In tema di società cooperativa a responsabilità limitata il rapporto tra la società e l'amministratore non è qualificabile come rapporto di lavoro

In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo; ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 aprile 2009, n. 7961)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

Dott. SALVATO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12657/2003 proposto da:

SC. GI. (c.f. (OMESSO)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PARLATO GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA OL. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDI VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3574/2002 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2009 dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. PARLATO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1.- Con sentenza depositata in data 29/11/1999 il Tribunale di Napoli ha condannato la societa' cooperativa edilizia " Ol. " a r.l. contestualmente convalidando il sequestro conservativo concesso ante causam - al pagamento in favore di SC. Gi. della somma di lire 210.000.000, - oltre interessi legali - a titolo di compenso per l'attivita' prestata nella qualita' di presidente della cooperativa, anche per mansioni esorbitanti dai compiti propri della carica ricoperta.

in accoglimento dell'appello proposto dalla cooperativa convenuta la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 dicembre 2002, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda dello Sc. .

Ha osservato la Corte territoriale che l'articolo 29 dello Statuto della Cooperativa prevedeva testualmente che "l'indennita' ed il rimborso delle spese spettanti ai suoi membri per l'opera prestata vanno liquidate non per ragioni di carica, ma per particolari incarichi o mansioni loro conferiti", e, a fronte di una cosi' chiara disposizione statutaria, il richiamo che il giudice di prime cure aveva fatto alla normativa codicistica concernente le societa' di capitali a giustificazione di un diritto dell'amministratore ad un compenso spettante in ogni caso per l'attivita' prestata a vantaggio delle stesse, fosse irrilevante ai fini della decisione sia per diversita' della fattispecie, trattandosi di societa' cooperativa, la quale per le sue peculiari caratteristiche e per le finalita' che persegue non puo' essere assoggettata alla stessa disciplina prevista per le societa' di capitali, sia per la non condivisibilita' di una forza cogente di detta normativa, tale da vanificare quanto stabilito in sede di Statuto della Cooperativa stessa.

Ha osservato ancora la Corte di merito che l'attore nulla aveva provato circa il conferimento di un incarico per l'espletamento di attivita' esorbitante dai compiti propri della carica, malgrado ricadesse su di lui un tale onere probatorio perche' relativo alla sussistenza di un fatto costitutivo del diritto (al compenso) azionato e che le attivita' indicate (partecipazioni a sedute e a riunioni e contatti intercorsi con altri esponenti delle altre societa') non potevano essere ricondotte ad attivita' esorbitanti dalle funzioni rappresentative e comunque di spettanza di un Presidente della cooperativa, essendo evidentemente collegate al raggiungimento delle finalita' proprie e istituzionali di essa e connesse in particolare allo scopo sociale che, attesa la natura di societa' cooperativa edilizia della Coop. Ol. , era rappresentato dalla realizzazione di alloggi a un prezzo piu' conveniente per i soci, per le quali vi era nello Statuto della Cooperativa l'espressa previsione di gratuita' delle stesse.

La Corte di appello, infine, ha ritenuto assorbito il motivo di appello con il quale era stata dedotta la prescrizione del diritto azionato nonche' il motivo di appello incidentale diretto ad ottenere la liquidazione di somma maggiore.

Contro la sentenza di appello Sc. Gi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste la societa' cooperativa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2516, 2389, 2260, 2293 e 1709 c.c., violazione degli articoli 1362 c.c. e segg., in relazione all'interpretazione del contratto sociale e vizio di motivazione.

Deduce che l'articolo 2516 c.c., richiama per le societa' cooperative la normativa concernente le societa' per azioni, in quanto compatibili, e tale ultima disciplina prevede la rimunerativita' delle prestazioni degli amministratori richiamando la norma di cui all'articolo 1709 c.c., Invoca la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 1997), secondo cui "la pretesa di un amministratore di societa' per azioni al compenso per l'opera prestata ha natura di dritto soggettivo perfetto sicche' ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita nell'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli articoli 2363 e 2389 c.c., puo' esserne chiesta al giudice la determinazione" e quella (Sez. L, Sentenza n. 2895 del 1991) per la quale "ove l'assemblea di una societa' di capitali, in mancanza di una disposizione nell'atto costitutivo, si rifiuti od ometta di stabilire il compenso spettante all'amministratore ai sensi degli articoli 2364 e 2389 c.c., o lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'amministratore puo' chiedere al giudice la determinazione di esso, cosi' come e' espressamente previsto per il mandatario (articolo 1709 c.c.)".

Deduce che l'articolo 2389 c.c. e' compatibile con la disciplina dettata per le cooperative.

Deduce che la Corte di merito ha omesso l'esame dell'intero testo dell'articolo 29 dello statuto, esaminando solo la seconda parte, da cui ha tratto il convincimento della gratuita' dell'attivita' degli amministratori.

