In caso di licenziamento disciplinare la precedente sospensione dal servizio si tramuta a ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto

In ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente, con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta a ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente alla data di sospensione cautelare del dipendente. (Corte di Cassazione Sezione lavoro civile, Sentenza 08.05.2008, n. 11361)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. FA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE N. 13, presso lo studio dell'avvocato VALANSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAMALERO ARMANDO, ALUFFI EUGENIO, SILVANO BRIOZZO, giusta procura in atti (dell'9.01.08), rep. n. 20671, Notaio Lucia Ferraino del foro di Imperia;

- ricorrente -

contro

ASL/(OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMINELLI CARLO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 38/04 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/01/05 - R.G.N. 187/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/08 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito l'Avvocato VALENSISE;

udito l'Avvocato BUCCELLATO per delega VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co.Fa. ha impugnato il licenziamento intimatole il 23 agosto 2001 dalla datrice di lavoro ASL (OMESSO), con effetti dalla data del 1 luglio 1998, in cui era stato precedentemente adottato un provvedimento di destituzione dal servizio, poi annullato dal giudice amministrativo. La ricorrente ha dedotto l'illegittimita' del licenziamento, nell'ambito di una vicenda in cui al precedente provvedimento annullato aveva fatto seguito l'apertura di un procedimento penale a carico della dipendente, la sospensione cautelare dal servizio e quindi l'inizio di un nuovo procedimento disciplinare, con una seconda contestazione di addebiti. Tale procedimento era stato sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, conclusosi con una sentenza di patteggiamento della pena, e riattivato dopo il provvedimento della Corte di Cassazione con cui era stata dichiarata l'inammissibilita' del ricorso avverso detta sentenza.

Il Tribunale di Sanremo, accogliendo la domanda della Co., dichiarava sotto vari profili l'illegittimita' del recesso della datrice di lavoro.

In parziale riforma di tale decisione, la Corte di Appello di Genova con la sentenza oggi impugnata ha dichiarato la legittimita' del licenziamento intimato con decorrenza dalla data di sospensione dal servizio.

I punti controversi esaminati dalla sentenza impugnata, per quanto qui rileva, riguardano le seguenti questioni:

a) la tempestivita' della riattivazione del procedimento disciplinare, in relazione alla norma collettiva che fissa a tal fine un termine di 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva;

b) l'efficacia del licenziamento dall'epoca della sospensione cautelare;

c) la sussistenza della giusta causa di recesso (accertata - anche con riferimento alla seconda contestazione disciplinare);

d) la dedotta lesione del diritto di difesa per il mancato esame in sede di procedimento disciplinare di una memoria difensiva della Co., non rinvenuta in atti.

Co.Fa. propone ricorso per cassazione con sette motivi. L'azienda sanitaria resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli articoli 1321 e 2077 c.c., in relazione all'articolo 30, comma 9, del CCNL Sanita', degli articoli 1175, 1375, 1227 c.c., articolo 100 c.p.p., comma 5, nonche' difetto di motivazione.

Si osserva che il datore di lavoro era costituito parte civile nel processo penale pendente nei confronti della Co. (avente ad oggetto i medesimi fatti di cui all'illegittimo provvedimento di destituzione), e che alla stessa azienda sono stati notificati sia il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti della stessa Co., sia l'avviso ex articolo 610 c.p.p., dell'udienza camerale di trattazione del ricorso, dichiarato inammissibile dalla S.C.; la riattivazione del procedimento disciplinare e' stata disposta solo dopo circa un anno, a seguito di missiva con cui il difensore domiciliatario della parte civile comunico' l'esito del giudizio di cassazione.

Secondo la parte, il termine di riattivazione del procedimento disciplinare decorreva dalla data (14 luglio 2000) dell'udienza camerale, di cui il datore di lavoro aveva avuto conoscenza attraverso il proprio difensore, e non dalla lettera del 6 luglio 2001 con cui questi aveva comunicato alla ASL che il ricorso per cassazione della Co. era stato dichiarato inammissibile (come ritenuto dal giudice di appello); si sostiene che una "artificiosa distinzione tra ASL e difensore domiciliatario" si pone in violazione dell'articolo 100 c.p.p., comma 5, e con precetti costituzionali, essendo "irragionevole distinguere tra conoscenza e conoscibilita' della sentenza", anche in relazione ai principi di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c..

