In materia di mansioni e qualifiche, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi può non giustificare il licenziamento

In materia di mansioni e qualifiche, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi può non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive canonizzato nell'articolo 1460 del Cc, ma richiede in ogni caso che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro nonché conforme a buona fede. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 aprile 2007, n. 10086)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA - Presidente -

Dott. Fernando LUPI - Consigliere -

Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -

Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mo.Gi.An., elettivamente domiciliato in Ro., via Gr. (...), presso lo studio dell'avvocato Ma.Fr., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gi.Al., giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Mu. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Nu.Pa., elettivamente domiciliata in Ro. via Mo. (...), presso lo studio dell'avvocato Ab.Ma., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato So.En., giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 166/05 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI del 30/3/05, depositata l'08/04/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/04/07 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito l'Avvocato Gi.Al., difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per la pronuncia della sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., per manifesta inammissibilità ovvero manifesta infondatezza del ricorso, con le conseguenze di legge;

è presente il P.G. in persona del Dr. PIETRO ABBRITTI che conferma le conclusioni scritte.

SENTENZA

Ritenuto che con sentenza dell'8 aprile 2005 la Corte d'appello di Cagliari confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Sassari, di rigetto della domanda proposta da Gi.An.Mo. contro la datrice di lavoro s.p.a. Mu. e diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli per rifiuto di svolgere alcune mansioni assegnategli;

che ad avviso della Corte d'appello il rifiuto, opposto dal Mo., di eseguire qualunque mansione manuale a suo giudizio non necessaria per il lavoro della squadra di operai da lui diretta non era giustificato nemmeno dalla controversia giudiziaria pendente circa il suo inquadramento, poiché anche l'inquadramento superiore da lui preteso non escludeva quelle mansioni;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Mo. mentre la s.p.a. Mu. resiste con controricorso;

che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;

che il ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta "violazione di norme di diritto" in relazione al ceni del commercio ma il motivo è inammissibile per omessa indicazione di quelle norme di diritto ossia per inosservanza dell'art. 366 n. 4 cod., proc. civ.;

che col secondo e quarto motivo il medesimo lamenta vizi di motivazione "in relazione al c.c.n.l. di riferimento risultante dalla sentenza n. 74/2002" resa dal Trib, Di Sassari, ma anche queste censure sono inammissibili per mancata indicazione, e trascrizione, delle clausole di quel contratto nonché per omessa specificazione della fase e dell'atto processuale con cui è stata prodotta in giudizio quella sentenza, vale a dire per impossibilità di individuare e verificare il "punto decisivo "su cui sarebbe mancata la motivazione;

che col terzo motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione sulle mansioni spettanti e quindi sulla legittimità del rifiuto di esse;

che il motivo è manifestamente infondato poiché la più recente giurisprudenza di questa Corte ammette bensì che il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di mansioni non spettanti possa essere legittimo e quindi possa non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive canonizzato nell'art. 1460 cod. civ., ma richiede in ogni caso che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro nonché conforme a buona fede (Cass. 5 dicembre 1988 n. 6609, 7 febbraio 1998 n. 1307, 26 giugno 1999 n. 6663, 1° marzo 2001 n. 2948), né può ritenersi conforme a buona fede il rifiuto, manifestato dal capo di una squadra di operai addetti alla manutenzione edilizia, di svolgere alcune attività manuali indicate dal datore di lavoro ed aggiunte per contratto alle mansioni di coordinamento e controllo, secondo incensurabile accertamento del giudice di merito;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 30,00, oltre ad euro millecinquecento per onorario, nonché spese generali, IVA e CPA.

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