L'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico e' rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale

L'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico e' rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilita' del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Ne' rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben puo' essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attivita' quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 settembre 2008, n. 22882)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BE. CI., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25 B, presso lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO e GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato PERRICONE SERGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GI. DI. SI. ED. PO. S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 682/05 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 03/08/05 R.G.N. 53/04 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe NAPOLETANO;

udito l'Avvocato RIGI LUPERTI MARCO per delega PESSI ROBERTO;

udito l'Avvocato EQUIZZI AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 682/05, pronunciando sugli appelli rispettivamente proposti dal Gi. di. Si. Ed. po. S.p.a. e da Be. Ci. ha respinto la domanda avanzata da quest'ultima, che era stata, dal Tribunale di Palermo, accolta in punto di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico intercorso tra le parti dal mese di agosto 1990 a quello di giugno 1999 con conseguente condanna della societa' al pagamento della somma di euro 222.950,00, e rigettata in punto d'impugnativa del licenziamento per nullita' del rapporto di lavoro subordinato non essendo la Be. iscritta all'albo dei giornalisti.

La Corte territoriale, premesso che sussiste un contratto di lavoro subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente rese in base ad una successione d'incarichi fiduciari, anche con connotazione di ripetitivita' e la remunerazione sia subordinata alla valutazione delle singole prestazioni da parte del direttore del giornale e commisurata ad ognuna di esse, ha ritenuto la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato difettando la prova dell'inserimento organico della Be. nella struttura editoriale e della conseguente sottoposizione al potere gerarchico funzionale dell'editore, finalizzato alla interazione con gli altri elementi della produzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali e della formazione del prodotto finale nel rispetto dei tempi e delle modalita' nella redazione degli articoli eventualmente connesse alle esigenze aziendali.

Avverso tale sentenza la Be. ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi di censura.

Parte intimata ha resistito al gravame.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2094 c.c., insufficiente e omessa individuazione degli indici sintomatici della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico. Denuncia al riguardo, che i giudici di appello avrebbero erroneamente operato la scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata e autonoma del rapporto e dei criteri generali e astratti posti a presidio della differenziazione delle contrapposte figure (autonomia e subordinazione). Assume che nella sentenza impugnata non sarebbero rintracciabili i criteri distintivi e caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato giornalistico individuati dalla Cassazione, secondo cui rilevano l'ampiezza delle prestazioni e l'intensita' della collaborazione che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale intendendosi per stabilita' la permanenza della disponibilita' del giornalista anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, mentre la subordinazione non e' esclusa dalla circostanza che il prestatore non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro. Lamenta, quindi la Be. che la Corte di Appello non si e' uniformata a tali principi e non ha valutato il suo inserimento stabile nella struttura aziendale, escludendo la subordinazione sul presupposto che in base alla corretta valutazione del materiale probatorio risultava accertato la non osservanza di un orario predeterminato e la non presenza continuativa in redazione.

Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente allega contraddittorieta' e illogicita', insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte di Appello escluso che il rapporto tra le parti, per le concrete modalita' del suo svolgimento, aveva il connotato della subordinazione difettando la prova dell'inserimento organico di essa Be. nella struttura editoriale e della conseguente sottoposizione al potere gerarchico funzionale dell'editore.

Deduce che i giudici di appello non hanno motivato le ragioni per le quali sono da preferire le deduzioni svolte dai testi resistenti e non quelle dei testi ricorrenti peraltro suffragate dalla documentazione prodotta in atti.

Quanto alla documentazione assume che la stessa attesta la durata della collaborazione (9 anni) ed il numero di articoli pubblicati (3700) e deduce che la Corte territoriale, con motivazione insufficiente, ha, alla stregua di quanto dichiarato dai testi An. e Ri., negato rilevanza ai documenti indicati quali "ordini di servizio" sul rilievo che si tratta solo di un elenco di articoli redatti tra gli altri anche dalla ricorrente o di argomenti ancora da trattare.

