L'appaltatore ed il direttore dei lavori sono solidalmente responsabili, nei confronti del committente, del danno ascrivibile alle condotte concorrenti

E' affermazione pacifica in dottrina e orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversita' dei titoli cui si ricollega la responsabilita', con la conseguenza che il danneggiato puo' rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (tra altre cfr Cass. 22.8.2002 n. 12367). E ancor piu' in generale, va osservato che piu' persone possano essere chiamate a rispondere in solido, secondo la regola di cui all'articolo 2055 cod. civ., se tutte hanno concausato il medesimo fatto dannoso, indipendentemente che non tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 giugno 2014, n. 13410



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27540/2008 proposto da:

(OMISSIS) SNC P.I. (OMISSIS) in persona del socio amministratore e legale rappresentante Geom (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COOPERATIVA EDILIZIA (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2754/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30 luglio 1992 la Cooperativa Edilizia (OMISSIS) arl stipulava con la societa' (OMISSIS) un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di 19 villette unifamiliari e bifamiliari in (OMISSIS). L'appalto era comprensivo di tutte le opere e forniture previste dai progetti e dalla descrizione dettagliata dei singoli lavori da eseguire e si intendeva a forfait, con l'escluso e, quindi, della revisione prezzi di cui all'articolo 1664 c.c. In esecuzione del contratto la ditta (OMISSIS) realizzo' opere per un valore complessivo di lire 4.124.032.233 e opere extra per un valore di lire 404.032.233.

- In data 9 marzo 1993 la societa' Cooperativa Edilizia (OMISSIS) arl. stipulava altro contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria con la societa' (OMISSIS), per il prezzo forfettario di lire 176.000.000.

In data 21 aprile 1997 la societa' Cooperativa Edilizia (OMISSIS) arl. predisponeva un documento contabile unitamente ai costi per la realizzazione delle villette specificando che alcuni lavori appaltati alla (OMISSIS) essendo la stessa fallita erano stati eseguiti dalla societa' (OMISSIS) per un importo di lire 140.795.779, comunque, complessivamente le opere realizzate dalla societa' (OMISSIS) in sostituzione della societa' (OMISSIS) ammontavano a lire 128.592.810. Con la conseguenza che i lavori eseguiti dalla societa' (OMISSIS) complessivamente ammantavano a lire 4.430.445.634 comprensiva di IVA, ed essendo stati corrisposti 4.425.615.113 restava la residua somma di lire 8.770.353. Eppero' tale importo veniva contestato e la societa' (OMISSIS) chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per un importo di lire 206.500.000.

La Cooperativa Edilizia (OMISSIS) arl proponeva opposizione avverso tale decreto eccependo che la somma non era dovuta e ad un tempo formulava domanda riconvenzionale per la complessiva somma di lire 260.870.000, dovuta come riduzione proporzionale del prezzo per vizi e difetti dell'opera nonche' ancora per il rimborso delle spese sopportate per eliminarli.

Si costituiva la societa' convenuta contestando l'opposizione ed eccependo che il decreto ingiuntivo era stato emesso per importi che nulla avevano a che vedere con il contratto d'appalto del 30 luglio 1992 in quanto inerenti l'esecuzione ed il parziale rifacimento delle opere di urbanizzazione relative al medesimo complesso immobiliare. Quanto alla fondatezza del credito, pure contestato dalla controparte che aveva affermato di non aver ricevuto le fatture emesse per il pagamento degli importi dovuti in relazione alle opere di urbanizzazione, la societa' (OMISSIS) evidenziava che: a) per le fatture n. (OMISSIS) erano state emesse tre ricevute bancarie l'una delle quali era andata in parte a buon fine; b) la fattura n. (OMISSIS) era stata menzionata in un documento predisposto dalla controparte e mostrato dal Geom. (OMISSIS) Direttore dei Lavori, al Geom. (OMISSIS).

