In materia di licenziamento collettivo il lavoratore deve essere informato circa le ragioni per le quali è stato scelto

La norma di cui all'art. 4, comma 9 della legge n. 223 del 1991 prevede l'obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire agli stessi, alle organizzazioni sindacali e agli organi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza degli accordi raggiunti; non può ritenersi soddisfatto dalla mera trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dalla comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, per la ineludibile necessità di verificare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, quindi, nel caso in cui il numero dei dipendenti sia superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa dell'individuazione dei dipendenti da licenziare, in modo da consentire al singolo dipendente, anche quando il criterio prescelto sia unico, di percepire con chiarezza perché lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16215



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 16120/2006 proposto da:

IF. DU. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. ER. , AS. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 19329/2006 proposto da:

CA. ER. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO N. 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUATTROMTNI GIULIANA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

IF. DU. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, AS. S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

- controricorrenti si ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1960/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2005 R.G.N. 2817/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.3/21.5.2005 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 16.10.2003, che aveva rigettato la domanda proposta da Ca.Er. per far dichiarare la nullita' o, in subordine, l'inefficacia del licenziamento intimatogli in data 10.4.2001, dichiarava l'inefficacia del recesso e condannava la I. Du. soc. cons. a r.l. a reintegrarlo nel posto di lavoro con le ulteriori statuizioni di legge.

Osservava in sintesi la corte territoriale che la domanda principale, diretta a far dichiarare la nullita' del licenziamento sul presupposto che lo stesso era stato intimato da un soggetto che non era il reale datore di lavoro per effetto di un'interposizione di manodopera realizzatasi fra la societa' IF. Du. (datrice di lavoro) e la societa' It. o, in alternativa, in conseguenza di un trasferimento di azienda avvenuto tra le dette societa' in epoca anteriore al recesso, era rimasta priva di prova, mentre doveva riconoscersi l'inefficacia del licenziamento per violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, non essendo stati indicati nella relativa comunicazione le modalita' con le quali erano stati applicati i criteri, pur individuati, in virtu' dei quali il dipendente era stato collocato in mobilita'.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l' IF. Du. societa' consortile a r.l. con sei motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso Ca.Er. proponendo, altresi', ricorso incidentale condizionato, avverso il quale resistono l' IF. Du. e la As. spa, le quali hanno anche depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa' ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 414, 434 e 437 c.p.c., della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, articoli 5 e 24, nonche' vizio di motivazione.

In particolare prospetta che la corte territoriale ha ritenuto inefficace il licenziamento per violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, e cioe' per mancata indicazione nella comunicazione di recesso delle modalita' applicative dei criteri di scelta, pur avendo il ricorrente censurato il licenziamento solo per asseriti vizi della comunicazione preventiva , disciplinata dalla cit. Legge n. 223, articolo 4 commi 2 e 3 (che non contempla l'obbligo di comunicazione dei criteri di scelta), e per illegittima applicazione dei criteri di scelta individuati.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., articolo 2697 c.c., della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, articoli 5 e 24, nonche' vizio di motivazione ed, al riguardo, prospetta che la comunicazione di recesso, comunque, presentava tutti i requisiti previsti dalla norma dell'articolo 4, comma 9 cit., dal momento che conteneva anche l'indicazione si'a del carico di famiglia che dell'anzianita' del dipendente licenziato, con la conseguente possibilita' per lo stesso - cosi' come per gli altri soggetti pubblici indicati nella stessa norma - di verificare la corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori e, di conseguenza, la legittimita' dei licenziamenti.

Con il terzo motivo la societa' ricorrente denuncia la sentenza impugnata in relazione agli stessi profili da ultimo indicati rilevando che si era erroneamente trascurato di considerare che sia nella comunicazione preventiva del 12.2.2001, che nel verbale di accordo sindacale il numero degli impiegati di (OMESSO) livello coinvolti nella procedura di mobilita' era sempre stato pari ad uno e che, pertanto, il Ca. era ben consapevole di essere in via esclusiva destinatario della stessa, con conseguente "identificazione fotografica" del dipendente prescelto per la mobilita'.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, Legge articolo 4 comma 9, articoli 5 e 24, osservando che le norme in esame non prevedono alcun specifico requisito per la comunicazione di recesso indirizzata al lavoratore e che, comunque, le comunicazioni contemplate nel comma 9 non possono farsi rientrare nell'ambito delle procedure la cui violazione determina l'inefficacia del licenziamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della stessa legge, richiamando quest'ultimo solo gli oneri procedimentali contemplati nei commi da 6 a 8 dell'articolo 4.

