In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'articolo 18 della legge 300/1970 non deve essere diminuito di importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione

In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'articolo 18 della legge 300/1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito di importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno. Tale compensatio, d'altra parte, non può configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, né allorché il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge ex tunc il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile con il danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 maggio 2008, n. 11373)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GR. PA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUE LUIGI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PIZZOLI;

- intimato -

e sul 2 ricorso n 16736/05 proposto da:

COMUNE DI PIZZOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. RIBOTY 23, rappresentato e difeso dall'avvocato GUALTIERI CESIDIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

GR. PA.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1233/04 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 26/01/05 R.G.N. 817/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/08 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l'Avvocato NOTARMUZI per delega CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie solo in parte l'appello del Comune di Pizzoli e, in riforma della decisione del Tribunale di L'Aquila n. 2694/2003 nei limiti dell'accoglimento dell'impugnazione, accerta il diritto di Gr.Pa. a proseguire nel rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune fino al 30 aprile 2003 e l'obbligo dell'ente alla contribuzione previdenziale, con la condanna a pagamento della differenza tra pensione e retribuzione per il periodo 24.1.2002 - 30.4.2003.

2. Il Gr., collocato a riposo dal 24.1.2002 in accoglimento di domanda presentata con riferimento al raggiungimento dell'anzianita' di 40 anni di servizio utile a pensione, aveva chiesto, con il ricorso del 18.12.2002, l'accertamento del diritto di proseguire nel rapporto di lavoro fino all'effettivo conseguimento della detta anzianita', non avendo l'Inpdap riconosciuto alcuni periodi di servizio, e di ricevere le retribuzioni non corrisposte. Il Tribunale di l'Aquila aveva accolto integralmente la domanda, disponendo la reintegrazione del Gr. nel posto di lavoro.

3. Decidendo sull'appello del Comune, la Corte di appello di L'Aquila, ritiene:

a) l'ente locale, prima di disporre il collocamento a riposo, avrebbe dovuto verificare se sussistesse il requisito dei 40 anni di servizio richiamato nella domanda, non rilevando che il dipendente avesse ugualmente diritto alla pensione di anzianita', ne' che le determinazioni dell'Inpdap in ordine ai periodi di servizio utili non fossero state contestate in alcun modo dal Gr., con la conseguente invalidita' del provvedimento di collocamento in pensione;

b) avendo il Gr. chiesto l'accertamento del diritto a restare in servizio fino al 30.4.2003, il Tribunale, con sentenza pronunciata dopo la predetta data, erroneamente ne aveva ordinato la riammissione in servizio, versandosi comunque fuori dell'area di applicabilita' della Legge n. 300 del 1970 articolo 18 in assenza di licenziamento;

c) l'accertato diritto di proseguire nell'esecuzione del rapporto di lavoro fino alla data indicata obbligava il Comune alla contribuzione previdenziale e al pagamento delle retribuzioni, limitatamente pero' alla differenza con quanto percepito a titolo di pensione, pensione conseguita per effetto dell'illegittimo collocamento a riposo e in fattispecie estranea all'ambito della tutela reale contro il licenziamento.

4. Vi e' ricorso principale del Gr. per due motivi e ricorso incidentale, ugualmente per due motivi, del Comune resistente con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2. Va esaminato per primo il ricorso incidentale, con il quale sono poste questioni potenzialmente assorbenti l'esame del ricorso principale.

2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, infatti, e' denunziata violazione dell'articolo 2043 c.c., criticando la sentenza impugnata per avere imputato al Comune un comportamento illecito, produttivo di danno, in fattispecie nella quale l'ente si era limitato ad accogliere l'istanza di collocamento in quiescenza, senza che fosse configurabile a suo carico alcun obbligo di accertamento dell'effettiva situazione previdenziale.