Il motivo e' infondato. E' in questione l'applicazione dell'articolo 30, del contratto collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro, secondo cui il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva; il comma 9, di detto articolo stabilisce che il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8, "e' riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva".

In relazione alla censura formulata in questa sede, il controllo di legittimita' risulta limitato alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (non essendo del resto denunciata la violazione di specifici canoni legali di interpretazione).

Il convincimento espresso dal giudice dell'appello in ordine al contenuto della disposizione del contratto collettivo, che assegna rilevanza alla effettiva conoscenza del provvedimento penale da parte dell'ente datore di lavoro, sfugge alle critiche mosse dalla parte, rispondendo ad un criterio di bilanciamento dell'interesse del dipendente ad ottenere una sollecita definizione della propria situazione disciplinare rispetto alla esigenza di una esatta cognizione dei fatti accertati da parte della amministrazione.

L'equiparazione, proposta dalla parte, tra "conoscenza" e "conoscibilita'" del provvedimento conclusivo del giudizio penale non trova alcun supporto nel dato della norma collettiva richiamata, postulando senza giustificazione l'onere del datore di lavoro di attivarsi per ottenere la cognizione del provvedimento e del suo contenuto. Appaiono dunque irrilevanti i riferimenti ai rapporti tra l'ente costituito parte civile nel procedimento penale e il proprio difensore domiciliatario ai fini della comunicazione della data per la decisione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

La sentenza ha anche osservato, del resto, che la Co. non ha fornito alcuna prova della conoscenza da parte della ASL del contenuto del provvedimento conclusivo del processo penale in epoca anteriore alla comunicazione del proprio legale in data 6 luglio 2001. Tale accertamento non e' stato criticato dalla parte.

2. Con il secondo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 1419 c.c., e difetto di motivazione, si censura la statuizione sulla efficacia del licenziamento disciplinare dalla data della precedente sospensione cautelare disposta nei confronti della Co..

La parte rileva in primo luogo una contraddizione della motivazione, che da un lato riconosce il riferimento della nuova contestazione ad ammanchi perpetrati tra il 1989 e il 1995 - e dunque ben prima della destituzione illegittima del 1998 - e dall'altro considera che la valutazione disciplinare riguarda fatti avvenuti anche prima della destituzione.

Per altro profilo, si sostiene che la Corte territoriale, in violazione del disposto dell'articolo 1419 c.c., non si e' limitata a ritenere legittimo il licenziamento impugnato dalla data della sua comunicazione (decidendo sulla legittimita' del provvedimento senza la parte del suo contenuto colpita da nullita') ma e' giunta a sostituire la decorrenza retroattiva dalla data della destituzione con altra data comunque retroattiva, senza che esistessero norme imperative di sorta che legittimassero tale sostituzione.

3. Il terzo motivo, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'articolo 1424 c.c., investe la stessa statuizione in ordine alla decorrenza degli effetti del licenziamento. Si sostiene che nella specie il giudice dell'appello ha erroneamente inteso far applicazione non dell'articolo 1419 c.c., ma del disposto dell'articolo 1424 c.c., in tema di conversione di negozio nullo; la specifica nullita' del provvedimento di licenziamento, derivante dal suo contenuto abnorme, ne impedisce invece la conversione, perche' "il licenziamento in questione, non prevedendo una decorrenza dal maggio 1999, non dispone dei requisiti di sostanza per la conversione in un provvedimento con decorrenza da tale data".

