In caso di infortunio sul lavoro grava sul lavoratore l'onere di provare l'infortunio e' avvenuto nel corso del servizio o che non siano state rispettate norme di sicurezza sul lavoro

Per ritenere una responsabilita' del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., infatti, non e' sufficiente provare che l'infortunio e' avvenuto nel corso del servizio o che non siano state rispettate norme di sicurezza sul lavoro, dovendo il lavoratore provare che l'infortunio di cui e' rimasto vittima sia dipeso proprio dalla mancata osservanza delle invocate norme di sicurezza da parte del datore di lavoro. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile,Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26564)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. GE., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall'avvocato BERTOLIO GABRIELE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AS. GE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL CONTE ELIO, giusta delega in atti;

- controricorrente ~

e contro

MO. MI. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORO CLAUDIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1/05 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 25/01/05 R.G.N. 125/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/07 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato BERTOLIO;

udito l'Avvocato SERRA e MONTANARI E. per delega GELLI e l'avv. BARBATO;

udito il P.M. in persona del Sostituti Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Milano Co.Ge., guardia giurata alle dipendenze della Mo. Mi. spa, chiedeva la condanna della societa' datrice di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorsogli in data (OMESSO). Esponeva che, dopo aver svolto il servizio di vigilanza notturna dalle 19 della sera precedente alle 7 del giorno (OMESSO), era stato ancora addetto, in violazione delle disposizioni impartite dal Questore di Milano circa i doppi turni di lavoro, al servizio diurno di trasporto valori, con orario dalle 8,20 alle 13,40, rimando cosi' coinvolto e ferito nel corso di una rapina avvenuta alle ore 11 circa. Sosteneva il ricorrente che la Mo. era responsabile dei danni subiti perche' se la societa' avesse osservato le disposizioni del Questore, egli non avrebbe prestato il servizio di scorta e non sarebbe rimasto ferito nel tentativo di rapina.

Costituitosi il contraddittorio con l'intervento delle As. Ge. spa, chiamate in causa da Mo., il Pretore respingeva la domanda con sentenza del 29.9.1998, confermata dalla Corte di Appello di Milano.

Proponeva ricorso il Co. e questa Corte con sentenza n. 8230 del 23 maggio 2003 cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia.

Riassunta la causa, il giudice di rinvio, con sentenza depositata il 25 gennaio 2005, respingeva l'appello proposto dal Co. contro la sentenza del Pretore di Milano. La Corte bresciana osservava che nel disposto dell'articolo 2087 c.c. rientra anche l'obbligo del datore di lavoro di guardie giurate di osservare le disposizioni impartite dal Questore sul divieto dei doppi turni di lavoro, in quanto dette disposizioni sono dirette, oltre che a tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, anche ad evitare i danni che il lavoratore puo' subire espletando il servizio in condizioni di scarsa lucidita' e concentrazione. Di conseguenza il comportamento delittuoso di terzi non e' idoneo ad escludere la concorrente responsabilita' del datore ove risulti che l'infortunio sia dipeso dalla stanchezza in cui il Co. poteva versare a causa del precedente lavoro notturno. Riteneva comunque la Corte che nel caso di specie non era stato ne' allegato ne' provato dal ricorrente che l'infortunio, avvenuto a causa della subitanea azione di fuoco dei rapinatori piu' che dalla inadeguata risposta della guardia giurata, fosse dipeso dalla stanchezza in cui l'aggredito versava al momento della rapina.

Per la cassazione di tale sentenza Co.Ge. ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. La Mo. Mi. spa e le As. Ge. spa resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 383 e 384 c.p.c., il ricorrente si duole che la corte bresciana abbia omesso di attenersi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, che le imponeva di valutare la violazione dell'articolo 2087 c.c. per l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'ordinanza del Questore che vietava i doppi turni di lavoro, limitandosi a valutare se l'infortunio fosse dipeso o meno dalla stanchezza in cui il Co. poteva versare a causa del precedente lavoro notturno.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 41 c.p. e 2043 e 2087 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto alla inosservanza del provvedimento del Questore da parte del datore di lavoro valenza di concausa nella produzione dell'evento, secondo il principio della equivalenza causale fissato dall'articolo 41 c.p. e per non aver tenuto conto che una rapina ad un furgone trasporto valori non costituisce fatto eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalita' e da porsi come causa unica dell'evento.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che a norma dell'articolo 2087 c.c. il lavoratore era tenuto a provare di aver subito un infortunio sul lavoro in conseguenza della inosservanza di norme antinfortunistiche, mentre gravava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del danno.