Infine con gli ultimi due motivi la societa' ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, ex articolo 11, cosi' come del ritardo con cui era stata promossa l'azione di impugnazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato Ca. Er. lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 2730 c.c., osservando che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che la proposizione di separato ricorso per differenze retributive contro la IF. Du. costituisse di per se' confessione giudiziale dell'imputazione del rapporto di lavoro a tale societa' e contraddicesse la pretesa rivolta nei confronti dell' It. (poi incorporata nella As. spa), cui, in realta', il rapporto era riferibile.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla Legge n. 1369 del 1960, articolo 1, Legge n. 584 del 1977, articolo 22 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 95, il ricorrente si duole che i giudice del gravame, pur dando atto che la IF. Du. e la It. avevano unicita' di cantiere e di ufficio, nonche' un identico organigramma, avevano ritenuto che cio' fosse solo funzionale alle esigenze della associazione di imprese fra le stesse esistente.

Con il terzo motivo, infine, l'impugnata sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte di merito immotivatamente escluso che fra le societa' sussistesse, pur a volersi escludere l'ipotesi dell'interposizione fittizia, una contitolarita' del rapporto di lavoro.

1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

2) Va, poi, dato atto (con riferimento all'eccezione sul punto formulata dal resistente) che risulta, nella fattispecie, inapplicabile ratione temporis la previsione dell'articolo 366 bis c.p.c., per essere la stessa riferibile solo ai sensi per cassazione avverso provvedimenti pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006 /cfr. SU n. 20603/2007).

3) Passando, quindi, all'esame dei motivi del ricorso principale, il primo motivo dello stesso e' da ritenere inammissibile.

Si deve, in proposito, rammentare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, la parte che denuncia, in sede di legittimita', il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisivita' dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Nel caso, la corte territoriale ha accertato che la violazione delle procedure di cui alla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, "e' stata denunciata dall'appellante nel ricorso di 1 grado e ribadita nel presente appello" e tale accertamento non e' stato contrastato, per come necessario in conformita' al ricordato canone di autosufficienza, con la integrale trascrizione dell'atto da cui risultava che il ricorrente si era limitato, in realta', ad impugnare la comunicazione preventiva, e non pure quella di recesso; con la conseguenza ulteriore che non e' neppure apprezzabile, a base della decisione, un tema di indagine diverso da quello prospettato nel ricorso introduttivo del giudizio.

4) Infondati sono, poi, il secondo, terzo e quarto motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La sentenza impugnata ha, in realta',fatto corretta applicazione, con riferimento ai requisiti della comunicazione prevista dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, del principio per cui il contenuto precettivo della norma, che prevede l'obbligo di indicare puntualmente le modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire agli stessi, alle organizzazioni sindacali e agli organi animi lustrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti, non puo' ritenersi soddisfatto dalla mera trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dalla comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, per la ineludibile necessita' di verificare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, quindi, nel caso in cui il numero dei dipendenti sia superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare, in modo da consentire al singolo dipendente, anche quando il criterio prescelto sia unico, di percepire con chiarezza perche' lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilita' o del licenziamento collettivo (cfr. ad es. Cass., n. 15377/2004; Cass. n. 16805/2003).

La valutazione operata dal giudice di merito circa l'inadeguatezza, sotto questo profilo, della comunicazione, al fine di verificare l'infungibilita' della posizione del resistente rispetto a quella degli altri dipendenti interessati dalla procedura di ristrutturazione, resta esente, pertanto, da alcuna censura, essendo rimasto accertato che gli impiegati di (OMESSO) livello operanti in azienda erano tre e che tra questi era stato licenziato solo il Ca. , senza che, nella comunicazione di recesso, venissero indicate le modalita' che, comparativamente e sulla base degli stessi criteri di scelta concordati, ne determinavano la scelta.