2.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione della stessa norma e vizio di motivazione, si evidenzia come la stessa sentenza di appello avesse accertato che il Gr. aveva conseguito il diritto a pensione, sia pure in base ad una minore anzianita' di servizio e, dunque, non aveva subito danni imputabili all'amministrazione comunale.

2.3. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi, che investono la stessa questione e recano argomentazioni connesse, li giudica infondati perche' il dispositivo della sentenza impugnata e' conforme al diritto, ancorche' la motivazione necessiti di correzione (articolo 384 c.p.c., comma 2).

2.4. In applicazione del quadro di principi definito dall'evento della "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (sulla base delle norme raccolte nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001 in particolare articolo 2, comma 2, e articolo 5, comma 2), il lavoratore che intenda determinare l'estinzione del rapporto non presenta piu', come nel regime di diritto pubblico, una "domanda" per l'avvio di un procedimento amministrativo culminante nel provvedimento di "accettazione" delle dimissioni, ma manifesta al datore di lavoro la volonta' di recesso mediante negozio giuridico unilaterale recettizio (articolo 2118 c.c.). In questi termini va corretta la prospettiva pubblicistica assunta dalla motivazione della sentenza impugnata, specie con il richiamo della giurisprudenza del giudice amministrativo in tema di illegittimita' del provvedimento di collocamento a riposo in assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda del dipendente.

2.5. Nella fattispecie, pero', e' pacifico tra le parti e ampiamente riportato dal Comune nella narrativa del fatto contenuta nel controricorso e ricorso incidentale, che il Gr. aveva chiesto di essere collocato in pensione "con decorrenza dal giorno successivo al compimento dei requisiti previdenziali corrispondenti a 40 anni di servizio". Era stato, quindi, l'ente datore di lavoro a precisare la data del 24.1.2002, sia pure desumendola dalle indicazioni contenute nell'istanza del dipendente. La fattispecie di inadempimento contrattuale del Comune (non di illecito aquiliano ex articolo 2043 c.c.) va, quindi, ravvisata nel rifiuto delle prestazioni del dipendente dopo la predetta data, pur in assenza di verifiche sulla corrispondenza reale all'intento manifestato dal dipendente e sebbene quest'ultimo si fosse attivato gia' il giorno 22.1.2001 per evidenziare le incertezze sul computo del servizio utile ed avvertire il giorno 24 successivo che riteneva il rapporto in corso ove l'ente previdenziale (l'Inpdap) non avesse riconosciuto i 40 anni, come ribadiva ancora il 5 febbraio, domandando, infine, formalmente (con lettera 27.5.2002) di riprendere servizio, una volta conosciute le determinazioni negative dell'Inpdap.

Sulla base di queste circostanze, acquisite nel giudizio di merito e confermate dalle concordi difese delle parti, le dimissioni dovevano considerarsi efficaci solo alla data del 30 aprile 2003 e imputabile al Comune (cui peraltro, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., incombeva l'onere di provare l'eventuale causa di non imputabilita') l'interruzione della fattualita' del rapporto.

2.6. Destituita di fondamento e' poi la tesi dell'assenza di pregiudizi risarcibili per il Gr., per il fatto che possedeva comunque i requisiti per conseguire la pensione. La ricostruzione sopra operata e' nel senso che il rapporto di lavoro doveva ritenersi in corso e che il Comune aveva ingiustificatamente rifiutato le prestazioni lavorative e non corrisposto le retribuzioni, ne' provveduto alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali: cio' configura certamente la fattispecie di illecito contrattuale per mora accipiendi produttiva di danno risarcibile, in linea di massima coincidente con le retribuzioni non percepite (vedi, tra i numerosi precedenti sul tema, Cass. 25 settembre 2006, n. 20808; Cass. S.U. 8 ottobre 2002, n. 14381).

