In materia di infortuni sul lavoro la prova della delega di funzioni nono deve necessariamente essere fornita in forma documentale

In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della validità della delega di funzioni con cui il datore di lavoro può trasferire gli obblighi di prevenzione e sorveglianza, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia, non è essenziale la forma scritta, né è richiesta la prova scritta della delega stessa. E’ quanto stabilito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12800 del 7 febbraio-28 marzo 2007 ha affermato che è ammissibile che il trasferimento delle funzioni sia provato anche tramite una prova diversa da quella documentale, utilizzando il sistema probatorio che il codice di rito mette a disposizione, che non ammette alcuna presunzione di maggiore efficacia di taluni mezzi di prova.

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