In tema di rapporto di lavoro le parti possono pattuire la facoltà per il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, di troncare immediatamente il rapporto di lavoro

La disciplina degli aspetti economici connessi allo scioglimento del rapporto di lavoro non è sottratta all'autonoma disponibilità delle parti, le quali, in sede di contrattazione sia individuale sia collettiva, possono validamente pattuire la facoltà per il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, di troncare immediatamente il rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto, non derivandone pregiudizio per il recedente, che con la prestata adesione al regolamento preventivo degli effetti del recesso è in condizioni di valutarne in anticipo le possibili conseguenze. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 19 agosto 2009, n. 18377)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 11683/2006 proposto da:

AL. AS. S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro' tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORDANO BRUNO M., giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FO. LO. , elettivamente domiciliata in FIOMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IMBERTI VALENTINO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 208/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2005 R.G.N. 266/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l'Avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Milano, pronunziando sul ricorso di Fo. Lo. contro la Al. As. s.p.a., ha accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel (OMESSO) livello del contratto collettivo aziendale 14 maggio 1995 dalla data del 15 febbraio 1998 ed a percepire l'indennita' sostitutiva del preavviso, ed ha condannato la convenuta a pagare alla Fo. una determinata somma a titolo di differenze retributive.

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che:

- con l'appendice all'allegato A alla lettera di assunzione quale ispettore di produzione, la societa' aveva conferito alla Fo. anche l'incarico di svolgere, in via sistematica, attivita' di collaborazione con i produttori liberi nel territorio assegnato, e la societa' non aveva contestato l'effettiva esecuzione dell'incarico;

- il testo del contratto prevedeva con chiarezza l'automatismo del passaggio di livello decorsi 24 mesi dalla data di affidamento dell'incarico, condizionandolo al consenso del lavoratore, visto che l'inquadramento nel livello superiore, determinando una diversa ripartizione tra i compensi fissi e quelli variabili, avrebbe potuto rivelarsi svantaggioso;

- tale interpretazione trovava conferma nel comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto, come manifestato nella nota verbale apposta in sede di rinnovo contrattuale;

- la Fo. aveva chiesto il passaggio di livello;

- la disposizione del contratto collettivo che consentiva al datore di lavoro di rinunziare a preavviso esonerandolo dal pagamento dell'indennita' sostitutiva era illegittima perche' contrastante con l'articolo 2118 c.c..

L' Al. as. S.p.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi Fo.Lo. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso e' denunziata violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 C.C.A.L. nota a verbale n. 1 in relazione all'articolo 1362 c.c. nonche' contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che dai documenti di causa, sui quali la Corte aveva omesso ogni motivazione, risultava che la Fo. non aveva maturato il diritto all'inquadramento nel livello superiore, visto che, risalendo la sua richiesta in tal senso al 10 giugno 1999, alla data delle dimissioni, avvenute il 5 agosto 1999, il termine di 24 mesi di effettivo svolgimento dell'incarico non era ancora decorso.

Il motivo va rigettato perche' contiene censure inammissibili.

Esso propone questioni di fatto sulla base di documenti che si assumono del tutto trascurati dal giudice di merito. In particolare, dalla narrativa del ricorso emerge che, secondo la ricorrente, la Fo. avrebbe domandato il superiore inquadramento con due lettere, una delle quali non firmata, e che l' Al. As. avrebbe richiesto alla lavoratrice una seconda lettera debitamente sottoscritta, avvertendo che il termine per l'inquadramento sarebbe decorso dalla data della nuova domanda. Mentre la prima di queste missive non e' riportata affatto, della seconda e' dato leggere solo le parole "... di voler ritenere nulla la precedente lettera erroneamente inoltrata non firmata". Questo segmento di frase dovrebbe esser interpretato nel senso che la stessa Fo. avrebbe riconosciuto la nullita' della prima lettera, e che dunque solo dalla data della seconda sarebbe decorso il periodo necessario per l'acquisizione del diritto all'inquadramento superiore.

Deve quindi osservarsi anzitutto che il motivo non si conforma al principio per cui il ricorrente che in sede di legittimita' denunci l'omessa valutazione di un documento ovvero di una prova testimoniale ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero della prova testimoniale, il cui omesso esame e' denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrita', in modo da permettere siffatta valutazione di decisivita', essendo insufficienti i richiami "per relationem" agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimita'. (v., per tutte, Cass. 4405/2006).

Inoltre, sarebbe stato necessario indicare in quale modo l'esame dei documenti sopraindicati era stato richiesto alla Corte d'appello, secondo il principio per cui qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, (v., per tutte, Cass. 3664/2006).

Con il secondo motivo di ricorso e' denunziata violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 del C.C.A.L. in relazione all'articolo 1362 c.c..

Si sostiene che nel dichiarare nulla per contrasto con l'articolo 2118 c.c., la disposizione del contratto collettivo che consentiva al datore di lavoro di rinunziare al preavviso esonerandolo dal pagamento dell'indennita' sostitutiva, la Corte di merito non aveva considerato che la menzionata disposizione del codice civile mira a tutelare non la parte recedente ma quella che subisce il recesso, con la conseguenza che essa, secondo la sua ratio, non puo' impedire alla parte a beneficio della quale e' posta di rinunziare al preavviso facendo cosi' immediatamente cessare il rapporto di lavoro.

Il motivo e' fondato.

La giurisprudenza di questa Corte e' orientata da molto tempo a ritenere illegittima la norma di un contratto collettivo che dispensi in via preventiva il recedente dall'obbligo del preavviso e, per contro, legittima la disposizione, contenuta in una contrattazione collettiva, secondo cui, fermo restando l'obbligo del preavviso, sia riconosciuta la facolta' per la parte non recedente di dispensare ex post quella recedente dagli obblighi derivanti dal preavviso nel quadro della disciplina degli aspetti economici connessi con lo scioglimento del rapporto di lavoro. (Cass. 1965/1974; 4035/1984). In tale ordine di idee si e' precisato che la disciplina degli aspetti economici connessi allo scioglimento del rapporto non e' sottratta, sotto tale profilo, all'autonoma disponibilita' delle parti, le quali, in sede di contrattazione sia individuale che collettiva, possono percio' validamente pattuire la facolta' per il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, di troncare immediatamente il rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto, non derivandone pregiudizio per il recedente, che con la prestata adesione al regolamento preventivo degli effetti del recesso e' in condizioni di valutarne in anticipo le possibili conseguenze (Cass. 5279/1987).

Tali principi, dai quali non v'e' ragione di discostarsi, comportano l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi necessita' di ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto della domanda della Fo. volta ad ottenere l'indennita' di preavviso. La soccombenza reciproca induce la Corte a compensare le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennita' sostitutiva del preavviso proposta da Fo. Lo. contro Al. As. s.p.a.; compensa le spese dell'intero processo.

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