In caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, garva sul creditore l'onere di provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito

In caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, che come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, il creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile con sentenza del 27 marzo 2008, n. 7943. Le SS.UU. nella fattispecie si sono pronunciate sulla richiesta avanzata da un pubblico dipendente di risarcimento del danno da ritardata assunzione.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'I 1 marzo 2003 il Tribunale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle retribuzioni, dal mancato versamento dei contributi previdenziali e dalla perdita degli scatti di anzianita' proposta da Lo.Ro. nei confronti del Ministero di Giustizia, e dichiarava viceversa la nullita' della domanda, congiuntamente proposta con il ricorso introduttivo, del risarcimento dei danni per perdita di chance.

La Lo. infatti - premesso che a seguito di una decisione del Consiglio di Stato di annullamento di una graduatoria di un concorso per dattilografa per 507 posti e del collocamento da parte del Ministero della Giustizia al numero 730 bis - aveva lamentato che la sua nomina a dattilografa era stata retrodatata ai soli fini giuridici al 29 maggio 1990, ferma restando la decorrenza economica al 2 novembre 2000, giorno dell'effettiva immissione nell'esercizio delle sue funzioni all'ufficio del giudice di pace di Torino; ed aveva quindi adito il Tribunale di Torino per chiedere la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patiti, per il mancato pagamento delle retribuzioni e degli scatti di anzianita' maturati dal 29 maggio 1990, previo versamento dei contributi previdenziali nonche' per vedersi riconosciuti i danni per perdita di chance conseguenti al ritardato inizio della carriera.

A seguito di gravame della Lo., e nella contumacia del Ministero, la Corte d'appello di Torino con sentenza del 3 giugno 2005, in parziale accoglimento del suddetto gravame, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno per mancate retribuzioni, mancato versamento dei contributi e per perdita degli scatti di anzianita' per il periodo successivo al 1 luglio 1998 e, conseguentemente, rimetteva le parti davanti al primo giudice; dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni da perdita di chance sino al 30 giugno 1998 e la respingeva per il periodo successivo.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello di Torino osservava che la controversia aveva ad oggetto il risarcimento del danno da ritardata assunzione ad un pubblico impiego per cui nel caso di specie doveva applicarsi il criterio di riparto della giurisdizione fissato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Precisava al riguardo la Corte che non poteva essere seguito l'assunto dell'appellante secondo cui ai fini della individuazione del giudice competente doveva farsi riferimento al provvedimento di assunzione del 21 ottobre 2000 o a quello successivo emanato il 16 giugno 2001, con cui si era provveduto a retrodatare l'assunzione medesima al 29 maggio 1990. Ed invece avendo la controversia per oggetto la sussistenza di un danno risarcibile per l'intero arco di tempo(dal 29 maggio 1990 sino al 2 novembre 2000), doveva la giurisdizione scindersi tenendo come parametro temporale la data del 30 giugno 1998. Soluzione questa in coerenza con quanto statuito dai giudici di legittimita' secondo cui le disposizioni che hanno trasferito al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato pongono il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad elementi quali la data del compimento da parte dell'amministrazione dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa (ossia i provvedimenti di retrodatazione dell'assunzione ai soli fini giuridici e non a quelli economici), ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - cosi' come posti a base della pretesa avanzata -in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Per quanto riguardava inoltre il risarcimento del danno per perdita di chances la giurisdizione doveva reputarsi del giudice ordinario sempre a partire dal 30 giugno 1998. La domanda relativa pero' - non potendosi considerare nullo il ricorso per violazione del disposto dell'articolo 414 c.p.c., cosi' come invece stabilito dal primo giudice - andava nel merito rigettata perche' priva di qualsiasi supporto fattuale che consentisse in qualche modo di procedere alla valutazione circa la sussistenza di un danno e la sua eventuale quantificazione.

Avverso tale sentenza Lo.Ro. propone ricorso per Cassazione, affidato a numerose censure, illustrate anche con memoria ex articolo 378 c.p.c..