Il Tribunale di Milano con sentenza del 2000 ritenuta fondata la domanda di parte attrice alla luce della CTU che aveva determinato la somma di lire 149.187.000 per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati nelle villette oggetto di costruzione e la somma di lire 22.800.000 per l'eliminazione degli ulteriori vizi e difetti relativi alle opere di urbanizzazione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente al pagamento della somma di lire 77.386.000 poi rettificate in lire 129.214.000 da corrispondere alla controparte.

Compensava le spese.

Avverso questa sentenza proponeva appello la Cooperativa Edilizia (OMISSIS) arl eccependo che la sentenza impugnata doveva ritenersi viziata da ultrapetizione, in quanto si era acriticamente fondata sul giudizio del CTU; i danni indicati dal CTU dovevano essere quantificati almeno nella misura corrispondente all'importo totale determinato dal CTU; c) nulla era stato riferito in ordine alla pretesa creditoria azionata da controparte che si era fondata sul corso del primo giudizio sulla mera produzione delle fatture.

Si costituiva la societa' (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell'appello e formulando a sua volta appello incidentale circa la debenza della somma di lire 77.286.000 corrispondente alla domanda complessivamente svolta dalla (OMISSIS) nel corso del primo giudizio. In particolare, la domanda riconvenzionale proposta nel e orso del primo giudizio si fondava su di un titolo diverso da quello per il quale erano state compiute le opere di urbanizzazione; b) le fatture emesse per l'importo dovuto erano state regolarmente ricevute dalla controparte; c) il credito di impresa (OMISSIS) era stato accertato nel corso di causa e specificamente dal CTU.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2754 del 2007 in riforma della sentenza di primo grado condannava l'impresa (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 88.823,87 in favore della Cooperativa edilizia (OMISSIS), condannava la Cooperativa edilizia al pagamento in favore della societa' (OMISSIS) della somma di euro 58.444,57 in favore dell'Impresa (OMISSIS).

Compensava le spese. Secondo la Corte di Milano, appariva pacifico in quanto non contestato dalle parti che le opere di urbanizzazione primaria riguardavano il medesimo complesso immobiliare per il quale era stato stipulato il contratto di appalto tale che la domanda principale e quella riconvenzionale apparivano inscindibilmente connesse. Dalle risultanze processuali era emerso che la (OMISSIS) era responsabile per vizi e difetti delle opere e ammesso pure solidalmente con il direttore dei lavori e del progettista tuttavia tenuta a rispondere per l'intero e dunque doveva essere condannata, diversamente da quanto disposto dal Tribunale al pagamento dell'intera somma di euro 88.823,87 per la rimozione dei vizi e difetti delle opere realizzate.

A sua volta, accertato l'esistenza di un credito della (OMISSIS) in relazione alle opere di urbanizzazione e dovendo escludere che la (OMISSIS) fosse subentrata nel rapporto della societa' (OMISSIS) fallita. Il costo delle opere doveva esser calcolato secondo i prezzi praticati dalla (OMISSIS) e presenti nel contratto di appalto stipulato dalla stessa con la societa' Cooperativa, la (OMISSIS) risultava creditrice della societa' cooperativa della somma di euro 41.102,08. E dato che la (OMISSIS) ha dovuto sopportare dei costi per la demolizione e ricostruzione di opere realizzate dalla (OMISSIS) il suo credito nei confronti della societa' Cooperativa ammontava a euro 58.440,57.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da Impresa (OMISSIS) snc. Con ricorso affidato a tre motivi. La Cooperativa Edilizia (OMISSIS) arl ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la societa' (OMISSIS) lamenta la violazione la violazione di legge articoli 36 e 40 c.p.c.. nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente, premesso che i titoli dedotti con la domanda monitoria dall'impresa (OMISSIS) (pagamento opere di urbanizzazione) e in via riconvenzionale dalla Cooperativa (vizi e difetti delle villette), erano del tutto distinti, la Corte territoriale non avrebbe potuto trattare nello stesso processo le due domande.