3. Il rigetto del ricorso incidentale consente l'esame dei due motivi del ricorso principale.

3.1. Con il primo motivo e' denunziata violazione dell'articolo 112 c.p.c., perche' il Comune, con l'atto di appello, non aveva investito la statuizione della sentenza di primo grado, di condanna al risarcimento del danno coincidente, senza alcuna decurtazione, con le retribuzioni spettanti fino al 30.4.2003.

3.2. Il motivo non e' fondato atteso che, con il secondo motivo di appello, il Comune aveva contestato la condanna al pagamento delle retribuzioni, nell'assunto che non potevano spettare in caso di assenza di prestazioni lavorative. Cio' era sufficiente per investire il Giudice del gravame della questione del risarcimento del danno, sia in ordine all'an, sia in ordine ad una diversa determinazione del quantum, sulla base di elementi di fatto, in particolare, del c.d. aliunde perceptum, ritualmente acquisiti alla causa (vedi Cass. S.U. 3 febbraio 1998, n. 1099).

3.3. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione di norme di diritto (Decreto Legge n. 295 del 1939, articolo 3, articolo 2033 c.c.) e contraddittorieta' della motivazione in relazione alla detrazione, dal risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non corrisposte, degli importi ricevuti a titolo di pensione. Si deduce essenzialmente che non era possibile ricondurre alla nozione di aliunde perceptum l'erogazione indebita nel trattamento pensionistico in costanza del rapporto di lavoro, come tale ripetibile dall'Indap. 3.4. Il motivo e' fondato.

Sulla questione della detraibilita' dell'importo della pensione da quello del risarcimento del danno liquidato in favore del lavoratore, sia in caso di licenziamento illegittimo, sia in caso di mero rifiuto opposto dal datore di lavoro all'esecuzione della prestazione, si erano delineati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ancorche' con prevalenza della soluzione negativa (per la quale v. Cass. 19 maggio 2000, n. 6548, ove si sottolinea che puo' considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento - quale aliunde perceptum - non qualsiasi reddito percepito da quest'ultimo, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacita' lavorativa; e Cass. 6 settembre 2000, n. 11742, ove si rileva che la dichiarazione di illegittimita' del licenziamento, determinando de jure la ricostituzione del rapporto di lavoro, fa venire meno il titolo al trattamento pensionistico; contra, v., invece, Cass. 5 giungo 1996, n. 5228).

Il contrasto e' stato tuttavia composto dalle Sezioni unite della Corte (Cass. S.U. 13 agosto 2002, n. 12194) con l'enunciazione di questo principio di diritto: "In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma della Legge n. 300 del 1970 articolo 18 commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di eta' e contribuzione stabiliti dalla legge, sicche' le utilita' economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operativita' della regola della compensatio lucri cum damno. Tale compensatio, d'altra parte, non puo' configurarsi neanche allorche', eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicche' il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternativita', ne' allorche' il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti piu' o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimita' del licenziamento travolge ex tunc il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioe' come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore".

3.5. Il principio, enunciato in fattispecie di licenziamento ma sicuramente applicabile in tutti i casi di continuita' giuridica del rapporto di lavoro, comporta la cassazione della sentenza impugnata sul punto e la decisione della causa nel merito, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto (articolo 384 c.p.c., comma 1), con la condanna del Comune di Pizzoli al pagamento delle retribuzioni spettanti a Gr.Pa. del periodo 24.1.2002 - 30.4.2003 senza decurtazioni.

4. In ordine alla regolazione delle spese dell'intero processo (articolo 385 c.p.c., comma 3), le particolarita' della controversia inducono a compensare per giusti motivi quelle dei giudizi di merito, mentre il Comune di Pizzoli, interamente soccombente in questa sede, va condannato alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna del Comune di Pizzoli al pagamento delle retribuzioni spettanti a Gr. Pa. del periodo 24.1.2002 - 30.4.2003 senza decurtazioni; compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in euro 10,00, oltre spese generale, iva e cpa, e i secondi in euro 2.500,00, (duemilacinquecento/00).

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