In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo il giudice deve valutare complessivamente tutti i fatti addebitati al lavoratore

In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, esaminando complessivamente più episodi contestati ad un direttore di filiale di banca - quali l'acquisizione di clientela, legata da rapporto personale allo stesso direttore, residente nel territorio di altre filiali e gravata da forti esposizioni debitorie, nonché l'effettuazione di operazioni bancarie in spregio alle procedure interne e al fine di far fronte ad esposizioni debitorie di taluni clienti - aveva respinto la domanda del lavoratore per la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento disciplinare(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1890).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RO. AL., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. CA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIELLO ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 238/2007 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/05/2007 R.G.N. 248/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2008 dal Consigliere Dott. MAMMONE GIOVANNI;

udito l'Avvocato CARNUCCIO FRANCESCO;

udito l'Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Locri, Ro. Al. impugnava il provvedimento disciplinare della destituzione comminatogli in data 3.2.99 dalla Ba. Ca. s.p.a. - della quale era stato dipendente nella qualita' di direttore della filiale di (OMESSO) - sostenendo che i comportamenti ascrittigli dall'Istituto non ricoprissero gravita' tale da giustificare il recesso.

Il Tribunale riteneva illegittimo il licenziamento perche' irrogato tardivamente. Inoltre, esaminati partitamene i vari episodi addebitati, escludeva che essi, singolarmente considerati, giustificassero il recesso. Ordinava, pertanto, al datore di lavoro di reintegrare il Ro. e di corrispondergli le retribuzioni omesse dal licenziamento alla riassunzione.

Proponeva appello la Ba. Ca. s.p.a. sostenendo che la tardivita' del licenziamento non era stata tempestivamente eccepita dal Ro. e che, comunque, i fatti oggetto degli addebiti e posti a base del licenziamento erano di gravita' tale da giustificare il recesso, avendo causato il venir meno del rapporto fiduciario.

La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 16.3 - 8.5.07 accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda. La questione della tardivita' del licenziamento, dedotta solo in corso di causa, costituiva un profilo di illegittimita' autonomo, diverso dai motivi di illegittimita' originariamente proposti e, pertanto, la sua introduzione costituiva un inammissibile mutamento della causa petendi. In ogni caso, risultava in fatto esclusa la tardivita', in relazione ai tempi brevissimi intercorsi tra la conclusione dell'ispezione (ottobre 1998) e l'intimazione del recesso (3.2.99). Ai fini del riscontro della idoneita' dei comportamenti a far cessare il vincolo fiduciario, inoltre, avrebbe dovuto procedersi ad una valutazione complessiva e non atomistica della condotta addebitata, considerando il nesso strumentale e funzionale esistente tra singoli episodi.

In fatto il giudice di merito accertava che il Ro. nella sua qualita' di direttore della filiale di (OMESSO) aveva violato il principio della territorialita', nel senso che aveva acquisito clientela - a lui legata da rapporto personale - residente nel territorio di altre agenzie e ivi gravata da forti esposizioni debitorie. Accertava, inoltre, la riconducibilita' al Ro. di alcune operazioni bancarie, effettuate in spregio alle procedure interne, allo scopo di far fronte a posizioni debitorie di alcuni clienti. Concludeva, dunque, ritenendo che il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore doveva considerarsi irrimediabilmente cessato, a prescindere dall'esistenza di un danno economico dell'Istituto, e pertanto, rigettata la richiesta di ammissione di nuovi mezzi istruttori accoglieva l'impugnazione.

Avverso questa sentenza il Ro. ha proposto ricorso per cassazione; ha risposto con controricorso la Ba. Ca.; il ricorrente ha prodotto memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, con cui il Ro. propone sei motivi supportati da quesiti di diritto e' infondato.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione degli articoli 414 - 416 c.p.c. e articolo 2119 c.c., nonche' carenza di motivazione, a proposito della non tempestivita' del licenziamento, sostenendo che avrebbe equivocato il giudice di merito tra la contestazione degli addebiti (e l'intimazione del licenziamento in relazione ai termini fissati dal contratto collettivo) e il requisito dell'immediatezza che e' insito nel concetto di giusta causa e che deve essere verificato di ufficio dal giudice. Costituendo la giusta causa elemento costitutivo del recesso e della risoluzione immediata del rapporto, la deduzione della mancanza del requisito dell'immediatezza non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa non soggetta alle preclusioni di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c..