4. Ancora sulla stessa questione, con il quarto motivo si denunciano i vizi di violazione degli articoli 324 e 112 c.p.c., nonche' difetto di motivazione, affermandosi che il giudice ha pronunciato oltre i limiti della domanda, perche' questa non conteneva alcuna richiesta di decorrenza del licenziamento da data diversa da quella del 1 luglio 1998. Si sostiene anche che sulla questione si era formato un giudicato interno a seguito della mancata impugnazione sul punto da parte dell'azienda datrice di lavoro.

5. Questi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Di essi, merita accoglimento solo un profilo di censura svolto con il secondo motivo.

Sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato che la comunicazione del recesso aveva fatto retroagire gli effetti dalla destituzione poi annullata dal giudice amministrativo. In questi termini la manifestazione di volonta' comportava una illegittima sanatoria di atto nullo; peraltro la ASL intendeva risolvere il rapporto amene in base ai fatti oggetto di una nuova contestazione disciplinare oggetto della nuova contestazione disciplinare di cui alla lettera del 23 giugno 1999. Il provvedimento di licenziamento doveva essere valutato nel suo significato complessivo di atto basato su piu' titoli di responsabilita', tutti legittimanti il recesso, sicche' per gli ultimi fatti contestati costituiva titolo autonomo di recesso. Posto che il licenziamento puo' operare retroattivamente nel caso in cui sia stato anticipato dalla sospensione cautelare dal servizio, la invalidita' ex articolo 1423 c.c., in relazione al principio secondo cui utile per inutile non vitiatur (articolo 1424 c.c.) opera comunque ex nunc, l'atto viziato di recesso poteva retroagire alla sospensione cautelare dal servizio disposta nel maggio 1999.

5.1. Nell'ordine logico, vanno anzitutto disattese la censura di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno. Il motivo di gravame dell'appellante ASL avverso la decisione che aveva ravvisato un profilo di illegittimita' del licenziamento connesso alla sua efficacia retroattiva sottoponeva indubbiamente alla Corte territoriale il riesame della questione della decorrenza degli effetti giuridici dell'atto di recesso, sulla quale non si era formato alcun giudicato.

5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, non e' dato ravvisare alcuna contraddittorieta' della sentenza per quanto riguarda i fatti oggetto della nuova contestazione disciplinare, rilevando, per quanto qui interessa, non l'epoca in cui sono stati posti in essere i comportamenti addebitati, ma (in relazione alla rilevata novita' della medesima contestazione) la conoscenza delle relative circostanze da parte dell'azienda datrice di lavoro.

53. Nella specie, non rileva la disciplina (richiamata dalla parte) della conversione dell'atto nullo, dovendosi invece far riferimento al principio dettato in tema di nullita' parziale del contratto dall'articolo 1419 c.c., (applicabile ex articolo 1324 c.c., anche agli atti unilaterali).

Si deve osservare che la determinazione, nella comunicazione del recesso, della data di produzione degli effetti risolutivi del rapporto, non rappresenta un elemento necessario della manifestazione di volonta', la cui efficacia, nell'ipotesi di cui all'articolo 2119 c.c., e' determinata dalla legge secondo i principi dettati in tema di atti unilaterali recettizi.

L'indicazione, a tal fine, di una data anteriore a quella della comunicazione del recesso non comporta -in quanto contrastante con norme imperative - la nullita' dell'intero atto negoziale, in relazione al principio generale della conservazione del contratto. L'estensione all'intero atto della nullita' parziale, secondo la previsione dell'articolo 1419 c.c., ha infatti carattere eccezionale, perche' puo' essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalita' cui la sua conclusione era preordinata; ipotesi questa evidentemente non ravvisabile nel caso in esame.

La fissazione della decorrenza degli effetti del licenziamento ad una data diversa da quella derivante dall'applicazione della regola generale sopra ricordata non puo' essere d'altro canto ricondotta alla fattispecie di inserzione. automatica di clausole ex articolo 1339 c.c., e articolo 1419 c.c., comma 2, trattandosi piuttosto di determinare il momento di produzione dell'effetto tipico dell'atto unilaterale secondo i principi che regolano il recesso del datore dal rapporto di lavoro.

