L'avvocato è tenuto a risarcire il cliente se tarda a riassumere la causa contro il licenziamento dopo la sospensione dovuta allo svolgimento di un procedimento penale

L'avvocato è tenuto a risarcire il cliente se tarda a riassumere la causa contro il licenziamento dopo la sospensione dovuta allo svolgimento di un procedimento penale. Va pertanto riconosciuta la colpa professionale dell'avvocato, in quanto l'azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo si prescrive nel termine di cinque anni, con la conseguenza che l'avvocato era tenuto al risarcimento dal momento che il ricorrente non poteva più agire in giudizio.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 2 novembre 2010, n. 22274



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SP. CA. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avv. RAMADORI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Vito Gallotta giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

avv. RI. GI. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avv. Claudio Consolo giusta delega in atti;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 39430/05 decisa in data 2 maggio 2005 e depositata in data 5 ottobre 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l'avv. Marco Ramadori per delega dell'avv. Giuseppe Ramadori;

udito l'avv. Luigi Manzi;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione dei ricorsi, l'accoglimento del principale e l'inammissibilita' dell'incidentale, assorbito il secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 1990 Sp. Ca. conveniva, avanti al Tribunale di Rovigo, l'avvocato Ri. Gi. , in proprio e quale erede del padre, avvocato Li. , chiedendo la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza della negligente conduzione di una causa di lavoro inizialmente affidata al defunto difensore, cui era poi subentrato il convenuto: esponeva, in proposito, di avere impugnato il licenziamento a lei intimato dalla ditta Su. Or. s.n.c. in quanto, nell'esercizio delle mansioni di cassiera, era risultato un ammanco di lire 40.000.

Il Pretore di Rovigo, quale giudice del lavoro, disponeva la sospensione del procedimento, per la ravvisata pregiudizialita' penale; il giudice penale dichiarava (con sentenza del 26 aprile 1979) non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di cui all'articolo 646 c.p., e articolo 61 c.p., n. 11.

In data 20 maggio 1983 la causa di lavoro veniva riassunta avanti al Pretore e quindi, in esito all'istruttoria, con sentenza 22 settembre 1987 veniva dichiarata l'estinzione del processo per essere esso stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla definizione della pregiudiziale penale.

Con sentenza del 6 maggio 1988 il Tribunale di Rovigo confermava la pronunzia del Pretore.

Con sentenza non definitiva de 25 maggio 1993 e definitiva del 6 agosto 2002 il Tribunale decideva la causa per responsabilita' professionale del difensore, condannando lo stesso avv. Ri. Gi. in proprio e quale erede del padre Li. , al risarcimento del danno, liquidato in euro 368.727,49 oltre rivalutazione e interessi.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2005 accoglieva l'appello incidentale dell'avv. Ri. e rigettava la domanda della Sp. , compensando le spese; riteneva che trattandosi di credito prescrivibile in dieci anni, la causa patrocinata dall'avv. Ri. avrebbe potuto essere affidata dalla Sp. ad un diverso difensore una volta cessato il rapporto professionale ((OMESSO)) prima della maturazione del termine di prescrizione (nel (OMESSO)).

Propone ricorso per cassazione Sp. Ca. con due motivi.

Resiste con controricorso Ri. Gi. , che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 379 c.p.c., u.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., poiche' riguardano impugnazioni della stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso, la Sp. denuncia la violazione degli articoli 1442 c.c., come da costante giurisprudenza ampiamente richiamata.

La censura e' fondata. Questa Corte ha costantemente ritenuto che "Una volta osservato il termine previsto dalla 1442 c.c., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attivita'" (oltre alle numerose sentenze gia' citate in ricorso, si vedano tra le sentenze piu' recenti: Cass. 1 dicembre 2008 n. 28514; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27428). La tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, seconda la quale il termine di prescrizione sarebbe quello ordinario decennale non puo' dunque essere seguita, con la conseguenza che la stessa sentenza deve essere cassata con rinvio, apparendo necessario valutare nuovamente gli elementi di responsabilita' addebitati agli avv.ti Ri. (padre e figlio) in relazione alla colpevole inerzia nella conduzione della causa di lavoro loro affidata.

L'avv. Ri. ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la omessa pronunzia della corte d'Appello in relazione alla pretesa responsabilita' professionale del difensore, avuto riguardo alla mancata comunicazione alla parte della definizione del processo penale e quindi la mancata individuazione del termine iniziale per la riassunzione del processo avanti al Pretore del lavoro.

Anche tale aspetto risulta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, apparendo necessario un nuovo esame dell'intera vicenda, tenuto conto della cassazione sopra disposta.

Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi: accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

 

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