L'azienda che ha stipulato contratti di solidarietà non può operare licenziamenti collettivi

Mentre al datore di lavoro, durante la vigenza dell'accordo a tutela dell'occupazione, non è precluso il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, è precluso il licenziamento collettivo. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29306)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18900/2005 proposto da:

SY. S.P.A. (gia' En. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ABATI MANLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORDELLA MARCELLO, MUSAIO SOMMA LUCIANA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IA. MA.;

- intimato -

sul ricorso 21307/2005 proposto da:

IA. MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell'avvocato ARCIERI NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOMBARDI MICHELE, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SY. S.P.A. (gia' En. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ABATI MANLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORDELLA MARCELLO,

MUSAIO SOMMA LUCIANA, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 904/2005 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/06/2005 R.G.N. 716/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l'Avvocato ABATI MANLIO;

udito l'Avvocato DI BACCO per delega LOMBARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 1 giugno 2005 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo la domanda proposta da Ia.Ma. nei confronti della s.p.a. Ag., poi denominata Sy. s.p.a., ha dichiarato l'illegittimita' del licenziamento intimato il 2 febbraio 1999 all'appellante dalla predetta societa', che ha condannato al pagamento in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni globali di fatto dal recesso sino al 31 agosto 2001, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro 5.505,01, oltre accessori.

Espressamente richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte, il giudice del gravame ha ritenuto l'illegittimita' del licenziamento in questione qualificato come collettivo, perche', come era circostanza non controversa, era stato intimato allorche' era vigente un contratto di solidarieta' c.d. difensivo, poi scaduto il 9 luglio 1999. Dall'esame degli atti, ha inoltre sottolineato il medesimo giudice, era emerso che tutto il personale dichiarato in esubero era stato posto in mobilita' alla scadenza del contratto di solidarieta' e non era cessata l'attivita' dell'azienda: questa nessuna prova aveva addotto in proposito ed anzi era risultato, attraverso la documentazione in atti, in particolare da un elenco del personale residuato al 9 luglio 1999, che alcuni dipendenti continuavano a prestare servizio. Ha quindi determinato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti al lavoratore sino alla data della assunzione in servizio dello Ia. presso l'amministrazione scolastica, avvenuta nel settembre 2001, ha liquidato anche le differenze retributive richieste a titolo di indennita' di turno, di compenso non percepito durante il periodo di cigs a zero ore e di assegno ad personam come previsto dal c.d. lodo Gasparrini.

Per la cassazione di tale sentenza la societa' Sy. ha proposto ricorso sulla base quattro motivi.

L'intimato ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo, a sua volta resistito dal controricorso della societa'.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo la societa' denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 1, comma 1, convertito nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 13, degli articoli 1362 e 1363 c.c., in relazione al lodo 18 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, all'accordo collettivo del 9 marzo 1998, al contratto d'area del 9 marzo 1998, nonche' per le due prime norme in relazione anche alla Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 3, alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 23.

Nel decidere la controversia, adeguandosi al principio di diritto affermato da Cass. 637/98, la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, ha fondato il suo convincimento sull'erroneo presupposto che quello stipulato con il verbale di accordo del 9 marzo 1998 dalle parti collettive chiamate a ratificare il lodo ministeriale del 18 febbraio 1998, fosse un contratto di solidarieta' c.d. difensivo, per cui in costanza di esso non poteva essere avviata la procedura di mobilita'. La societa' ricorrente deduce che detto contratto, non correlato a cause o situazioni transeunti di crisi aziendale, non presenta alcuno dei requisiti previsti per il contratto di solidarieta', poiche', invece, scopo precipuo dell'accordo era la chiusura di tutte attivita' dello stabilimento di (OMESSO), come agevolmente riscontrabile dalla documentazione in atti, e la concorde volonta' delle parti collettive al momento della ratifica del lodo ministeriale era stata quella di creare e disciplinare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sedici mesi per portare a termine le attivita' residuali di bonifica dello stabilimento di (OMESSO).