5.4. A tal fine, la Corte territoriale ha esattamente richiamato il principio secondo cui nell'ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente, con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente alla data di sospensione cautelare del dipendente (Cass. 19 maggio 1986 n. 3319, 10 dicembre 1986 n. 7350, 23 gennaio 1998 n. 624).

Di tale principio non e' stata pero' fatta corretta applicazione, perche' il giudice dell'appello, affermando l'efficacia del licenziamento dalla data della sospensione dal servizio (disposta nel maggio 1999) ha fatto riferimento ad epoca antecedente alla stessa apertura (con la contestazione di addebiti di cui alla lettera del 13 giugno 1999) del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento impugnato. Il precedente provvedimento di sospensione resta evidentemente estraneo all'azione disciplinare esercitata nell'ambito di detto nuovo procedimento, sicche' in applicazione del principio richiamato la definitiva interruzione del rapporto di lavoro puo' farsi risalire solo all'inizio del procedimento stesso.

6. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia un difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilita' disciplinare della Co., in quanto fondata sulla valutazione della prova risultante degli atti del procedimento penale, i quali non riguardano invece i fatti contestati posteriormente nel corso dell'anno 1999.

Il motivo non merita accoglimento. Il convincimento espresso dalla Corte territoriale e' sorretto da un apprezzamento complessivo della condotta della dipendente protratta nel tempo, nella quale si inseriscono anche le circostanze relative agli ammanchi oggetto della nuova contestazione, ai quali peraltro non e' attribuita autonoma rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilita'. Su questa base il giudice dell'appello, considerati anche gli elementi di prova tratti dalle ammissioni della stessa incolpata, ha concluso che "le violazioni intenzionali sono state accertate in tal numero che la sussistenza della giusta causa e' fuori discussione".

Questo apprezzamento di fatto non e' censurato con l'indicazione di specifici elementi di fatto, non considerati dalla sentenza impugnata, che avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione.

7. Con il sesto motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., ed omessa motivazione, deducendosi che la Corte territoriale ha "omesso di pronunciare sulla dedotta tardivita' della nuova contestazione" relativa agli ammanchi del periodo 1989/1995, formulata per la prima volta nel 1999.

Il motivo non merita accoglimento, in assenza di qualsiasi deduzione della parte in ordine all'epoca in cui l'ente datore di lavoro acquisi' la conoscenza dei fatti oggetto dell'addebito; allegazione questa necessaria per prospettare una violazione del principio di immediatezza della contestazione.

8. Con l'ultimo motivo, denunciandosi la violazione della Legge n. 300 del 1970 articolo 7 si critica la sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante il mancato esame da parte del datore di lavoro di una "memoria" della dipendente (lettera del 9 luglio 1999), smarrita nel corso del procedimento disciplinare. Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, il datore di lavoro e' tenuto a valutare le difese del lavoratore.

Il motivo e' infondato. La legge non assegna alcun rilievo alla valutazione delle difese presentate dal dipendente da parte del datore di lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volonta' per l'esercizio del potere disciplinare, perche' il controllo della legittimita' della sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al sindacato giudiziale mediante l'impugnazione del provvedimento (Cass. Sez. Un. 7 maggio 2003 n. 6900).

La parte non censura comunque l'apprezzamento di fatto espresso dal giudice di merito, secondo cui la lettera del 9 luglio 1999 inviata dalla Co. (di cui viene riprodotto il testo nella sentenza) non contiene alcuna giustificazione in ordine alla condotta addebitata.

9. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del profilo di censura di cui al secondo motivo di ricorso (v. sub 5 - 4.). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito con l'accertamento della efficacia del licenziamento dalla data della contestazione disciplinare del 23 giugno 1999.

Deve essere confermata la statuizione sulle spese dei gradi del giudizio di merito, e si ravvisano, in relazione alla particolairita' delle questioni esaminate, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e decidendo nel merito dichiara la legittimita' del licenziamento intimato alla Co. con decorrenza degli effetti dal 23 giugno 1999. Conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e compensa le spese del giudizio di legittimita'.

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