In caso di licenziamento per per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto e' assimilabile non gia' ad un licenziamento disciplinare, bensi' ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilita' della prestazione, riferibile alla persona del lavoratore, diverse dalla malattia. Solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si puo' parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue, come questa Corte ha gia' precisato in analoghe controversie, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piu' complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (cfr. Cass. n. 11092 del 2005).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 25 novembre 2010, n. 23920



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 5521/2007 proposto da:

BO. NI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato SCARTOZZI GINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASCHERONI Emilio, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VA. DE. DI. SO. CO. AG. (GIA' VA. DE. DI. CO. AG. A R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDRONICO Francesco giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 482/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/08/2006 r.g.n. 425/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/10/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato GINO SCARTOZZI per delega EMILIO MASCHERONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'inammissibilita' e, in subordine rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale della stessa citta', giudice del lavoro, in data 19 gennaio 2005, respingeva la domanda di Bo.Ni. , dipendente della so. co. ag. Va. de. De. r.l., intesa ad impugnare il licenziamento intimatogli il 25 settembre 2003 per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, pari a dodici mesi durante l'arco degli ultimi ventiquattro mesi. Per quanto rileva nella presente sede di legittimita', la Corte d'appello osservava che: a) la datrice di lavoro non era tenuta a comunicare i singoli giorni di assenza per malattia, cosi' come preteso dal dipendente; b) il periodo di comporto previsto dal c.c.n.l. era stato superato, in quanto il Bo. era rimasto assente per 364 giorni negli ultimi ventiquattro mesi, non potendosi, peraltro, condividere l'assunto del lavoratore, secondo cui il calcolo delle assenze andava effettuato "a mese" computando solo le assenze continuative di un mese, ne' potendosi escludere dal calcolo il periodo di assenza - dedotto dal lavoratore - successivo ad infortunio sul lavoro, pari a 133 giorni (dal 30 dicembre 2002 all'11 maggio 2003), che per tale periodo l'INAIL non aveva riconosciuto l'esistenza di una "ricaduta" connessa all'infortunio; c) non poteva configurarsi una violazione del principio dell'immediatezza del recesso, poiche' il lasso di cinque mesi fra il superamento del periodo di comporto e il licenziamento doveva ritenersi congruo, anche in relazione alla necessaria valutazione datoriale circa le gravi conseguenze del recesso in pregiudizio del lavoratore.

2. Avverso tale sentenza il Bo. propone ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di impugnazione, illustrati con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. La societa' resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va disattesa la deduzione del ricorrente, formulata in sede di discussione, circa la intempestivita' del controricorso ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, ancor prima dell'avvenuta rinnovazione della notificazione al medesimo avvocato Scartozzi).

2. Il ricorso si articola in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2110 c.c., della Legge n. 604 del 1966, articolo 2 e degli articoli 366 bis c.p.c., di affermare che la datrice di lavoro, in relazione alla specifica richiesta avanzata dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, era tenuta a indicare le giornate di assenza, onde consentire un'adeguata difesa.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 155 c.p.c., dell'articolo 41 del c.c.n.l. per le aziende cooperative alimentari ovvero dell'articolo 47 del c.c.n.l. per l'industria alimentare, nonche' vizio di motivazione. Si chiede alla Corte di affermare che le citate disposizioni contrattuali, l'una o l'altra applicabile nella specie, nella parte in cui fanno riferimento al "mese" di conservazione del posto di lavoro, prevedono un criterio di calcolo del periodo di comporto operato secondo il calendario comune, si' che occorre considerare i soli periodi di assenza continuativa dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese precedente.

2.3. Il terzo motivo denuncia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 2110 c.c., nonche' vizio di motivazione, in ordine alla statuizione della decisione impugnata relativa all'avvenuto superamento del periodo di comporto, se pure effettuato con il calcolo "a giorno".

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, dell'articolo 2110 c.c., dell'articolo 47 del c.c.n.l. per le aziende alimentari o dell'articolo 41 del c.c.n.l. per le cooperative alimentari, nonche' di altre disposizioni dei medesimi contratti, e dell'articolo 1362 c.c., e segg., oltre a vizio di motivazione. Si deduce che, alla stregua delle citate disposizioni collettive, da interpretare anche in base ai criteri della correttezza e della buona fede, il periodo di assenza per infortunio sul lavoro debba essere escluso dal calcolo del periodo di comporto e che, a tali fini, il mancato riconoscimento dell'infortunio da. parte dell'INAIL non esime il giudice dall'accertamento, in concreto, della riconducibilita' dell'assenza ad infortunio lavorativo.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta osservanza del principio dell'immediatezza. Si lamenta, in particolare, che la Corte di merito non abbia considerato il notevole lasso di tempo intercorso dal superamento del periodo di comporto al licenziamento, tale da far presumere una rinuncia datoriale al potere di recesso.