Con il secondo motivo e' dedotta violazione dell'articolo 2119 c.c. e carenza di motivazione a proposito della ritenuta tempestivita' (in fatto) del licenziamento, in quanto se la Corte territoriale avesse considerato l'effettivo svolgimento dei fatti, avrebbe dovuto ritenere insussistente il requisito dell'immediatezza della reazione datoriale, atteso che la banca era venuta a conoscenza dei fatti all'esito della visita ispettiva (conclusasi a meta' ottobre 1998) e, acquisiti gli immediati chiarimenti di controparte, aveva una visione globale del comportamento del suo dipendente. Cio' nonostante, la banca non solo ritardo' fino al febbraio 1999 il recesso, ma omise di adottare medio tempore il provvedimento di sospensione cautelare, pure consentito dall'articolo 116 del c.c.n.l. di categoria o quantomeno il trasferimento di sede.

Con il terzo motivo e' dedotta violazione degli articoli 1175 e 2119 c.c., nonche' carenza di motivazione, in quanto la Corte ai fini della valutazione dell'immediatezza avrebbe dovuto tener presente un arco temporale piu' ampio che non quello intercorrente tra l'ispezione ed il licenziamento, atteso che, in base agli accertamenti di fatto svolti dal primo giudice e non smentiti da quello di appello, i presunti casi di violazione della competenza territoriale e i rischi inerenti la posizione dei clienti non residenti (posizioni Mu. e Ca.) erano noti ben prima dell'indagine ispettiva dell'ottobre 1998. Pertanto, l'ispezione costitui' violazione non solo del principio di correttezza e' buona fede (costituendo strumento per gravare il Ro. di responsabilita' sicuramente condivise dagli organi centrali dell'Istituto), ma anche del requisito dell'immediatezza, non essendo consentito al datore cumulare plurime violazioni nel tempo per poter procedere all'applicazione della piu' grave sanzione espulsiva.

Con il quarto motivo e' dedotta violazione degli articoli 214 e SS., 416 e 437 c.p.c., nonche' carenza di motivazione. La Corte di merito avrebbe disposto tardivamente consulenza tecnica per verificare se le firme apocrife apposte su alcune distinte di versamento relative ad irregolari operazioni compiute sui conti correnti di alcuni clienti fossero riconducibili al Ro.. La banca all'atto della costituzione in primo grado aveva solo genericamente chiesto la verificazione delle scritture, senza indicare le scritture di comparazione, procedendo a tale incombente solo in appello e con autorizzazione della Corte, in violazione del principio che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (nel caso di specie, trattandosi di rito del lavoro, entro i termini di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c.). Conseguentemente la Corte avrebbe fondato il suo convincimento su circostanze di fatto inammissibilmente acquisite al giudizio.

Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione degli articoli 2119 e 2727 c.c., nonche' carenza di motivazione, atteso che la Corte di merito, nel considerare gli addebiti ascritti avrebbe proceduto ad una loro valutazione complessiva, senza considerare che vari fatti erano basati su immotivate presunzioni e che molte delle circostanze poste a base delle violazioni ascritte erano antecedenti all'ispezione e mai erano state fatto oggetto di contestazione, in palese violazione del principio di buona fede e correttezza, in quanto non fatti oggetto di immediata contestazione.

Con il sesto motivo viene dedotta violazione dell'articolo 2119 c.c., articolo 7 statuto lavoratori, articolo 1362 c.c. in relazione agli articoli 114 e 115 c.c.n.l. di categoria, nonche' carenza di motivazione. La Corte di merito non avrebbe valutato se la sanzione irrogata fosse proporzionata alle violazioni omettendo di effettuare il giudizio di graduazione imposto dai detti articoli 114 e 115 c.c.n.l..

Cosi' riassunto il contenuto del ricorso, deve procedersi all'esame congiunto dei primi tre motivi a proposito dell'erronea valutazione del requisito dell'immediatezza della contestazione.

Al riguardo deve rilevarsi che il giudice di merito sul punto ha svolto una doppia serie di considerazioni, da un lato ritenendo tardiva la proposizione della questione della non immediatezza della irrogazione della sanzione espulsiva e dall'altro rilevando che, in ogni caso sul piano effettuale detta tardivita' non esiste.