Per il resto, si deve osservare che costituisce ius receptum che la violazione degli oneri di procedura per la dichiarazione di mobilita' previsti dalla Legge n. 223 del 1991 (ivi compresa la comunicazione agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali di cui al comma 9 dell'articolo 4) ha effetti lesivi anche dei diritti individuali, essendo le relative prescrizioni finalizzate alla tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma pure di quelli individuali dei lavoratori coinvolti (cfr. SU n. 302/2000; SU n. 419/2000; e successivamente ad es. Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 880/2005; Cass. n. 13876/2007).

5) Meritevoli di accoglimento appaiono, invece, il quinto e sesto motivo.

Fondatamente, infatti, la ricorrente lamenta che, sebbene avesse, sia nella memoria di costituzione di primo grado, che in sede di appello, eccepito la riduzione del risarcimento del danno ex articolo 18 ST. lav. per effetto dell'aliunde perceptum ed, altresi', per l'aggravamento del danno stesso in conseguenza di un comportamento colposo del creditore ex articolo 1227 c.c., nessuna statuizione e' stata adottata dalla corte di merito, con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c..

La sentenza, pertanto, va in parte qua cassata, con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

6) Quanto, poi, al ricorso incidentale, infondato risulta il primo motivo dello stesso.

Basti, al riguardo, osservare che la corte territoriale, nell'escludere che si fosse realizzata una situazione di interposizione nel rapporto di lavoro instauratosi fra il Ca. e la IF. Du. , ha dato risalto ad una molteplicita' di elementi di prova e di valutazione, senza attribuire autonomo e determinante rilievo (confessorio) alla circostanza che il lavoratore avesse proposto altro ricorso, per differenze retributive, nei confronti della stessa societa' (individuandola, pertanto, quale reale datore di lavoro), con la conseguenza che, in realta', a tale circostanza e' stato attribuito un valore meramente indiziario.

In ogni caso, impropriamente sono invocati i limiti relativi alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal difensore ad litem, dal momento che, nel caso, non si tratta di ammissioni del difensore, quanto dell'individuazione, ad opera della parte interessata, che propone il giudizio, del contraddittore processuale, sulla base della valutazione dalla stessa operata dei termini del sottostante rapporto socio-economico, e che, peraltro, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nemmeno gli scritti difensivi sottoscritti solo dal difensore hanno valore confessorio, ma costituiscono meri elementi indiziari, che possono essere motivatamente utilizzati dal giudice per la formazione del suo convincimento. Con la conseguenza che incorre nel vizio di violazione di legge solo la sentenza che attribuisce valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto difensivo senza specificare se lo stesso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'"animus confitendi", mentre e' configurabile vizio di motivazione solo allorche', mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dall'ammissione del procuratore, tralasciando del tutto le ulteriori risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 6750/2003).

7) Infondati sono anche i restanti e connessi motivi.

Giova, al riguardo, premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicita' del giudizio di fatto, consentito dall'articolo 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realta', che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimita', risultando del tutto estraneo all'ambito di operativita' del vizio di motivazione la possibilita' per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006). Giusto in quanto l'articolo 360 c.p.c., n. 5 "non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (cosi' SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate, avendo la corte napoletana, con motivazione esente da vizi logici e supportata da una compiuta ricostruzione degli esiti dell'istruttoria, escluso l'esistenza di una situazione di confusione patrimoniale o gestionale fra le societa' e, comunque, la riferibilita' dei poteri di organizzazione e direzione del rapporto di lavoro a soggetti diversi dalla IF. Du. , in via esclusiva o in posizione di contitolarita' negoziale, essendo emerso che il Ca. si occupava in via esclusiva della contabilita' della IF. Du. , in favore della quale era svolta l'attivita' lavorativa, laddove gli elementi di collegamento economico-funzionali accertati trovavano la loro ragion d'essere negli scopi comuni perseguiti delle societa' consorziate.

Con la conseguenza che il ricorso, in quanto volto solo a prefigurare una diversa opzione interpretativa, senza sminuire, tuttavia, la adeguatezza logica e normativa di quella adottata dai giudici di merito, non risulta, pertanto, idoneo a contrastare l'accertamento da questi ultimi operato.

8) La Corte di appello di Napoli, cui la causa va rimessa in ordine ai motivi accolti, provvedera' anche in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso principale, rigetta nel resto il ricorso principale e quello incidentale, rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
 

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