L'apprendistato costituisce un contratto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario affinché questi possa divenire operatore qualificato

L'apprendistato costituisce un contratto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario affinché questi possa divenire operatore qualificato. È pertanto necessario lo svolgimento non solo delle prestazioni lavorative, ma anche della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, Sentenza 10.01.2007, n. 250)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

DOTT. ETTORE MERCURIO PRESIDENTE

DOTT. ATTILIO CELENTANO CONSIGLIERE

DOTT. ANTONIO LAMORGESE CONSIGLIERE

DOTT. STEFANO MONACI CONSIGLIERE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 20097.04

all'oggetto: rapporto di lavoro- apprendistato - onere della prova

proposto da

Ma.Ma. in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Ru. per mandato a margine del ricorso, non elett. dom. in Ro., elett. dom. in Po. presso il difensore, via Ce. (...)

ricorrente

contro

Bl.Be. SAS. Di Sa.Se., in persona del legale rappresentante "pro tempore" Sa.Se., rappresentata e difesa dall'avv. Ro.Pe. per mandato a margine del controricorso, elett. dom. in Ro. presso Be.Pe.Co., via De.Fa. (...)

intimato controricorrente

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4558.03 in data 19.11.2003 depositata il 20.2.2004;

udita la relazione della causa fatta dal dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 21.11.2006;

udito il Procuratore Generale in persona del sostituto dott. MARCELLO MATERA, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 19.3.1999, Ma.Ma. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la sas. Bl.Be. - allora rappresentata da Se.Sa. - ed esponeva di avere prestato lavoro alle dipendenze della convenuta come addetta al pedicure, manicure, depilazione integrale, massaggi al viso e trucco, mansioni tutte riassumibili nella qualifica di estetista, corrispondente al terzo livello di cui al CCNL di categoria. Poiché in data 20.7.1998 la ditta le aveva intimato licenziamento orale, l'attrice chiedeva la declaratoria di inefficacia di tale licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro con ogni consequenziale pronuncia, nonché il riconoscimento di differenze retributive per lit. 37.090.425 oltre accessori.

2. Si costituiva la ditta convenuta ed eccepiva che la Ma. era stata assunta come apprendista di 3^ livello in data posteriore a quella da lei indicata; che la sua collaborazione era stata sporadica e saltuaria nei mesi precedenti; che la retribuzione dovuta corrispondeva a quella di cui alle buste paga che produceva. Dette buste venivano peraltro disconosciute dalla Ma.

3. Espletata l'isturttoria, il Tribunale respingeva l'impugnativa del licenziamento ed accoglieva parzialmente le rivendicazioni per differenze retributive, condannando la Bl.Be. a pagare all'attrice Euro 9.144,81 oltre accessori.

4. Proponeva appello la convenuta. L'attrice resisteva all'appello e proponeva appello incidentale in ordine all'applicazione del CCNL ed all'indebita detrazione di lit. 5.386.030.

5. La Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, disatteso l'appello incidentale, accoglieva in massima parte quello principale e riduceva la condanna ad Euro 110,42, oltre accessori, così motivando:

- la data di inizio del rapporto di lavoro non è l'agosto 1996, ma il 28.7.1997;

- le mansioni sono rimaste incerte, pur dandosi atto che i testi hanno riferito come la Ma. eseguisse manicure, pedicure, depilazione del labbro superiore, shampoo, tinture, asciugaggio dei capelli, in sostanza mansioni di aiutante del parrucchiere;

- l'attrice ha dichiarato di avere ricevuto somme pari a circa il 50% di quelle risultanti dalle buste paga; ovvero di essere stata retribuita "a percentuale"; - "è vero che il datore di lavoro (su cui incombeva il relativo onere) non ha provato la reale esistenza di un rapporto di apprendistato, che è appena il caso di precisarlo, richiede l'effettiva realizzazione di una causa complessa e mista, con l'obbligo del datore di lavoro di impartire insegnamenti al lavoratore (cfr. Cass. 2001/3696). Il teste Ro. ha invero affermato che la lavoratrice eseguiva le mansioni da sola e senza aiuto di nessuno. Tuttavia la lavoratrice non ha provato la qualità e quantità del lavoro svolto presso il negozio dì parrucchiere in modo idoneo a dar luogo all'accoglimento delle sue pretese"; - pertanto va recepito il conteggio di parte convenuta e la differenza spettante è di Euro 110.42.

6. Ha proposto ricorso per Cassazione Ma.Ma., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la ditta Bl.Be. in persona del nuovo titolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 2103 Codice Civile in relazione all'art. 12 del CCNL di categoria; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC.

8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 2, 10, 11, 16 della Legge n. 25.1955 e 2697 Codice Civile, oltre che vizio di motivazione.

9. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC e violazione di legge (art. 2697 Codice Civile).

10. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, sono fondati e vanno accolti.

11. Va premesso che non è in discussione tra le parti l'applicabilità del CCNL del settore. È pacifico che le mansioni indicate dalla ricorrente, se rapportabili ad un normale contratto di lavoro, corrispondono al terzo livello. La retribuzione dell'apprendista è fissata in quote percentuali della paga prevista per tale livello, crescenti nel tempo fino al conseguimento della qualifica.

12. È noto che l'apprendistato costituisce un contratto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario affinché questi possa divenire operatore qualificato. È pertanto necessario lo svolgimento non solo delle prestazioni lavorative, ma anche della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro. Così Cass. 1.8.2002 n. 11482. Allorché il datore di lavoro, convenuto da persona che si qualifica lavoratore "tout court", eccepisca che il rapporto è di apprendistato, la relativa prova - e segnatamente la prova di avere impartito l'insegnamento - grava sul convenuto stesso (Cass. 14.3.2001 n. 3696, 28.1.1995 n. 1052). La sussistenza dell'apprendistato non può essere presunta in base alla sola giovane età del lavoratore (Cass. 12.5.1993 n. 5399).

13. Sulla base dei suesposti principi, la Corte di Appello ha omesso di tratte le dovute conseguenze in punto di attività di insegnamento, talché ha erroneamente desunto dalla carenza di prova al riguardo la fondatezza della tesi della convenuta, senza considerare che, in mancanza di prova, il rapporto si presume essere rapporto di lavoro e non rapporto di apprendistato. Avendo posto sullo stesso piano la carenza di prova circa il rapporto di apprendistato (la Corte stessa dà atto che l'insegnamento non risulta impartito) e la prova della qualità e quantità del lavoro svolto (laddove è pacifico che trattasi della 3^ categoria) la Corte di Appello è pervenuta all'erroneo accoglimento delle tesi della convenuta; laddove si doveva dapprima esaminare la prova del rapporto di apprendistato e solo successivamente procedere alla disamina del contenuto delle mansioni.

14. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le statuizioni circa le spese.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

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