In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo e per la chiusura della filiale, è sempre il datore di lavoro che deve dimostrare l’impossibilità di impiegare il dipendente

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo e per la chiusura della filiale, è sempre il datore di lavoro che deve dimostrare l’impossibilità di impiegare il dipendente diversamente, ma quest’ultimo ha comunque l’onere di argomentare che esiste la possibilità di essere adibito in azienda ad altre mansioni analoghe a quelle precedenti. (Corte di Cassazione, sentenza del 19 febbraio 2008, n. 406)



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Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Genova Tiberti Mauro esponeva di essere stato assunto il
2.5.2001 dalla Log Service International srl e preposto alla filiale di Genova e di essere stato
licenziato il 31.12.2002 per giustificato motivo oggettivo determinato dalla chiusura della
filiale di Genova dovuta ai negativi risultati di gestione. Tanto premesso chiedeva al giudice
adito di accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento per insussistenza dei dedotti
motivi, poiché in epoca successiva al recesso la società aveva assunto due dipendenti presso
la sede di Milano (tali Zamboni e Cremonesi), con tutte le conseguenza di cui all’art. 18
legge n. 300/1970.
La società si costituiva e resisteva. Espletata l’istruzione il Tribunale con sentenza n. 449 del
2004 accoglieva il ricorso condannando la società alla reintegrazione del lavoratore ed al
risarcimento dei danni.
L’appello proposto dalla società Log Service veniva respinto dalla Corte di Appello di Genova.
Premesso che la filiale di Genova era stata effettivamente chiusa dal 1.12.2002, la Corte
osservava che la società non aveva dimostrato l’impossibilità di ricollocare il dipendente in
un altro posto con mansioni equivalenti e neppure aveva dimostrato di aver offerto al Tiberti
il trasferimento a Milano o a Livorno. Risultava provato per contro che quando la chiusura
della sede di Genova era stata già decisa, la società aveva assunto il Cremonesi, mentre
dopo il licenziamento aveva assunto lo Zamboni, entrambi con mansioni compatibili con
quelle del Tiberti, ed anzi lo Zamboni con la stessa qualifica di inquadramento. La Corte
riteneva infine provato, ai fini della richiesta tutela reale, che al momento del licenziamento
la società impiegasse nelle varie filiali più di sessanta dipendenti.
Per la cassazione di tale sentenza la Log Service Intrernational srl ha proposto ricorso con
tre motivi. Tiberti Mauro resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la società si duole
che il giudice del gravame abbi ritenuto non provata dal datore di lavoro l’impossibilità di
ricollocare in altro posto il lavoratore da licenziare. La ricorrente osserva che il Tiberti non
aveva assolto all’onere di allegare in quale diverso posto di lavoro poteva essere utilmente
ricollocato, mentre dalle testimonianze rese da tali Caimi, Paparoni e Turinelli era emerso
che al Tiberti era stata ventilata la possibilità di un trasferimento a Livorno presso una
società controllata dalla Log Service, al quale il dipendente non si era mostrato disponibile.
Con il secondo motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente
osserva che al momento dell’assunzione del Cremonesi, avvenuta prima del licenziamento,
non era ancora certa la chiusura della filiale di Genova, mentre lo Zamboni era stato assunto
per svolgere mansioni inferiori a quelle che spettavano al Tiberti in base alla qualifica e non
vi era stato alcun accordo tra le parti per il ricollocamento del licenziando in un posto
comportante mansioni inferiori (cd. patto di dequalificazione).
Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene
che spetta al lavoratore che invoca la tutela reale l’onere di provare la consistenza numerica
dei dipendenti dell’azienda e addebita al giudice dell’appello di non aver preso in esame il
mod. DM10 indirizzato all’Inps di Ancona, dal quale risultava che i dipendenti dell’azienda al
momento del licenziamento erano solo 40. Lamenta altresì che la Corte territoriale ha
ritenuto inammissibile la produzione in appello del mod. DM10, non considerando che il
divieto di produzione di nuovi documenti in appello non riguarda i documenti già formati di
cui si stata data indicazione nel ricorso in appello e che nel rito del lavoro il convenuto non
incontra alcuna preclusione o decadenza nella contestazione dei fatti allegati dall’attore.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono
