Integra violazione del dovere di fedelta' di cui all'articolo 2105 c.c., ed e' potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una societa' per lo svolgimento della medesima attivita' economica svolta dal datore di lavoro

Integra violazione del dovere di fedelta' di cui all'articolo 2105 c.c., ed e' potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una societa' per lo svolgimento della medesima attivita' economica svolta dal datore di lavoro (Cass. sent. n.6654 del 2004, n. 16377 del 2006). L'obbligo di fedelta' impone al lavoratore di astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (cfr. Cass. n. 2474 del 2008); cio' in considerazione del collegamento dell'obbligo di fedelta', di cui all'articolo 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 c.c., da cui deriva l'obbligo di astensione anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalita' e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 6957 del 2005; v. pure Cass. n. 14176 del 2009).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 9 agosto 2013, n. 19096



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 13354/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 441/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/04/2010 R.G.N. 998/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 aprile 2010 la Corte di appello di Salerno, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla soc. (OMISSIS) s.p.a. al proprio dipendente (OMISSIS), il quale aveva avuto una partecipazione alla societa' (OMISSIS) s.r.l. svolgente attivita' medico associata con oggetto concorrenziale con quello della societa' resistente, in violazione dell'obbligo di fedelta' di cui all'articolo 2105 c.c..

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello ha osservato che la violazione dell'obbligo di fedelta', configurabile in caso di attivita' anche solo progettuali per la costituzione di una societa' operante in concorrenza con l'impresa del datore di lavoro, era nella specie sussistente, in quanto la costituzione della societa' (OMISSIS) s.r.l. era gia' avvenuta ed era potenzialmente produttiva di danno per la parte datoriale, in ragione del suo oggetto sociale; che i testi avevano pure riferito di un inizio di attivita' del centro medico, anche se l'attestato igienico sanitario fu rilasciato in epoca successiva al licenziamento; che la contestazione disciplinare risaliva al novembre 2001, epoca in cui era gia' terminato l'allestimento dei locali della societa', ai cui lavori edili aveva partecipato come muratore uno dei dipendenti della societa' (OMISSIS) su indicazione del (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la soc. (OMISSIS), che ha pure depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), specificamente con riguardo alla proporzionalita' della sanzione disciplinare e alla valutazione dell'elemento soggettivo della condotta contestata. Il ricorrente, ricevuta la nota di sospensione e prima della contestazione disciplinare, aveva dismesso ogni partecipazione alla societa' (OMISSIS), mentre la condotta posta in essere anteriormente era consistita in atti meramente preparatori, insuscettibili di recare danni concreti alla societa' datrice di lavoro.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2106 c.c., rientrando nel potere del giudice di legittimita' indicare la corretta interpretazione del dovere di fedelta' e non concorrenza e dunque condurre un sindacato sulle c.d. norme elastiche.

I motivi, che involgono questioni tra loro connesse e dunque possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La Corte di appello - con valutazione delle risultanze istruttorie congniamente motivata e come tale non sindacabile in sede di legittimita' - ha dato atto della potenzialita' lesiva dell'attivita' imprenditoriale concorrenziale della neo costituita soc. (OMISSIS), in considerazione della sovrapponibilita' del suo oggetto sociale con quello della soc. (OMISSIS), della vicinanza della sede operativa della societa' concorrente e del mancato riscontro probatorio dell'assunto difensivo secondo cui la societa' (OMISSIS) non avrebbe mai effettivamente operato.

L'obbligo di fedelta' a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede ex articoli 1175 e 1375 c.c., e pertanto impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedelta' incombente sul lavoratore ex articolo 2105 c.c., e' sufficiente la mera preordinazione di una attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno (Cass. sent. n. 12489 del 2003).

Integra violazione del dovere di fedelta' di cui all'articolo 2105 c.c., ed e' potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una societa' per lo svolgimento della medesima attivita' economica svolta dal datore di lavoro (Cass. sent. n.6654 del 2004, n. 16377 del 2006).

L'obbligo di fedelta' impone al lavoratore di astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (cfr. Cass. n. 2474 del 2008); cio' in considerazione del collegamento dell'obbligo di fedelta', di cui all'articolo 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 c.c., da cui deriva l'obbligo di astensione anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalita' e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 6957 del 2005; v. pure Cass. n. 14176 del 2009).

Deve quindi affermarsi che la violazione dell'obbligo di fedelta' sussiste anche in presenza di una condotta di mera predisposizione di una attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro, anche solo potenzialmente produttiva di danno.

Non puo' sostenersi - come afferma il ricorrente - che estendere la violazione dell'articolo 2105 c.c., ad attivita' solo potenzialmente lesive costituirebbe un processo alle intenzioni. Deve al riguardo osservarsi che, ai fini della valutazione dell'osservanza dell'obbligo di fedelta', quel che rileva non e' solo l'attivita' concreta e la sua lesivita' attuale, ma pure la sua natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente contrastante con quella leale collaborazione che costituisce l'essenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. nn. 1143 e 7427 del 1995, n. 512 del 1997, n. 8208 del 1998, nn. 7990 e 13906 del 2000). Anche la sola previsione della possibilita' del verificarsi di effetti dannosi per gli interessi del datore di lavoro, ossia la consapevolezza della potenzialita' lesiva della condotta posta in essere, integra gli estremi dell'intenzionalita' dell'infrazione.

E' del tutto indifferente, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico nella condotta disciplinarmente rilevante, che subito dopo la sospensione cautelare il ricorrente abbia dismesso la sua partecipazione alla neo-costituita societa', essendo determinante - e non piu' emendabile - l'effetto costituito dal venir meno del rapporto fiduciario per avere il datore di lavoro rilevato nel proprio dipendente una propensione a non curare gli interessi dell'impresa cui appartiene.

L'idoneita' dell'azione a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, secondo una prognosi formulata con riferimento alla situazione cosi' come presentatasi al momento dell'azione posta in essere, in base alle condizioni prevedibili del caso particolare.

In tale contesto, e' palesemente illogico asserire - come ha fatto il ricorrente - di avere agito "inconsapevolmente", ben potendo il lavoratore prefigurarsi, all'atto di costituire la societa' con lo stesso oggetto sociale e con sede contigua, la potenzialita' lesiva della condotta posta in essere in rapporto all'interesse dell'impresa del datore di lavoro.

L'esito alterno nei gradi di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
 

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