In caso di sottoposizione della società a liquidazione coatta amministrativa il lavoratore può richiedere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento

In caso di sottoposizione della societa' datrice di lavoro a l.c.a. Spetta al giudice del lavoro la cognizione della domanda, proposta dal lavoratore, di accertamento dell'illegittimita' del licenziamento, poiche' solo le domande di condanna sono riservate alla previa verifica amministrativa da parte degli organi della procedura concorsuale, in sede di accertamento dello stato passivo e per la tutela degli altri creditori (ex multis Cass. 25 febbraio 2009 n. 4547, Sez. un. 10 gennaio 2006 n. 141). Ne' questa regola viene meno quando l'attore, dopo aver proposto le domande di accertamento e di condanna, nel corso del processo rinunci alla seconda e mantenga solo la prima.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 4515



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26714-2006 proposto da:

GR. MO. , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADIN FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AL. S.P.A.;

- intimata -

sul ricorso 28970-2006 proposto da:

AL. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PANIZ MAURIZIO, PROIA GIAMPIERO, STIVANELLO GUSSONI FRANCO, giusta procura speciale atto notar PIERANDREA FABIANI di ROMA del 13/10/06, rep. 66541;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GR. MO. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 645/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2005 r.g.n. 597/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato PALADIN FRANCESCO; udito l'Avvocato MATTIA PERSIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, inammissibilita' del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 settembre 2005 la Corte d'appello di Venezia riformava la decisione non definitiva n. 19/1999, con cui il Tribunale di Belluno aveva dichiarato la propria competenza, ed non quella del Tribunale fallimentare di Roma, sulla domanda proposta da Gr.Mo. contro la datrice di lavoro s.p.a. Al. , attualmente in liquidazione coatta amministrativa, ed intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimita' del licenziamento. Con la stessa sentenza la Corte d'appello, in riforma della decisione n. 137/2001 del medesimo Tribunale, di accoglimento della detta domanda di merito, dichiarava improseguibile il processo in pendenza della procedura di l.c.a..

La Corte, evocando il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 52 escludeva che la detta pendenza permettesse l'accertamento di un qualsiasi diritto di credito verso l'impresa sottoposta a l.c.a. al di fuori della procedura concorsuale e riteneva valere la detta esclusione anche nel caso di specie, in cui, avendo il lavoratore agito non solo per l'accertamento di illegittimita' del licenziamento ma anche per la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, ed essendo stato sospeso il processo, egli aveva dichiarato, in sede di riassunzione, di rinunciare alla domanda di condanna. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il Gr. ed in via incidentale la s.p.a. Al. in l.c.a., che e' anche controricorrente. Il ricorrente principale ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ..

Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 24, 51, 52, 195, 201 e 209, articoli 112 e 132 cod. proc. civ., sostenendo la procedibilita' davanti al giudice del lavoro, anche in pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa datrice di lavoro, della domanda di mero accertamento dell'illegittimita' del licenziamento.

Col secondo motivo egli, invocando le stesse disposizioni del Regio Decreto n. 267 del 1942 nonche' gli articoli 112, 132, 303 e 305 cod. proc. civ., insiste nella tesi ora detta, dicendola valida anche nel caso in cui il lavoratore-attore abbia rinunciato alla domanda di risarcimento del danno e proseguito la sola azione di mero accertamento, cosi' liberamente esercitando il proprio potere dispositivo processuale.

I due connessi motivi sono fondati.

In caso di sottoposizione della societa' datrice di lavoro a l.c.a. Spetta al giudice del lavoro la cognizione della domanda, proposta dal lavoratore, di accertamento dell'illegittimita' del licenziamento, poiche' solo le domande di condanna sono riservate alla previa verifica amministrativa da parte degli organi della procedura concorsuale, in sede di accertamento dello stato passivo e per la tutela degli altri creditori (ex multis Cass. 25 febbraio 2009 n. 4547, Sez. un. 10 gennaio 2006 n. 141). Ne' questa regola viene meno quando l'attore, dopo aver proposto le domande di accertamento e di condanna, nel corso del processo rinunci alla seconda e mantenga solo la prima.

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Trieste, che si pronuncera' sull'impugnazione del licenziamento.

Il ricorso incidentale e' inammissibile poiche' la ricorrente con esso "intende ribadire tutte le argomentazioni, conclusioni ed eccezioni gia' svolte nei propri precedenti scritti difensivi", ossia non sottopone a censura alcuna parte della sentenza asseritamente impugnata.

Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, anche per le spese.

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