Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e piu' in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi. (Cass. 36642/2007 Rv. 238918 - Cass. 16656/2010 Rv. 247350 - Cass. 656/2009 Rv. 246046 - Cass. 48868/2009)

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 19 gennaio 2011, n. 1284



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LU. RO. nato il (OMESSO);

avverso la sentenza del 8/03/2010 della Corte di Appello di Catanzaro;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilita'.

FATTO

P. 1. Con sentenza del 8/03/2010, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza pronunciata in data 11/10/2007 dal Tribunale di Castrovillari nella parte in cui aveva ritenuto LU. Ro. responsabile del delitto di estorsione per avere costretto, nella sua qualita' di titolare della ditta Lu. , le lavoratrici Vi. El. e Br. An. Li. , mediante minaccia di licenziamento, a sottoscrivere la busta paga relativa ai salari mensili, agli straordinari, alla 13 e 14 mensilita' per importi che venivano corrisposti per un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato, procurandosi, cosi', un ingiusto profitto, con correlativo danno per le suddette lavoratrici.

P. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell'articolo 629 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, pur in totale assenza di condotte idonee ad incutere timore e a coartare la volonta' dei soggetti passivi - mancando la minaccia la diretta o indiretta, palese o larvata, reale o figurata -come dimostrato dal fatto che nessuna emergenza processuale deponeva in tale senso e che entrambe le parti offese non solo avevano proposto ricorso al giudice del lavoro, sostenendo di essere creditrici della Lu. , ma si erano anche recate dai sindacati per incomprensioni verificatesi durante il rapporto di lavoro;

2. Violazione dell'articolo 110 c.p.: sostiene il ricorrente che le persone offese non avevano mai dichiarato di avere ricevuto pressioni o minacce dai datori di lavoro e, se qualche affermazione poteva mostrare tali connotazioni, non era stato il Lu. ad averle profferite ma la di lui moglie che, pero' era stata prosciolta per insussistenza del fatto: non si spiegava, quindi, come era stato possibile attribuire ad esso ricorrente una condotta estorsiva che era addebitarle alla moglie che, pero', era stata prosciolta. Sul punto, il ragionamento della Corte doveva ritenersi illogico avendo forzato i principi in materia di concorso di persone nel reato;

3. Violazione dell'articolo 192 c.p.p. per avere la Corte fondato il giudizio di responsabilita' sulle dichiarazioni rese dalle parti offese, ma omettendo di motivare sulle circostanze che l'avevano indotta a dare ad esse peso esclusivo, e non considerando la testimonianza del teste estraneo Pr. che aveva riferito che i rapporti fra le parti erano "chiari, limpidi e non affetti da rivalita'".

DIRITTO

P. 3. Violazione dell'articolo 629 c.p. (motivo sub 1): in via di diritto va ribadito il principio secondo il quale "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e piu' in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi": Cass. 36642/2007 Rv. 238918 - Cass. 16656/2010 Rv. 247350 - Cass. 656/2009 Rv. 246046 - Cass. 48868/2009. Il ricorrente, pero', pur non contestando la configurabilita' in astratto del reato (nulla, infatti, e' stato eccepito in proposito), contesta che, nella fattispecie, sarebbero ravvisabili gli estremi del reato, mancando, a suo dire, l'elemento materiale della minaccia e, quindi, lo stato di soggezione delle parti offese.

Sennonche', va replicato che la Corte territoriale non solo ha ben chiarito, in punto di fatto - riportando, a titolo esemplificativo, le frasi rivolte alle parti offese: cfr pag. 2 sentenza impugnata - che il contegno e le espressioni reiteratamente adoperate avevano un'indubbia e specifica valenza intimidatoria e coartativa, ma ha anche ribattuto all'obiezione secondo la quale le lavoratrici non potevano sentirsi minacciate atteso che si erano rivolte al giudice del lavoro ed al sindacato, osservando correttamente che "per configurarsi il reato di estorsione e' sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volonta' ed a nulla rileva che si verifichi un'effettiva intimidazione del soggetto passivo". La suddetta motivazione, deve ritenersi, quindi, congrua, corretta ed adeguata rispetto agli indicati elementi fattuali, atteso che le frasi riportate dalla Corte territoriale sono tali da configurare l'elemento materiale della minaccia sicche' diventa del tutto irrilevante che le parti offese, in seguito, si siano rivolte al giudice del lavoro per ottenere le proprie spettanze.

P. 4. Violazione dell'articolo 110 c.p. (motivo sub 2): in merito alla suddetta censura, la Corte territoriale - sulla base delle precise, univoche e convergenti dichiarazioni rese dalle parti offese: cfr pag. 2-3 sentenza - ha escluso che "il tutto sia addebitale alla esclusiva iniziativa di Me. Ca. moglie dell'imputato (...) il quale con la sua presenza, muovendosi in maniera sinergica, omogenea e coordinata rispetto alla congiunta (...) partecipava consapevolmente all'illecito, rafforzandone il proposito criminoso". La doglianza, riproposta, in questa sede, e', quindi, manifestamente infondata atteso che la motivazione addotta dalla Corte territoriale non si presta alla generica censura dedotta. E' del tutto irrilevante che la moglie del ricorrente, ritenuta concorrente nel reato, sia stata prosciolta: cio' che conta e' che la Corte ha offerto una motivazione congrua, adeguata e logica rispetto agli evidenziati elementi probatori tali che giustificano, in punto di fatto e diritto, la soluzione alla quale e' pervenuta.

P. 5. Violazione dell'articolo 192 c.p.p. (motivo sub 3): anche l'ultima delle censure dedotte e' manifestamente infondata. Infatti, la Corte, a pag. 1 e 2 della motivazione, ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali le dichiarazioni delle parti offese dovevano ritenersi attendibili, essendo "circostanziate e non caratterizzate da malanimo o accanimento (....) risultano inoltre controllate dalla deposizione dell'ispettore del lavoro Ab. e dal tenore della pronuncia del giudice del lavoro".

Non e' vero, infine, che la Corte non abbia preso in esame la testimonianza del teste Pr. : in realta', l'ha considerata reticente e, quindi, inattendibile "rispetto alla versione riferita in sede civile".

P. 6. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

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