Allega che dagli estratti degli articoli prodotti in giudizio e dalle distinte di pagamento emerge che essa Be. redigeva piu' di un articolo al giorno, con la conseguenza che e' illogico pensare che la stessa per nove anni di seguito ha raccolto di propria iniziativa notizie da proporre alla redazione che decideva se pubblicarle.

Rileva, poi, che i giudici di appello non hanno motivato, o hanno motivato in modo illogico e contraddittorio, sulla circostanza che gli articoli pubblicati riguardano settori specifici della cronaca cittadina e regionale e strettamente correlati alla funzione informativa propria del giornale, onde non e' credibile che il (OMESSO) ha per cosi' lungo tempo delegato tale funzione alla iniziativa personale di un collaboratore che poteva, al di fuori di qualsiasi programmazione aziendale, decidere quali notizie riportare e quali fatti riferire. Aggiunge, inoltre, che dalla documentazione si evince che la ricorrente curo' la rubrica "lettere dei lettori" che presuppone un inserimento formale nella redazione, e che, in atti, vi sono un centinaio di comunicati e fax indirizzati al (OMESSO), ed alla attenzione della Be., nonche' la tessera di riconoscimento firmata annualmente dal Direttore del giornale dal 1993 al 1999 che dimostra la liberta' di accesso alla redazione e la facolta' di proporsi all'esterno quale giornalista della testata. Denuncia la motivazione dell'impugnata sentenza nel punto in cui ha ritenuto che le testimonianze rese dai testi Di. Ma. e Pa. non valgono a supportare la tesi dell'inserimento organico della ricorrente, non avendo valutato la Corte che i testi nonostante avessero una frequentazione saltuaria, hanno sempre trovato essa ricorrente in redazione che aveva una sua postazione.

I due motivi del ricorso, in quanto logicamente connessi, vanno trattati unitariamente.

Mette conto, innanzitutto, evidenziare che in tema di attivita' giornalistica la subordinazione non puo' che essere apprezzata, come piu' volte ribadito da questa Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 3320/08,18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarita' dell'attivita' cui la stessa s'inserisce.

Pertanto, proprio in considerazione della peculiarita' delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione ex articolo 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e quale suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonche' disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficolta' di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessita' quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatorio' e cio' tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza piu' che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01).

A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non e' esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa liberta' di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attivita' quotidiana, la quale invece contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attivita'' informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che ancora l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88).

Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attivita'' non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuita'' e la responsabilita'' del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00)); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilita'1 del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87).

Costituiscono di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorche' continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90).

Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico e' rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilita' del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Ne' rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben puo' essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attivita' quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.

A tale principio la Corte territoriale non si e' completamente attenuta in quanto ha, per un verso dato rilievo negativo, e alla mancanza di un obbligo di osservare l'orario di lavoro "quale indice significativo della messa a disposizione dell'editore delle energie lavorative", e al difetto di prova circa una frequentazione quotidiana della redazione nonche' alla non assegnazione di una postazione di lavoro potendo la Be. occupare all'occorrenza la scrivania che trovava libera, e ancora alla commisurazione del compenso "ai pezzi prodotti", e dall'altro svalutato, quale indice rivelatore, la durata della collaborazione, il numero degli articoli prodotti, le indicazioni del capo redattore circa le correzioni da apportate agli articoli e l'esistenza di un elenco "di argomenti ancora in piedi sui quali cioe' potevano essere scritti altri articoli".

Ne' ha considerato la Corte del merito, in cio' incorrendo in vizio di motivazione, la durata della collaborazione (9 anni), il numero degli articoli pubblicati (3700), la frequenza giornaliera degli stessi, la compilazione di articoli su specifico settore e rubrica. Ne' ha accertato la Corte di Appello di Palermo se con l'attivita' svolta dalla Be. il datore di lavoro ha garantito in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale ed il permanere della disponibilita' del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di Appello di Catania che attenendosi al principio di diritto sopra enunciato procedera' ad un nuovo accertamento del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di Appello di Catania.

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