I motivi di ricorso, che e' opportuno esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La sentenza rescindente, ravvisando un difetto di motivazione della sentenza di appello, ha demandato al giudice di rinvio il compito di valutare se l'inosservanza da parte della societa' dell'ordinanza del Questore che vietava di adibire le guardie giurate a doppi turni di lavoro abbia avuto efficienza causale nella produzione dell'evento lesivo, sia pure quale causa concorrente, atteso che nel disposto dell'articolo 2087 c.c. rientra anche l'obbligo di osservare le disposizioni del Questore, impartite, a norma del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, articolo 1 al fine di garantire sia l'efficienza ed il buon andamento del servizio che la sicurezza e l'incolumita' personale dei lavoratori, una volta escluso sul piano logico che la rapina ad un furgone portavalori costituisca per la guardia giurata di scorta evento straordinario ed imprevedibile idoneo ad interrompere il rapporto di causalita'.

Il giudice di rinvio nella sentenza qui impugnata ha tenuto presente tutte le indicazioni contenute nella sentenza rescindente ed ha valutato sia le norme di sicurezza sul lavoro insite nell'ordinanza del Questore che la prevedibilita' dell'evento-rapina nell'attivita' di scorta di furgoni portavalori. La Corte territoriale, tuttavia, premesso che nella specie vi era stata senza dubbio una inosservanza da parte del datore di lavoro del divieto di adibire la guardia giurata ad un doppio turno continuato di lavoro, ha ritenuto necessario accertare, sul piano causale, se il lamentato infortunio sia dipeso dalla stanchezza in cui poteva versare il Co. a causa del precedente lavoro notturno, tale da impedirgli di contrastare efficacemente l'azione dei rapinatori e da evitare di restare ferito.

La Corte territoriale al riguardo ha evidenziato che nel ricorso introduttivo il ricorrente non ha ne' allegato, ne' tantomento ha chiesto di provare, che l'infortunio era dipeso dalla stanchezza in cui versava a causa del precedente lavoro notturno, che gli aveva impedito di reagire con prontezza all'attacco criminoso. La Corte ha quindi concluso per la mancanza di prova della dipendenza causale del ferimento dalle condizioni di lavoro ed ha respinto l'appello.

In tema di responsabilita' del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente questa Corte, con giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente, ha ripetutamente affermato che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza del danno, come pure la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'uno e l'altro; quando il lavoratore abbia provato le circostanze di cui sopra, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che l'infortunio del dipendente non e' ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr. Cass: n. 16881/2006, n. 7328/2004, n. 12467/2003, n. 9909/2003 n. 1886/2000).

Il giudice di rinvio ha fatto corretta applicazione del suddetto principio laddove ha escluso il rapporto di causalita' perche' il lavoratore non aveva provato, e neppure si era offerto di provare, che il suo ferimento era dovuto alla condizione di stanchezza e di scarsa concentrazione dipendente dal notevole numero di ore di lavoro continuato svolto dalla sera precedente.

Per ritenere una responsabilita' del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., infatti, non e' sufficiente provare che l'infortunio e' avvenuto nel corso del servizio o che non siano state rispettate norme di sicurezza sul lavoro, dovendo il lavoratore provare che l'infortunio di cui e' rimasto vittima sia dipeso proprio dalla mancata osservanza delle invocate norme di sicurezza da parte del datore di lavoro. La sentenza rescindente ha precisato che il divieto del doppio turno trova il suo fondamento nell'esigenza di escludere l'incidenza negativa del prolungamento dell'orario di lavoro sulle condizioni psicofisiche del lavoratore onde evitare che questi presti servizio in stato di scarsa attenzione e difficolta' di concentrazione. Era onere del lavoratore, dunque, dimostrare che il suo ferimento era dipeso dalla stanchezza e dal rallentamento dei riflessi dovuto al prolungamento indebito dell'orario di lavoro.

Nella specie il giudice di rinvio, valutando il materiale probatorio acquisito, ha escluso che il lavoratore abbia fornito una prova siffatta. Tale apprezzamento del giudice di merito sulla insufficienza delle prove non ha formato oggetto di specifica censura, poiche' il ricorrente ha centrato le proprie doglianze soltanto sulla inosservanza dell'ordinanza del Questore che vietava di adibire le guardie giurate a due turni consecutivi di lavoro, fatto questo che, come si detto, di per se solo non e' sufficiente a fondare la responsabilita' del datore di lavoro per l'infortunio del dipendente.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascun resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 24,00 per esborsi ed in euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, in favore di ciascun resistente.

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