Il motivo non puo' essere accolto. La statuizione contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2) circa la incontroversa sussistenza, al momento del licenziamento dello Ia., cioe' il 2 febbraio 1999, di un contratto di solidarieta', con scadenza 9 luglio 1999, intercorso con i dipendenti della odierna ricorrente, non e' stata censurata dall'azienda. Questa infatti, senza neppure contestare il nomen iuris attribuito alle parti all'accordo, al quale ha tuttavia negato rilevanza, ritenendolo solo "nominalmente" definito di solidarieta', e malgrado l'argomentazione svolta secondo cui il contratto di solidarieta' per il periodo fruibile per la durata di sedici mesi, era uno degli strumenti che il Ministero del lavoro si impegnava a mettere a disposizione per la tutela dei lavoratori nell'ambito del processo di reindustrializzazione, tendente, come riconosciuto nel lodo ministeriale del 18 febbraio 1998, a realizzare la finalita' primaria della rioccupazione dei lavoratori En. e Ag. s.p.a. in liquidazione, si e' limitata a sostenere che si trattava di "un vero e proprio contratto a tempo determinato della durata di sedici mesi, pattuito a livello collettivo ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 56 del 1987 articolo 23", tale essendo la comune volonta' delle parti collettive. Ma anche quest'ultima asserzione non tiene conto del diverso accertamento di fatto compiuto in proposito dal giudice del gravame, il quale, come si e' innanzi evidenziato, ha confermato, in quanto non confutata dalle parti, la qualificazione di contratto di solidarieta' affermata in primo grado; di tanto da atto pure la societa' ricorrente a pag. 17 del presente ricorso, laddove riporta le deduzioni svolte dal Tribunale secondo cui la societa' aveva "attuato" il contratto di solidarieta' in questione, "ma solo per consentire il completamento del programma di bonifica e smontaggio degli impianti, attivita' indispensabile per l'attivazione del contratto d'area...".

Si e' percio' formato il giudicato sul riferito accertamento, e considerata la sussistenza del contratto di solidarieta' c.d. difensivo, si deve poi confermare l'orientamento giurisprudenziale elaborato da questa Corte con la sentenza 23 gennaio 1998 n. 637, a mente del quale detto contratto, previsto dal Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 1, convertito con Legge 18 dicembre 1984, n. 863, preclude al datore di lavoro, durante la sua vigenza, il licenziamento collettivo programmato al fine di ridurre l'esuberanza di personale, condividendo il Collegio le persuasive deduzioni che lo supportano e non proponendo la societa' ricorrente nei confronti di questo indirizzo giurisprudenziale alcun rilievo critico.

Disatteso il primo motivo del ricorso principale, devono conseguentemente essere rigettati il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso, con i quali la ricorrente lamenta, oltre a vizio di motivazione per u entrambi, violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1453 c.c., in relazione al lodo 18 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e all'accordo collettivo del 9 marzo 1998, nonche' all'articolo 1362 c.c. e ss., e alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, (secondo motivo) e violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 1, comma 1, convertito nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 13, in relazione al lodo 18 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, all'accordo collettivo del 9 marzo 1998, alla Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 3, alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 23, nonche' alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, all'articolo 1453 c.c., all'articolo 115 c.p.c. (terzo motivo). Le censure esposte in questi due mezzi di annullamento, che si riferiscono all'entita' del risarcimento da commisurare, ad avviso della societa', alla durata del contratto a termine per sedici mesi, secondo il diverso schema in cui essa vorrebbe inquadrare il rapporto, devono essere ritenute prive di fondamento per l'intervenuto giudicato in ordine al contratto di solidarieta'.

Con il quarto motivo la societa' denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 1, comma 1, convertito nella Legge 19 dicembre 1984 n. 863, nonche' vizio di motivazione. La Corte territoriale nell'affermare che la decorrenza per il lavoratore del contratto di solidarieta' dal gennaio 1995 era in contrasto con quanto stabilito nell'accordo 4 agosto 1994, ha erroneamente interpretato l'accordo 28 luglio 1994: questo patto non si sarebbe mai potuto configurare come contratto di solidarieta', in quanto successivamente ad esso i rappresentanti dell'azienda e le RSA dello stabilimento dovevano incontrarsi per la sottoscrizione dell'accordo, definendone i contenuti per la sua sussistenza e attuazione, come poi era avvenuto con l'intesa del 4 agosto 1994, a cui era stata allegato l'elenco nominativo del personale, sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, che avrebbe operato in regime di solidarieta', mentre per i lavoratori non contemplati in quell'elenco, avrebbero trovato applicazione gli altri istituti previsti dall'accordo oppure, in un momento successivo, il contratto di solidarieta', come appunto lo Ia. dall'8 gennaio 1995.