Non si e' costituito il Ministero di Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, articolato in numerose censure, la Lo. sostiene che la Corte territoriale ha violato il disposto del Decreto Legislativo n. 80 del 1998 articolo 45 comma 17, perche' il petitum sostanziale di cui alla controversia in esame comportava l'attribuzione della controversia stessa al giudice ordinario con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata costituzione del rapporto di impiego con il Ministero della Giustizia - ed al mancato percepimento degli stipendi ed alla violazione degli altri diritti connessi al rapporto di pubblico impiego - anche per il periodo sino al 30 giugno 1998, per essere in questo senso rivolte le conclusioni e la sostanza delle domande il proposte davanti ai giudici di merito. Aggiunge che altra soluzione poteva essere rappresentata da una rimeditazione della decadenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 45, comma 17, quale trasfuso nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 69, comma 7, nel senso di ritenere, con una interpretazione costituzionalmente orientata, che tale norma integri una decadenza di natura processuale per avere il legislatore inteso stabilire un termine entro il quale i diritti nati in vigenza del precedente ordinamento possono essere azionati davanti al giudice che si e' spogliato per il futuro della giurisdizione esclusiva del rapporto stesso. Denunzia, infine, che nel merito la Corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda del risarcimento dei danni per perdita di chance per mancanza di supporto probatorio, dimenticando il tal modo il criterio della vicinanza della prova secondo il quale non puo' addossarsi il relativo onere a chi non puo' detta prova fornire perche' la documentazione relativa ai concorsi espletati e di cui si era constata la irregolarita' erano in possesso del datore di lavoro e della pubblica amministrazione, cui le norme di rito consentivano di imporne l'esibizione.

Tutte le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per comportare l'esame di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettate perche' prive di fondamento e con esse va rigettato il ricorso, che dette censure contiene.

Queste Sezioni Unite hanno statuito che nell'ipotesi di inquadramento in ruolo nel pubblico impiego in seguito a ricorso in giudizio dinanzi al giudice amministrativo - con retrodatazione della nomina a fini giuridici, ma non a quelli economici - la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto le differenze retributive spettanti per un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 80 del 1998 articolo 45 comma 17, (ora Decreto Legislativo n. 165 del 2001 articolo 69 comma 7), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass., Sez. Un., 16 novembre 2007 n. 23738; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2006 n. 9153, Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2005 n. 317). L'indicato criterio di riparto della giurisdizione Decreto Legislativo n. 80 del 1998 cit., ex articolo 45, comma 17, vale, quindi, anche per l'individuazione del giudice cui va devoluta la giurisdizione per quanto attiene alla domanda di risarcimento per perdita di chance.

Consegue da tutto cio' che nessun addebito puo' muoversi alla decisione della Corte d'appello di Torino che - per quanto riguarda la domanda del risarcimento danni per il mancato pagamento delle retribuzioni e degli scatti di anzianita' maturati successivamente al 1 luglio 1998 - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimandato le parti, ai sensi del disposto dell'articolo 353 c.p.c., comma 1, davanti al primo giudice, mentre ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per la perdita di chance sino al 30 giugno 1998, respingendo invece la stessa domanda per il periodo successivo.

A tale riguardo va rimarcato che la Corte territoriale, una volta ritenuta la giurisdizione nei termini ora indicati, con riferimento alla domanda per la perdita di chance, ha dichiarato la richiesta della Lo. priva di fondamento atteso che la stessa non aveva indicato ne' le cause da cui sarebbero scaturiti i denunziati danni ne' alcun elemento da cui fosse consentito ricavare l'esistenza e l'entita' di tali danni.

Anche sul punto la sentenza impugnata va confermata atteso che in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non e' una mera aspettativa di fatto ma un'entita' patrimoniale a se' stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita', la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (cfr.: Cass. 28 gennaio 2005 n. 1755 ed, ancora, tra le altre: Cass. 6 agosto 2007 n. 17176). Presupposti questi che per non essere stati forniti dalla Lo. - sia per quanto attiene alle probabilita' di riuscita nel concorso sia per quanto riguarda gli ulteriori criteri di quantificazione dei danni eziologicamente scaturenti dalla illegittima condotta della pubblica amministrazione - hanno impedito l'accoglimento, seppure parziale, della richiesta formulata in termini di danni da perdita di chance.

Corollario, pertanto, di quanto sinora detto e' che la sentenza impugnata per essere congruamente motivata, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione dei principi giuridici applicabili in materia, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimita'.

Nessuna statuizione puo' essere emessa sulle spese del presente giudizio di Cassazione stante la mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

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