infondati.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’onere della prova
relativo all’impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell’ambito dell’organizzazione
aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione
di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni
equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il
licenziamento non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass. n.
12037 del 2003, Cass. n. 10527 del 1996, Cass. n. 3030 del 1999); detto onere, ha
precisato la Corte, che grava per intero sul datore di lavoro, deve essere comunque
mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche
mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (Cass. n. 777 del 2003,
Cass. n. 13134 del 2001, Cass. n. 8207 del 2000), con l’ulteriore precisazione che il
lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di
lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage
(Cass. n. 12037 del 2003, Cass. N. 8396 del 2002, Cass. n. 10559 del 1998, Cass. n. 8254
del 1992).
Nella specie il giudice del gravame ha accertato che la società non ha provato l’impossibilità
di ricollocare il liberti in altro posto in mansioni equivalenti. Vi era anzi la prova che dopo il
licenziamento del liberti la società aveva provveduto ad assumere altro dipendente
(Zamboni) nella sede di Milano con la stessa qualifica del licenziato e che altra assunzione
(Cremonesi) era stata disposta in epoca (settembre 2002) nella quale non vi era dubbio che
la società aveva già programmato la chiusura della sede di Genova, visto che la lettera di
licenziamento, con la quale si comunicava al Tiberti tale chiusura, reca la data del
20.10.2002.
La Corte genovese, dunque, ha dato ragione della propria decisione con motivazione ampia
e priva di contraddizioni e vizi logici. In senso contrario non vale richiamare l’onere di
allegazione che, secondo la giurisprudenza sopra esposta, grava sul lavoratore, visto che il
Tiberti ha assolto a tale onere con l’indicazione dei posti disponibili presso la sede di Milano
assegnati a nuovi assunti. Circa le mansioni assegnate ai due neo assunti, la Corte
territoriale ha rimarcato che dalla deposizione del teste Marini era emerso che il Cremonesi
svolgeva mansioni equivalenti a quelle del licenziato e che dai prospetti paga risultava che lo
Zamboni aveva la stessa qualifica di inquadramento del Tiberti. Per contro non vi era alcuna
prova che al licenziato la Long Service avesse formalmente offerto il trasferimento a Livorno,
peraltro presso una diversa società da lei controllata, visto che i testi Caimi e Turinelli hanno
solo riferito di informali colloqui su tale possibile trasferimento. In definitiva, le censure di
omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, si rivelano del tutto prive di
fondamento.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 141 del 10 gennaio 2006, componendo un
contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio che, a fronte della domanda di
tutela reale avanzata dal lavoratore ingiustamente licenziato, grava sul datore di lavoro
l’onere di provare che le dimensioni dell’impresa sono inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18
della legge n. 300 del 1970, sicché il lavoratore non ha diritto ad essere reintegrato nel
posto di lavoro, ma soltanto ad ottenere il risarcimento del danno.
La società non ha assolto a tale onere probatorio, come rilevato dal giudice del gravame. La
ricorrente non può neppure lamentare con qualche fondamento la mancata ammissione di
un documento (Mod. DM10 inviato alla sede INPS di Ancona) a suo dire idoneo a provare il
numero dei dipendenti alla data del licenziamento. La Corte territoriale ha ritenuto
inammissibile ex art. 437 c.p.c. tale produzione perché fatta tardivamente in appello. La
decisione del giudice del gravame è inoppugnabile sulla scorta della sentenza delle Sezioni
Unite n. 8202 del 2005 secondo cui nel rito del lavoro a norma dell’art. 416 comma 3 c.p.c.
l’omessa indicazione nell’atto di costituzione in giudizio dei documenti già in possesso del
convenuto e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la
decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi.
Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto con conseguente condanna della società
ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari,
oltre spese generali IVA e CPA.

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