Relativamente alle differenze retributive per il periodo 13 gennaio - 9 marzo 1998, la societa' addebita al giudice del merito di avere ritenuto esaustiva la corrispondenza anteriore all'accordo 9 marzo 1998, mentre invece avrebbe dovuto fare riferimento a quest'ultimo documento.

La ricorrente lamenta inoltre la mancata considerazione delle difese dell'azienda sul testo dell'articolo 23 ccnl, come risultante dall'accordo collettivo 7 settembre 1994.

Infine la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata e' priva di coerenza relativamente alla statuizione di condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegra, dato l'accertamento che il lavoratore licenziato e' dal settembre 2001 dipendente dell'Amministrazione pubblica.

La Corte giudica fondato soltanto quest'ultimo profilo di censura, in quanto l'accertata assunzione dello Ia. presso l'amministrazione scolastica dal settembre 2001 va a limitare l'entita' del danno subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento intimato dal datore di lavoro anche in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali, che devono essere versati sino alla data di rioccupazione del lavoratore in attivita' lavorativa remunerata.

Gli altri profili di censura sono inammissibili. I primi due, poiche' la ricorrente non ha trascritto le clausole sia dell'accordo cui ha fatto riferimento ai fini della decorrenza delle differenze retributive reclamate dallo Ia. per il periodo anteriore al gennaio 1995 sia dell'altro accordo del 9 marzo 1998 per il credito retributivo relativo al periodo 13 gennaio - 9 marzo 1998, cosi' come richiede la costante giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 6 febbraio 2007 n. 2560 e numerose altre precedenti). Per il terzo profilo concernente l'omessa considerazione delle deduzioni in ordine all'articolo 23 ccnl, va osservato che la sentenza ha esposto in modo congruo le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione in ordine al riconoscimento del diritto dello Ia. alla conservazione ad personam della quota di indennita' di turno, nella misura risultante dai conteggi non contestati, e si deve escludere che il mancato esame da parte del giudice del merito delle argomentazioni svolte dalla parte possa tradursi in un vizio di motivazione, non essendo il giudice del merito tenuto a confutare in modo dettagliato tutte le argomentazioni delle parti (v. Cass. 24 maggio 1999 n. 5045).

Riguardo al ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, con il quale lo Ia. denuncia violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4 criticando la sentenza impugnata per non avere rilevato l'illegittimita' del licenziamento per l'inosservanza dei criteri di scelta stabiliti dalla norma denunciata, se ne deve rilevare l'inammissibilita' per la mancata esposizione dei fatti di causa.

Infatti, anche il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e articolo 371 c.p.c., comma 3, deve contenere, a pena di inammissibilita', l'esposizione sommaria dei fatti della causa, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi (cfr. Cass. 11 ottobre 2005 n. 19756, v. pure piu' di recente Cass. 31 gennaio 2007 n. 2097, Cass. 28 agosto 2007 n. 18192), ma qui tale requisito manca totalmente, in quanto il resistente nel controricorso, dopo avere contrastato i motivi di annullamento formulati dalla societa', e' passato a sviluppare le censure avverso la decisione di appello, riportandosi alle difese svolte in tale grado, senza esporre i fatti di causa e le pregresse vicende processuali.

In definitiva, va accolto nei limiti innanzi precisati solo il quarto motivo del ricorso principale, mentre devono essere rigettati gli altri motivi del medesimo ricorso e dichiarato inammissibile l'incidentale.

Cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, limitando il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo Ia. a quelli omessi dalla data del licenziamento sino al 31 agosto 2001.

Infine, in ordine alle spese di lite, per quelle dei giudizi di merito va confermata la relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per un quarto, ponendosi gli altri tre quarti a carico della societa', per la maggiore soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo del ricorso principale limitatamente alla censura sulla condanna della societa' al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rigetta per il resto il medesimo motivo e gli altri tre del predetto ricorso, dichiara inammissibile l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, limita la condanna della societa' al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi sino al 31 agosto 2001; conferma la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata e compensa fra le parti un quarto delle spese del giudizio di cassazione, condannando la societa' a pagare gli altri tre quarti delle spese, che si liquidano per l'intero in euro 25,00, e in euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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