Piuttosto, la Corte territoriale, sempre secondo la ricorrente, non ha tenuto conto degli articoli 36 e 40 c.p.c., ravvisando l'oggettivo collegamento nel mero fatto che le opere di urbanizzazione servivano allo stesso complesso immobiliare senza tener conto del fatto che i due contratti erano stati stipulati a distanza di anni e che, comunque, l'oggetto del secondo contratto di appalto era diverso da quello del primo. La Corte territoriale, per altro, non ha tenuto conto che esisteva altro processo avente ad oggetto la richiesta della ditta (OMISSIS) di un maggior prezzo per opere extracontratto, proprio in relazione al contratto del 30 luglio 1992.

Pertanto, conclude la ricorrente, dica la Corte Suprema di Cassazione, se sia sufficiente la motivazione che rigetti l'eccezione di inammissibilita' della domanda riconvenzionale per diversita' dei titoli, ritenendo sussistente tra le stesse un oggettivo collegamento nel caso in cui il Giudice non valuti la pendenza di altro procedimento avente ad oggetto lo stesso titolo della domanda riconvenzionale.

1.1.= Il motivo e' infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettano all'opposto tutti i poteri che il codice di rito ricollega alla posizione processuale di convenuto, compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale puo' essere anche dedotto un titolo non dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione o delle relative eccezioni, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisatale un collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimita', la celebrazione del "simultaneus processus" (Cass. Sez. un. n. 4837 del 18/05/1994). Con l'ulteriore specificazione che, in via di principio, come ha chiarito questa Corte con la sentenza richiamata dalla Corte di Milano, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa puo' dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purche' sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalita' che puo' consigliare il "simultaneus processus"(Cass. n. 681 del 14/01/2005).

A questo orientamento, della giurisprudenza di legittimita', si e' sostanzialmente uniformato, sul punto in esame, la Corte di Milano, con motivazione adeguata e persuasiva, laddove ha ritenuto che nel caso di specie appariva pacifico (specificando, in quanto non contestato da nessuna delle parti) che le opere di urbanizzazione primaria riguardarono il medesimo complesso immobiliare per il quale fu stipulato il contratto di appalto, ragione per la quale, sia la domanda principale che quella riconvenzionale appaiono inscindibilmente connesse tra loro tanto da rendere opportuna la contemporanea trattazione.

2= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 61 e 191 c.p.c., articoli 2697 e 1193 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Secondo la ricorrente la Corte di Appello di Milano:

a) avrebbe riconosciuto un credito della societa' Cooperativa nei confronti dell'Impresa (OMISSIS) di lire 132.715.282 per pagamenti effettuati in precedenza dalla Cooperativa stessa rispetto a quanto dovuto per la realizzazione delle villette, eppero', sopperendo illegittimamente, avendo tenuto conto solo della CTU, alle carenze probatorie della Cooperativa. Piuttosto incombeva ai sensi dell'articolo 2697 c.c., sulla societa' Cooperativa l'onere di dimostrare sia i pagamenti complessivamente effettuati, sia quelli imputati al momento del pagamento delle opere di urbanizzazione, alle quali solo si riferiva la domanda della societa' (OMISSIS).

b) Avrebbe violato la normativa di cui agli articoli 61 e 191 c.p.c., perche' avendo tenuto conto solo della CTU, eppero', la CTU non e' mezzo di prova idoneo a sopperire alle lacune probatorie delle parti. Ne' l'ammontare dei pagamenti poteva dirsi fatto pacifico, sia perche' la contabilita' del DL era stata contestata, e sia perche' la societa' (OMISSIS) non aveva imposto difese su fatti incompatibili con la negazione dell'ammontare degli acconti.

c) Avrebbe violato, altresi', sempre secondo la ricorrente, la norma di cui all'articolo 1193 c.c. perche' avrebbe modificato l'imputazione del pagamento del debitore, trasformando pagamenti effettuati dalla societa' cooperativa per la costruzione delle villette in acconto per le opere di urbanizzazione.

d) Avrebbe violato la norma di cui all'articolo 112 c.p.c., perche' avrebbe riconosciuto un credito alla societa' Cooperativa per somme corrisposte in ordine ai lavori di costruzione delle villette senza che vi fosse alcuna specifica domanda di ripetizione dell'indebito, violando in questo modo la norma di cui all'articolo 112 per vizio di ultrapetizione.