Trascrive il testo completo dell'articolo 29 (simile all'articolo 28 dello statuto originario) secondo cui "spetta all'assemblea determinare il loro (dei membri del consiglio) numero e le medaglie di presenza e compensi dovuti per la loro attivita' collegiale. Spetta al "Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, liquidare indennita' e rimborso spese dovute ai suoi membri per l'opera prestata, non per ragione di carica, ma per particolari incarichi o mansioni loro conferiti". Testo che ricalca l'articolo 2389 c.c. e disciplina soltanto le diverse competenze in relazione alla determinazione del compenso per attivita' istituzionali e non.

p. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione in relazione all'omesso esame delle prove testimoniali e documentali offerte in merito alle attivita' non istituzionali svolte dal ricorrente e, in particolare, delle delibere del consiglio di amministrazione del 24.10.1986 e del 15.5.1987, contenenti esplicito riconoscimento di tali attivita', con il parere favorevole del collegio sindacale. Attivita' consistite, tra l'altro, nel seguire l'intera attivita' di costruzione degli alloggi (dall'acquisizione dell'area e all'incarico di progettazione affidato a professionisti al rilascio della concessione, dall'ottenimento del finanziamento agevolato all'affidamento dei lavori in appalto, alla transazione di liti insorte) fino all'assegnazione ai soci.

Da ultimo, il ricorrente segnala che la cassazione della sentenza dovra' comportare anche l'esame del suo appello incidentale, ritenuto assorbito dalla Corte di merito.

p. 2.3.- La societa' controricorrente deduce che correttamente e' stata desunta la gratuita' dell'incarico dall'articolo 29 dello statuto, che il ricorrente propone censure inammissibili contro l'interpretazione fornita dalla Corte di merito al contratto sociale e contro la valutazione delle prove eseguita dal giudice del merito incensurabilmente. Reitera, infine, l'eccezione di prescrizione in relazione al credito per il quinquennio antecedente alla notificazione dell'atto di citazione (9.2.1991), ritenuta assorbita dalla Corte di appello.

p. 3. - Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, invero, le censure, la' dove non sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo specificato nel ricorso in quale atto sia contenuto il richiamo alla prima parte dell'articolo 29 dello statuto societario, sono infondate. Infatti, questa Sezione ha gia' avuto modo di evidenziare che a differenza dell'articolo 2402 c.c. - applicabile, in virtu' dell'espresso richiamo operato dall'articolo 2516 c.c., anche alle societa' cooperative -, che, nel prevedere che "la retribuzione annuale dei sindaci, se non e' stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio", sancisce il principio dell'onerosita' della carica, per contro, la norma di cui all'articolo 2364 c.c., comma 1, n. 3, attribuisce all'assemblea il compito di determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci. Si che la regola dell'onerosita' della carica e' stabilita per i sindaci ma non per gli amministratori, i quali ben possono prestare gratuitamente la loro opera (cosi', in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 14640 del 2008). Gia' in passato, peraltro, si e' ritenuto che "in tema di societa' cooperativa a responsabilita' limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui e' affidata la gestione sociale, alla societa' e' un rapporto di immedesimazione organica, che non puo' essere qualificato ne' rapporto di lavoro subordinato, ne' di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'articolo 36 Cost., comma 1, relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorche' norma immediatamente precettiva e non programmatica, non e' applicabile al rapporto di cui si tratta. E', pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuita' delle predette funzioni". (Sez. L, Sentenza n. 2861 del 26/02/2002 (Rv. 552611).

A cio' va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione delle clausole dei contratti e' riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono impugnabili in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione, restando escluso che le censure possano mai risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella data dal giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 2190 del 1998, Cass. n. 4832 del 1998). E, nella concreta fattispecie, la Corte di merito ha interpretato nel senso della gratuita' della carica la norma dello statuto (articolo 29, seconda parte) invocata dal ricorrente sia nel ricorso per sequestro che nell'atto di citazione, giustificando in modo logico e congruente la propria decisione e conformemente alla natura - innanzi evidenziata - dell'oggetto della societa'.

Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva la Corte che le censure sono inammissibili perche' "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Sez. U, Sentenza n. 5802 del 11/06/1998).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi logici, accertato in fatto che era mancata la prova circa il conferimento di un incarico all'attore per l'espletamento di attivita' esorbitante dai compiti propri della carica e ha evidenziato che le attivita' indicate (partecipazioni a sedute ed a riunioni e contatti intercorsi con altri esponenti delle altre societa') non potevano essere ricondotte ad attivita' esorbitanti dalle funzioni rappresentative e comunque di spettanza di un Presidente della cooperativa, essendo evidentemente collegate al raggiungimento delle finalita' proprie ed istituzionali di essa e connesse in particolare allo scopo sociale che, attesa la natura di societa' cooperativa edilizia della Coop. Ol. , era rappresentato dalla realizzazione di alloggi ad un prezzo piu' conveniente per i soci, per le quali vi era nello Statuto della Cooperativa la espressa previsione di gratuita' delle stesse.

Le spese del giudizio di legittimita' - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00, per onorario, oltre spese generali e accessori come per legge.

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