L'editore è tenuto al pagamento dei contributi Inpgi anche se il contratto di praticantato al pubblicista è risultato nullo

In tema di rapporto di lavoro giornalistico e di attività di praticantato giornalistico svolta da pubblicista, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato, finalizzato all'iscrizione nell'elenco del giornalisti professionisti, e non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nei registro dei praticanti, né la dichiarazione della sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica disposta dal Consiglio dell'Ordine in sostituzione del direttore dell'organo di informazione (ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1993, n. 384), con indicazione della data di effettivo inizio del tirocinio, è idonea a convalidare retroattivamente il contratto di praticantato con soggetto non iscritto e, pertanto, all'epoca della stipulazione nullo per difetto di un requisito essenziale. Pertanto, l'attività di praticantato svolta da pubblicista ed espletata da soggetto non iscritto al registro relativo resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa, con la conseguenza che conserva efficacia e rilevanza giuridica per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale e con obbligo di assicurazione del praticante presso l'INPGI. (Nella specie, i contributi erano stati versati all'INPS non sussistendo ancora, "ratione temporis", l'obbligo di iscrizione all'INPGI).
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 25 giugno 2009, n. 14944)

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