Pertanto conclude la ricorrente, dica l'Ecc.ma Corte di cassazione:

1) se il giudice possa d'ufficio o su istanza di parte, in assenza di prova del pagamento fornita dal debitore, disporre consulenza tecnica al fine di determinare l'ammontare dei pagamenti effettuati dal debitore stesso.

2) se violi il disposto di cui all'articolo 2697 c.c., la sentenza che accerti l'ammontare dei pagamenti complessivi al fine di determinare il residuo credito dedotto in giudizio sulla base esclusivamente delle risultanze della CTU.

3) se sia consentito al Giudice di merito accertare l'esistenza di un credito derivante da illegittimo pagamento modificando l'imputazione dichiarata dal debitore al momento del pagamento.

4) se sia viziata da ultrapetizione la sentenza che accerti l'esistenza di un credito, poi opposto in compensazione, per un pagamento effettuato dal debitore per un titolo poi risultato inesistente, nel caso in cui non sia stata avanzata domanda di ripetizione dell'indebito.

2.1.= Il motivo e' infondato.

Come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Milano: in data 21 aprile 1997 la societa' Cooperativa predisponeva un documento di contabilita' generale e finale relativa agli edifici di civile abitazione realizzati in (OMISSIS) ed, unitamente ai costi sopportati per la realizzazione delle villette non contestate dalle parti ed oggetto di causa solo in relazione ai lamentati vizi e difetti delle opere, specificava che con riguardo ai lavori di urbanizzazione primaria si era verificato che (......) Tenuto conto pertanto di tutte le opere eseguite dalla (OMISSIS) (quelle cioe' realizzate in esecuzione del contratto di appalto e quelle eseguite quelle impresa subentrante alla fallita (OMISSIS)) l'importo totale ammontava a lire 4.430.445.634 comprensiva di Iva cui andavano detratti gli importi gia' percepiti dall'impresa pari a lire 4.425.615.113 ragione per cui residuava un saldo di lire 8.770.353. La sentenza chiarisce altresi' (pag. 7) che il saldo indicato dalla societa' Cooperativa e' stato radicalmente contestato dalla (OMISSIS) che ha chiesto al Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo in relazione al residuo credito vantato nei confronti della Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

E' evidente, pertanto, che la sentenza impugnata chiarisce che l'ammontare del debito della societa' Cooperativa nei confronti dell'Impresa (OMISSIS) era stato indicato con un documento contabile dettagliato dalla stessa debitrice, prima ancora che venisse quantificato definitivamente dalla CTU, cosi' come la sentenza impugnata chiarisce che nessuna contestazione e' stata avanzata dalla Impresa (OMISSIS), in ordine all'unificazione della contabilita' dei due rapporti intercorrenti tra le parti in causa (uno relativo alla costruzione delle villette e l'altro relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria) e, sia, in ordine ai pagamenti eseguiti e alla loro titolazione. D'altra parte la CTU, come emerge dalla stessa sentenza, non ha determinato autonomamente il debito della Cooperativa nei confronti dell'Impresa (OMISSIS) ma si e' avvalsa del documento contabile ovvero del rendiconto economico analitico e dettagliato dell'intero appalto relativo alla costruzione delle villette e delle opere di urbanizzazione primaria, predisposto e acquisito agli atti, dalla societa' Cooperativa, apportando le dovute modifiche in ragione del costi dei vizi e dei difetti delle opere realizzate.

