ha natura contrattuale, l'affermazione della sentenza con cui si ritiene applicabile l'articolo 2043 cod. civ. e' erronea.

5. Con il quinto motivo, denunciando per l'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 90 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che, poiche' la domanda della Societa' per il risarcimento del danno da fermo tecnico era stata respinta, il giudicante avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese del giudizio.

6. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

7. Premesso che, nell'ipotesi di danno arrecato dal lavoratore subordinato al bene affidatogli dal datore per lo svolgimento della prestazione, la responsabilita' del lavoratore ha natura contrattuale (e plurimis, Cass. 21 febbraio 1997 n. 6645; Cass. 23 agosto 2006 n. 18375), assume rilievo preliminare l'esame della censura relativa alla ripartizione dell'onere probatorio. Ed in ordine a questo onere e' da osservare quanto segue.

7.a. Nella materia del rapporto di lavoro subordinato si afferma generalmente che e' onere del datore provare la colpa del lavoratore e la relativa connessione causale con il danno (Cass. 23 agosto 2006 n. 18375 e giurisprudenza ivi citata; Cass. 8 gennaio 2000 n. 138; Cass. 11 dicembre 1999 n. 13891; Cass. 21 febbraio 1997 n. 6645; Cass. 11 dicembre 1991 n. 11107; 4 dicembre 1990 n. 11652; Cass. 12 febbraio 1979 n. 979).

7.b. Sul piu' generale piano dell'articolo 1218 cod. civ. (in rapporti contrattuali estranei alla materia del lavoro subordinato), altra giurisprudenza tuttavia afferma (pacificamente) che e' onere del debitore fornire la prova dell'assenza di colpa (Cass. 18 maggio 2007 n. 11583; Cass. 31 luglio 2006 n. 17306; Cass. 24 maggio 2006 n. 12362; Cass. 19 aprile 2006 n. 9085; Cass. 11 novembre 2005 n. 22894; Cass. 21 giugno 2004 n. 11488; Cass. 8 novembre 2002 n. 15712; Cass. 28 novembre 1998 n. 12093; Cass. 12 ottobre 1994 n. 1500; Cass. 5 aprile 1984 n. 2221); ed in non recente decisione si afferma anche che la colpa del debitore e' fondata su una presunzione, che il debitore puo' negare con la prova contraria (Cass. 9 luglio 1984 n. 4020).

7.c. Questo secondo indirizzo non e' (integralmente) condivisibile. Il principio affermato sul piu' generale piano dell'articolo 1218 cod. civ. (come indicato sub "8.a:") e' da applicare anche nello specifico spazio del rapporto di lavoro subordinato, e, in questo ambito, nella particolare ipotesi di danno arrecato dal lavoratore al bene affidatogli dal datore per lo svolgimento della prestazione.

8. Ed invero, nel rapporto di lavoro subordinato la diligenza espressamente prevista dall'articolo 2104 cod. civ. (modalita' che assume immanente ininterrotta presenza) e' solo normativa specificazione di quanto (articolo 1176 cod. civ.) e' richiesto in ogni altro rapporto obbligatorio (cio' riconosce la stessa indicata giurisprudenza: e plurimis, Cass. 11 dicembre 1991 n. 11107). Ed il diverso regime probatorio in materia di lavoro subordinato non ha fondamento normativo.

In ogni rapporto obbligatorio, anche nel rapporto di lavoro subordinato, la diligenza non costituisce un'obbligazione a se' stante ed aggiuntiva nei confronti della prestazione: e' solo la modalita' con cui l'obbligazione (la prestazione) deve essere svolta. E' la dovuta generale "cura" che (con gradazioni normativamente differenziate nei singoli rapporti) circonda e sostiene ed accompagna la prestazione: e' l'impegno che la norma giuridica esige dal debitore per il relativo svolgimento.

Quale modalita' (normativamente richiesta). questa cura costituisce e delimita anche il terreno normativo dell'adempimento: lo spazio entro il quale si esige la prestazione. I limiti di questa cura sono anche i limiti entro i quali l'adempimento (della prestazione) e' richiesto.

Oltre questi limiti, l'adempimento non e' richiesto: pur nella materiale mancanza od inesattezza della prestazione, l'inadempimento (in via generale; al limite sono ipotesi di piu' rigorosa responsabilita': es., articoli 1785, 2051, 2052 cod. civ.) non sussiste.

9. Quando la prestazione lavorativa e' da eseguire con un bene affidato dal datore, nella prestazione e' inscritto anche l'uso del bene; cura richiesta al lavoratore e' utilizzare il bene senza arrecare danni.

