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L'attività svolta dai medici specializzandi non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato, né nel lavoro autonomo
Pubblicata il 19/10/2017
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente
Dott. TORRICE Amelia - Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13158-2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
- ricorrenti -
contro
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA DEL SACRO CUORE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;
- REGIONE LAZIO C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA di TOR VERGATA, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
- controricorrenti -
Avverso la sentenza n. 4487/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2011 R.G.N. 8725/2007.
RILEVATO
che con sentenza in data 30.5.2011 la Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale del medesimo luogo, ha respinto la domanda degli attuali controricorrenti (nonche' di ulteriori parti) - tutti medici iscritti, dal 1987 al 2000, a diversi corsi di specializzazione - di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le rispettive Universita' e con la Regione Lazio, di condanna al risarcimento del danno per ritardata mancata piena attuazione delle direttive 76/82 CEE, 93/16 CEE, 2005/36/CE e del Decreto Legislativo n. 368 del 1999, articolo 37 in ordine al trattamento economico da percepire, di riconoscimento dell'applicazione dei benefici di carriera di cui all'articolo 45 Decreto Legislativo n. 368 e conseguente condanna da liquidarsi in separata sede, di adeguamento dell'ammontare della borsa di studio percepita durante il corso di specializzazione;
che avverso tale sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Universita' degli studi di Roma La Sapienza, l'Universita' degli studi di Roma di Tor Vergata, l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, la Regione Lazio hanno resistito con autonomi controricorsi.
CONSIDERATO
che i medici, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, assumono che l'attivita' svolta presso le scuole di specializzazione va equiparata a vera e propria attivita' lavorativa di natura subordinata, con conseguente diritto al riconoscimento di un adeguato trattamento retributivo, che i benefici di carriera vanno ritenuti sussistenti in via presuntiva e che spetta comunque l'adeguamento della borsa di studio, anche in via risarcitoria;
che ritiene il Collegio si debbano rigettare i motivi di ricorso, perche', con riguardo alla natura subordinata dell'attivita' svolta dagli specializzandi presso la scuola, la sentenza impugnata e' conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 20403/2009, 6089/1998, 9789/1995, con le quali si e' statuito che "non e' inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ne' del lavoro autonomo l'attivita' svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, che costituisce una particolare ipotesi di "contratto di formazione-lavoro", oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non puo' essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attivita' e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attivita' rivolta alla loro formazione, e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'universita', ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante";
che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 29345/2008), successivamente confermate dalle Sezioni semplici (sentenze nn. Cass. n. 20403/2009, 11565/2011, 12624/2015, 18710/2016) hanno statuito che l'importo della borsa di studio prevista dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 6 (e rideterminato per l'anno 1992) non e' soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 7 (convertito in L. n. 438 del 1992), dalla L. n. 537 del 1993, dalla L. n. 549 del 1995, articolo 1, dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1 e dalla L. n. 488 del 1999, n. 488, articolo 22 nonche' dalla L. n. 289 del 2002, in quanto il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalita' degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 432/1997), che ha deciso la questione di costituzionalita' della L. n. 549 del 1995, articolo 1, comma 33;
che, infine, con riguardo al riconoscimento dei benefici di carriera previsti dal Decreto Legislativo n. 368 del 1999, articolo 45 posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che l'efficacia di tale disposizione deve ritenersi sospesa per effetto del Decreto Legislativo n. 517 del 1999, articolo 8, comma 3, e che manca, inoltre, l'interesse concreto e attuale a detto riconoscimento, il motivo deve ritenersi inammissibile sia per genericita' e contraddittorieta' della censura (relativa alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 368 del 1999) sia per prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulano indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, non avendo formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello l'attestazione in via presuntiva dei danni subiti;
che i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detti orientamenti, ai quali va data continuita', poiche' le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex articolo 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;
che gli attuali ricorrenti sono tutti medici iscritti a corsi di specializzazione dopo il 31.12.1982 e non sono, quindi, interessati dalla rimessione della questione pregiudiziale effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze nn. 23581 e 23582 del 2016;
che le spese del giudizio di legittimita' devono essere compensate perche' le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso;
che non sussistono la condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita'.