In caso di ristrutturazione aziendale la scelta dei lavoratori da porre in mobilità deve rispettare precisi criteri

Con sentenza n. 11034 del 14 maggio 2007, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che, in caso di ristrutturazione aziendale, qualora il progetto sia legato esclusivamente ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, l’azienda non è tenuta ad individuare i dipendenti da avviare alla mobilità con riferimento all’intera forza lavoro. In questa ipotesi, infatti, il datore di lavoro ha la facoltà, per esigenze tecnico-produttive, di scegliere, in base alle disposizioni di legge, i lavoratori nell’ambito della singola unità produttiva ovvero nell’ambito del settore interessato alla ristrutturazione. Diversamente, però, egli voglia sopprimere un reparto intero della sua impresa, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto o a tale settore; in quanto, in questo caso, dovrà verificare se questi lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi.

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