A sua volta, posto che il documento del 21 aprile 1997 aveva unificato i rapporti intercorrenti tra le parti in causa e quella unificazione contabile non e' stata contestata dall'Impresa (OMISSIS), non appare rilevante la considerazione, avanzata dalla ricorrente, che i pagamenti ritenuti in eccesso fossero stati imputati dall'Impresa (OMISSIS) e dalla stessa Cooperativa alla somma dovuta per la sola costruzione delle villette e non, invece, come e' ragionevole ritenere, all'intera somma dovuta dalla Cooperativa all'Impresa (OMISSIS). Cosi' come, e per le stesse ragioni, la sentenza impugnata non presenta il lamentato vizio di ultrapetizione, atteso che la rendicontazione unitaria superava la necessita' di richiedere somme versate in eccesso rispetto alla somma dovuta per la costruzione delle villette.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668 e 1292 c.c., insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente nell'aver condannato l'Impresa (OMISSIS) al risarcimento del danno per tutti i vizi e difetti delle opere accertati dalla CTU e imputabili in parte al Direttore dei Lavori, al Progettista e ai soggetti che avevano eseguito le finiture "trattandosi di soggetti tenuti in solido nei confronti della societa' Cooperativa", perche' non avrebbe tenuto conto che il CTU aveva individuato la responsabilita' di altri soggetti estranei al rapporto di appalto sottoscritto dall'Impresa (OMISSIS) rispondenti negli esecutori delle opere di finitura.

Pertanto, conclude la ricorrente dica la Corte di cassazione:

a) se l'appaltatore per l'esecuzione di immobili da consegnare al rustico sia solidalmente responsabile nei confronti del committente per i vizi e difetti delle finiture da esso non seguite allorquando al CTU espletata nel corso del giudizio indichi analiticamente vizi e difetti delle finiture.

b) se sia incorso nel vizio di motivazione il giudice che affermi che l'appaltatore e' soggetto responsabile solidalmente nei confronti del committente per tutti i vizi e difetti accertati da CTU senza precisare in merito alle opere realizzate da altri soggetti e non previsti nell'appalto.

3.1.= Il motivo e' infondato non solo perche' la Corte di merito ha fatto buon uso della normativa e dei principi in materia di responsabilita' per danni, ma anche perche' sia pure in forma sintetica ha indicato adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che hanno comportato di ritenere l'Impresa (OMISSIS) tenuta a rispondere per l'intero dei danni in relazione a tutti i vizi e difetti accertati sulle opere oggetto di appalto.

E' appena il caso di osservare che - come e' affermazione pacifica in dottrina e orientamento giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidatosi, che qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversita' dei titoli cui si ricollega la responsabilita', con la conseguenza che il danneggiato puo' rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (tra altre cfr Cass. 22.8.2002 n. 12367). E ancor piu' in generale, va osservato che piu' persone possano essere chiamate a rispondere in solido, secondo la regola di cui all'articolo 2055 cod. civ., se tutte hanno concausato il medesimo fatto dannoso, indipendentemente che non tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa).

Ora nel caso in esame, secondo la CTU la responsabilita' dei difetti e vizi relative alle ville e di cui si dice, poteva essere imputata all'impresa (OMISSIS) per i 2/3 e il rimanente 1/3 di responsabilita' imputabile al progettista, al direttore dei lavori e agli esecutori delle opere di finitura. Pertanto, correttamente la Corte di Milano ha chiarito che nonostante la CTU espletata in primo o grado avesse indicato in via puramente ipotetica la ripartizione della responsabilita' per vizi e difetti delle opere, tuttavia i soggetti indicati (appaltatore, progettista, direttore dei lavori, esecutori di opere di finitura) erano tenuti in solido nei confronti della Cooperativa (..), e per quanto e' stato gia' detto, sia in ragione della normativa di cui all'articolo 1669 c.c. e sia in ragione dell'articolo 2055 cod. civ..

In definitiva il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannata il pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 9.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3459 UTENTI