In caso di licenziamento ad nutum il preavviso ha efficacia obbligatoria

In tema di recesso ad nutum dal rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, senza preavviso, il rapporto si risolve immediatamente; il preavviso, infatti, ha efficacia obbligatoria e non reale, non facendo riferimento l’articolo 2118 del Cc alla necessità del consenso della parte non recedente per addivenire alla cessazione del rapporto, ma stabilendo solo l’obbligo della parte recedente di corrispondere in favore dell’altra l’indennità sostitutiva del preavviso. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 11740 del 7 marzo- 21 maggio 2007. Con la predetta sentenza la Corte, nello specifico, si è pronunciata sulla fattispecie del licenziamento ad nutum di un dirigente.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3777 UTENTI