3. Il ricorso e' improcedibile con riguardo al secondo e al quarto motivo. Le relative censure, infatti, involgono l'esame delle disposizioni contrattuali invocate dal ricorrente, in relazione sia all'individuazione del contratto collettivo applicabile nel rapporto di lavoro in esame, sia all'accertamento delle modalita' di calcolo del periodo di comporto per la conservazione del posto in caso di assenza per malattia; il ricorrente, pero', si e' limitato a richiamare alcuni stralci della citata contrattazione, omettendo di curare il separato deposito dei contratti collettivi (v. la relativa indicazione dei documenti allegati), come anche di indicare, in calce al ricorso, l'avvenuta allegazione dei medesimi contratti nel fascicolo del giudizio di merito depositato in questa sede. L'onere di. deposito, invece, assume una sua rilevanza autonoma - ed e' distinto, percio', dall'onere di "autosufficiente" indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi - corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimita', che si esercita - ai sensi dell'articolo 369 c.p.c, nel testo - applicabile nella specie ratione temporis - modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, si riferisce al deposito dell'intero contratto di diritto privato, onde consentire alla Corte l'interpretazione di ogni singola clausola mediante il raffronto con le altre (cfr. Cass., sez. un., n. 20075 del 2010); all'assolvimento dell'onere, poi, la parte ricorrente puo' adempiere anche con il deposito del fascicolo di merito, nel quale sia stato allegato il contratto, ma deve, anche in tal caso, specificare, nella indicazione degli allegati in calce al ricorso, in quale parte di tale fascicolo, depositato in cassazione, si trovi allegato il contratto collettivo (cfr. Cass. n. 7161 del 2010, ord.), non potendosi ritenere sufficiente, pertanto, il mero richiamo operato nella trattazione dei motivi di ricorso: precisazioni, queste ultime, che valgono a definire compiutamente le modalita' di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal Legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento delle parti, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, piu' in generale, alla piu' ampia garanzia dell'azione e del contraddittorio.

All'onere prescritto, cosi' come qui puntualizzato, non si e' provveduto nella specie, poiche' l'indicazione del ricorrente riguarda, genericamente, la produzione del "fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio", senza indicazione ne' del deposito separato dei contratti, su cui il ricorso si fonda, ne' della sede in cui, all'interno del fascicolo di parte, i medesimi contratti - nell'intero testo - siano allegati; ne' a tale carente indicazione possono sopperire i richiami contenuti nell'ambito dei motivi in esame.

4. Il primo motivo e' infondato. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto e' assimilabile non gia' ad un licenziamento disciplinare, bensi' ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilita' della prestazione, riferibile alla persona del lavoratore, diverse dalla malattia. Solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si puo' parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue, come questa Corte ha gia' precisato in analoghe controversie, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piu' complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (cfr. Cass. n. 11092 del 2005). Nella specie, l'onere e' stato adempiuto dalla datrice di lavoro, essendosi accertato, da parte dei giudici di merito, che la cooperativa aveva indicato - in risposta alla relativa richiesta del dipendente - il superamento del periodo di dodici mesi nell'arco di ventiquattro mesi e, nel corso del giudizio, aveva provato, documentalmente, l'avvenuto compimento di tale periodo. D'altra parte, nella specie un onere di piu' dettagliata indicazione delle giornate di assenza non potrebbe neanche riconnettersi ad una specifica richiesta, o contestazione, del Bo. , il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, si era limitato a richiedere "i motivi del provvedimento di recesso", senza alcuno specifico riferimento alle giornate di assenza.

5. Il terzo motivo e' inammissibile poiche' avverso sentenza pubblicata il 4 agosto 2006, per la quale trova applicazione la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, l'illustrazione delle censure non si conclude con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall'articolo 366 bis c.p.c.. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno gia' affermato che il quesito di diritto deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regala juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; cio' vale a dire che la Corte di legittimita' deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare; in conclusione, l'ammissibilita' del motivo e' condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; id., n. 3519 del 2008).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, poiche' in calce al ricorso viene formulato un quesito del tutto generico, limitato alla sola richiesta alla Corte di accertare se il giudice e' tenuto a pronunziarsi su tutta la domanda, anche in relazione a questioni formulate in subordine: una formulazione in tal modo del motivo di ricorso equivale ad un'omessa formulazione, siccome la norma, se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell'impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire, con il quesito e con l'indicazione specifica di cui all'articolo 360 c.p.c..

6. Il quinto motivo non e' fondato. Come questa Corte ha precisato, la tempestivita' del recesso conseguente al superamento del periodo di comporto deve essere considerata in relazione all'esigenza di un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datore di lavoro perche' egli possa convenientemente valutare nel suo complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore in rapporto agli interessi dell'azienda (cfr. Cass. n. 253 del 2005). Discende, da cio', che il giudizio sulla tempestivita', o meno, del recesso non puo' conseguire alla rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va condizionato, invece, ad una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea a incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilita', o meno, delle assenze del lavoratore in rapporto con le esigenze dell'impresa, in un'ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealta' e della buona fede, che comprendono, fra l'altro, la possibilita', rimessa alla valutazione dello stesso imprenditore nell'ambito delle funzioni e delle garanzie di cui all'articolo 41 Cost., di conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalle parti collettive, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'impresa. A tali principi si e' pienamente uniformata la decisione impugnata, che ha precisato, fra l'altro, del tutto ragionevolmente, che l'intervallo di tempo, cui si riferiva il Bo. gia' in appello, consisteva in un arco di alcuni mesi (meno di cinque), intercorsi dopo il superamento del periodo di comporto, che ben poteva ascriversi alla ponderazione datoriale circa la possibilita' di evitare il licenziamento.

7. In conclusione, il ricorso e' respinto. Il ricorrente va condannato, per il criterio della soccombenza di cui all'articolo 385 c.p.c., comma 1, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 48,00 per esborsi e in euro tremila per onorario, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 701 UTENTI