Il danno (causato dal lavoratore) e', di per se', inadempimento. Il datore non ha tuttavia l'onere di provare che il danno al bene affidato per la prestazione (es., autocarro) sia stato causato dal lavoratore per mancanza di diligenza (inosservanza di leggi, regolamenti, norme di prudenza) : fatti che sono spesso estranei alla sfera della datorile conoscibilita' (per la "riferibilita'" di questi fatti - e del conseguente onere probatorio - all'esclusiva "sfera d'azione del debitore", Cass. 21 giugno 2004 n. 11488, precedentemente riportata sub "8.a.").

Nell'indicata ipotesi, provati, da parte del datore, il danno (in cui assume consistenza lo stesso inadempimento, quale mancanza od inesattezza della prestazione) ed il rapporto di causalita' fra il danno e la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore, il lavoratore ha l'onere di provare (per l'articolo 2697 cod. civ., comma 2) la negazione dell'inadempimento.

E' l'onere di provare che, pur essendovi quale mancanza od inesattezza della prestazione, egli ha avuto nello svolgimento della prestazione la necessaria cura richiesta dalla norma: e pertanto il dedotto "inadempimento" si colloca in uno spazio esterno ai normativi limiti dell'adempimento.

La valutazione di questa diligenza deve essere effettuata tenendo conto della natura e degli aspetti della prestazione (articolo 2104 cod. civ.) : la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi (anche in questo ambito, si concorda con l'affermazione della giurisprudenza precedentemente indicata sub "8.a.": e plurimis, Cass. 22 maggio 2000 n. 6664). Cio' e' a dirsi anche in relazione alle condizioni di capacita' e preparazione ed esperienza del lavoratore alle mansioni affidate.

10. E' pertanto da affermare quanto segue.

"Nella responsabilita' contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene affidatogli per lo svolgimento della prestazione, e' onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalita' con la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore.

Ed e onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta. e, piu' in generale, la propria assenza di colpa.

11. Nel caso in esame, e' pacifico il danno. Ed il giudicante, ritenendo che "competeva all'Ar. l'onere di dimostrare che il danno si e' verificato senza sua colpa", ha applicato l'indicato principio.

Il ricorrente sostiene tuttavia l'inesistenza della propria colpa, in quanto il datore, in violazione dell'articolo 2103 cod. civ., avrebbe modificato le sue mansioni, e gli avrebbe assegnato, senza preventiva adeguata istruzione ed in violazione dell'articolo 2087 cod. civ., una mansione (guida d'un grosso automezzo su strada pericolosa) in cui egli era inesperto.

12. La disposizione dell'articolo 2103 cod. civ. e' diretta a tutelare il lavoratore nella conservazione delle mansioni (assegnate, od equivalenti o corrispondenti alla superiore acquisita categoria) : non a limitare od escludere la diligenza cui il lavoratore e' obbligato nello svolgimento delle sue mansioni.

Egualmente e' a dirsi per la disposizione dell'articolo 2087 cod. civ., in quanto diretta a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale del lavoratore.

La violazione di queste disposizione da parte del datore non esclude, di per se', l'obbligo del lavoratore di svolgere le sue mansioni con la diligenza normativamente richiesta (come previsto dall'articolo 2104 cod. civ.). Questo obbligo e' limitato solo nella misura in cui la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno al terreno della prestazione dovuta (come precedentemente delineato sub "8").

Per le precedenti osservazioni e sulla base dell'indicato principio (sub 10), e' onere del lavoratore provare di aver agito con la diligenza normativamente richiesta; e, in questo ambito, di non avere capacita' preparazione ed esperienza adeguate.

Nel caso in esame, l'affermazione della sentenza, per cui l'affidamento (per la consegna di merci) della guida d'un autoveicolo a persona a tanto abilitata non esige specifico preventivo addestramento, essendo coerente con principi logici e giuridici, e' insindacabile.

E la censura (sub "11"), anche nella parte che assume l'esistenza di oggettive condizioni idonee ad escludere la negligenza del lavoratore, oltre che (parzialmente) non autosufficiente, e' complessivamente inconferente.

13. Normativo limite del potere discrezionale del giudicante nella disciplina delle spese del giudizio e' solo la preclusione della condanna della parte totalmente vittoriosa (articolo 91 cod. proc. civ.; e plurimis, Cass. 3 marzo 1994 n. 2124).

14. Nel caso in esame, premessa la correzione della motivazione (in ordine alla ritenuta irrilevanza, ai fini dell'onere probatorio, della natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilita'; ed in ordine alla ritenuta irrilevanza della dedotta violazione dell'articolo 2103 cod. civ.), il ricorso deve essere respinto.

15. Le divergenti decisioni in sede di merito giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimita'.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3762 UTENTI