Quanto al primo punto, deve ritenersi fondata la censura del ricorrente circa l'erroneita' della pronunzia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il lavoratore avesse indebitamente ampliato il thema decidendum - deducendo in un momento successivo alla proposizione del ricorso la questione della non immediatezza.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il requisito della immediatezza della reazione del datore al comportamento del dipendente, quale elemento costitutivo del recesso per giusta causa insito nel concetto stesso enunziato dall'articolo 2119 c.c., deve essere verificato d'ufficio dal giudice, mentre costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli articoli 414, 416, 437 c.p.c., la deduzione da parte del lavoratore del difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dalla Legge n. 300 del 1970 articolo 7. Nel primo caso, pertanto, la deduzione della tardivita' ha lo scopo di sollecitare l"attenzione del giudice su un requisito intrinseco della nozione stessa di recesso per giusta causa; nel secondo caso, invece, occorre che la parte, pur senza necessita' di ricorrere a formule rituali, manifesti con chiarezza la volonta' di denunciare il suddetto vizio procedimentale nel rispetto delle decadenze processuali (Cass. 6.9.06 n. 19159, 12.11.03 n. 17058, 23.6.94 n. 6051). Nel caso di specie, dunque, non avendo il giudice di merito rilevato che la denunzia effettuata in corso di causa dal Ro. fosse finalizzata a denunziare eventuali vizi della procedura aziendale di contestazione della condotta, deve ritenersi che nella specie la parte avesse voluto articolare una mera difesa e non dedurre un'eccezione, senza incorrere in alcuna decadenza.

Il primo motivo di ricorso e' dunque fondato, ma il suo accoglimento sul piano pratico e' annullato dall'inammissibilita' del secondo e del terzo motivo.

La Corte di merito ha accertato in fatto che il datore di lavoro ha proceduto all'intimazione con tutta la tempestivita' concessa dalla situazione di fatto, tenendo conto sia dei tempi brevissimi intercorsi tra la conclusione dell'ispezione e il licenziamento, sia dell'"esigenza dell'istituto di credito di tener conto di tutte le valutazioni di competenza dei vari organi interni.

Tale valutazione viene contestata con il secondo motivo sul piano motivazionale con l'argomento che il canone dell'immediatezza sarebbe stato invece violato dal datore di lavoro nel momento in cui non fece ricorso, nelle more degli accertamenti ispettivi, alla sospensione cautelare, pure prevista dal contratto collettivo di categoria; n motivo (e prima di esso il quesito di diritto sottoposto al Collegio) e' tuttavia inammissibile, attesa la conclusivita' del giudizio di merito dato dalla pronunzia impugnata con accertamento di fatto congruamente motivato e logicamente articolato, come tale incensurabile in sede di legittimita'. Altrettanto inammissibile e', ovviamente, la richiesta di riformulazione di tale giudizio sulla base di diversa rappresentazione dei fatti, che e' questione di merito che questa Corte non puo' prendere in esame.

Analogamente deve dirsi per il terzo motivo, con cui si contesta ancora la sentenza per l'applicazione fatta del concetto di "immediatezza". Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto del fatto che vari comportamenti, tra quelli contestati, erano noti ben prima che l'istituto disponesse l'ispezione, di modo che il non aver adottato iniziative al riguardo sarebbe stato indice di tolleranza. Con il quesito ex articolo 366 bis c.p.c., in particolare si chiede a questa Corte "se, nell'ipotesi di condotta datoriale in violazione del principio di comportamento secondo correttezza delineato dall'articolo 1175 c.p., alla quale si accompagni la violazione del requisito dell'immediatezza..., questa determini un contegno contrattualmente illegittimo, si da determinare l'illegittimita' ed invalidita' del procedimento disciplinare...". Tale quesito e' con tutta evidenza inammissibile in quanto contiene l'implicita ed inammissibile richiesta rivolta al giudice di legittimita' di valutare, ai fini della considerazione del requisito dell'immediatezza e della buona fede del datore di lavoro, una circostanza di fatto, quale la conoscenza risalente nel tempo da parte della banca di comportamenti che si assolutorio originariamente non contestati.

Anteponendone, l'esame, essendo anch'esso diretto a contestare l'attivita' di valutazione compiuta dal giudice di merito, deve rigettarsi anche il quinto motivo. Depurata la formulazione annullazione del quesito dalla persistente richiesta di accertamenti di merito (a proposito della esistenza o meno in fatto della buona fede del datore), il motivo contesta la metodologia di valutazione del comportamento del dipendente, in quanto il giudice di merito omettendo di considerate le fattispecie disciplinari nella loro singola entita', indebitamente le assommerebbe ai tini valutativi. Tale motivo deve essere rigettato, in quanto la Corte di merito si e' attenuta ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', secondo cui in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro (Cass. 5.4.04 n. 6668, 23.8.03 n. 12403. 16.9.02 n. 13536).

