L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato

L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato, e ciò anche se vi siano degli elementi di contesto che possano lasciar pensare una cosa simile. Nell'interpretazione dei negozi unilaterali il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, c. 1, c.c., impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, anche servendosi dei nessi grammaticali e sintattici di cui all'art. 1363 del c.c., dovendosi escludere, di contro, per l'unilateralità che connota il negozio, che possa fasi ricorsi al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti. Né può indagarsi, per ricostruire la volontà negoziale unilaterale, oltre il senso letterale delle parole adoperate, dando rilievo ad atti esterni al negozio, non spiegando rilevanza, a tal fine, il contesto in cui si sia progressivamente formata la volontà negoziale, ove non incorporato nel documento scritto, o la valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 settembre 2011, n. 19709



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L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato, e ciò anche se vi siano degli elementi di contesto che possano lasciar pensare una cosa simile. Nell'interpretazione dei negozi unilaterali il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, c. 1, c.c., impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, anche servendosi dei nessi grammaticali e sintattici di cui all'art. 1363 del c.c., dovendosi escludere, di contro, per l'unilateralità che connota il negozio, che possa fasi ricorsi al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti. Né può indagarsi, per ricostruire la volontà negoziale unilaterale, oltre il senso letterale delle parole adoperate, dando rilievo ad atti esterni al negozio, non spiegando rilevanza, a tal fine, il contesto in cui si sia progressivamente formata la volontà negoziale, ove non incorporato nel documento scritto, o la valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto

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