Tornando all'ordine di esame progressivo, deve rilevarsi l'infondatezza anche del quarto motivo, con cui si sostiene che erroneamente il giudice avrebbe consentito in grado di appello all'istituto di credito di precisare quali fossero le scritture private disconosciute e di indicare le scritture di comparazione, con violazione dell'articolo 214 c.p.c. e segg., articolo 414, 416 e 437 c.p.c.. Il motivo fa riferimento ad un passo della motivazione della sentenza impugnata (pagg. 35 e seguenti) in cui il giudice - valutando il comportamento del Ro. sulla base di una molteplicita' di argomenti logici, tra cui le conclusioni della relazione di un consulente tecnico nominato in grado di appello - accerta che lo stesso aveva apposto la firma apocrifa di alcuni clienti su varie distinte di versamento.

A prescindere dalla circostanza che le conclusioni del consulente costituiscono solo uno dei molteplici elementi di valutazione utilizzati dal giudice e che dubbi sorgono quindi circa l'effettiva rilevanza di questo motivo, per completezza deve considerarsi che le norme degli articoli 214 c.p.c., e seguenti sono erroneamente richiamate. Nella specie si trattava, infatti, non di verificare l'autenticita' di una scrittura tra le parti del rapporto obbligatorio cui la scrittura stessa si riferiva (la banca ed il cliente), ma di accertare se il dipendente avesse apocrifamente apposto la firma del cliente stesso ai fini della valutazione della legittimita' del suo comportamento professionale nell'ambito del rapporto di lavoro.

La sentenza di merito da' conto, inoltre, di tutti i passaggi processuali che avevano raccomandato l'espletamento dell'accertamento peritale (non disposto dal primo giudice perche' ritenuto irrilevante), in sostanza, evidenziando che l'accertamento stesso era stato disposto di ufficio, seppure dietro sollecitazione della parte, a prescindere da ogni ricorso alla procedura di verifica della scrittura privata dell'articolo 214 c.p.c. e segg. (che peraltro mai vengono richiamati). Le scritture, di comparazione furono indicate direttamente dal giudice, che fece riferimento anche ad alcune scritture prodotte in appello dalla banca.

Dunque, escluso ogni indebito ricorso alla procedura di verifica, deve rilevarsi che il consulente tecnico utilizzo' (anche) le ulteriori scritture prodotte in appello e che cio' fece sulla base di precise indicazioni di carattere istruttorio date dal giudice. Da tale modus procedendi non puo' certo derivare una decadenza processuale della banca e, soprattutto, non puo' derivare un eventuale vizio della consulenza tecnica. In ogni caso giova ripetere quanto sopra evidenziato a proposito della rilevanza di questo motivo, e cioe' che gli elementi in base ai quali fu accertata l'apocrifia furono molteplici e che l'esito della consulenza era solo uno degli elementi presi in considerazione.

E' infine infondato il sesto motivo di ricorso che contesta la valutazione del giudice sotto il profilo della proporzionalita' della sanzione irrogata, richiamandosi la norma dell'articolo 155 del contratto di categoria (che appunto tale proporzionalita' impone), con il quesito formulato ex articolo 366 bis chiedendosi di accertare "se viola il criterio di interpretazione previsto dall'articolo 1362 c.c., la pronunzia del giudice di merito che, laddove il contratto collettivo contempli la graduazione delle sanzioni, non faccia applicazione della norma contrattuale stessa, ai fini della valutazione della proporzionalita' e della correttezza del provvedimento datoriale di licenziamento".

Al riguardo deve rilevarsi che la sentenza di merito puntualmente valuta, la gravita' dell'addebito, pervenendo alla conclusione che nel caso concreto di fronte al venir meno della cessazione del rapporto fiduciario, l'unica sanzione concretamente ipotizzabile e' la destituzione. Considerato che la valutazione della gravita' dell'infrazione e della sua idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da errori logici e giuridici (giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 23.8.06 n. 18377) e che nessuna censura di carattere motivazionale puo' muoversi sul punto alla pronunzia, deve considerarsi rispettato il canone interpretativo invocato dal ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita', come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 158,00, per esborsi ed in euro 5.000,00, per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2602 UTENTI