L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 marzo 2009, n. 5645)



- Leggi la sentenza integrale -

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. DI. CU. AB. TE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTELLINI PIETRO, CESTER CARLO, MIAZZI MARIA LUISA giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 956/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/12/2005 R.G.N. 550/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2009 dal Consigliere Dott. AMOROSO GIOVANNI;

udito l'Avvocato COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO LUIGI, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 12 maggio 1992 la S.p.A. Ca. di. Cu. Ab. Te. (esercente attivita' sanitaria polispecialistica e termale, riconosciuta "presidio sanitario") presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 216 del 1992, emesso, a richiesta dell'Inps, dal Pretore di Padova il 30 marzo 1992 (notificato il 23 aprile 1992), con il quale le era ingiunto di pagare all'Istituto la somma di lire 2.695.617.286 dovuta a titolo di contributi previdenziali omessi per il periodo 1 gennaio 1978 - 31 marzo 1991 (oltre agli ulteriori importi per somme aggiuntive ed interessi calcolati dal 24 dicembre 1991 ed alle spese e competenze della procedura).

Successivamente So. Le. , in proprio e quale legale rappresentante della Casa di Cura, presentava opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse dal Direttore della sede Inps di (OMESSO) con le quali era irrogata la sanzione amministrativa di lire 2.730.000 per gli illeciti conseguenti alle medesime omissioni contributive richieste con i decreti ingiuntivi.

Costituitosi, l'Istituto chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza in data 26 gennaio 2001 il Giudice del lavoro di Padova, previa riunione dei ricorsi ed attivita' istruttoria, accoglieva le opposizioni e condannava l'Inps al pagamento delle spese processuali. 2. Con ricorso depositato il 23 settembre 2002 l'Inps appellava la sentenza; resistevano gli appellati.

La Corte d'appello di Venezia con sentenza non definitiva del 7 dicembre 2004, in parziale riforma della appellata sentenza, dichiarava la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con riferimento ai direttori sanitari e condannava il datore di lavoro al pagamento della corrispondente retribuzione evasa, oltre a somme aggiuntive come per legge; dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai medici di guardia ad eccezione delle posizioni di Be. Mo. , Na. Ma. e Jo. An. Na. e dei tecnici di radiologia; confermava nel resto l'appellata sentenza Con ordinanza contestuale al dispositivo della sentenza non definitiva la Corte disponeva il prosieguo della causa per l'accertamento del quantum. Veniva all'uopo disposta C.T.U. Il consulente con elaborato depositato il 4 novembre 2005 quantificava l'ammontare dei contributi in euro 46.553,20, (con riferimento alla posizione del Dott. Ru. Fl. ) ed in euro 353.493,94, (con riferimento alla posizione del Dott. Ri. Ca. ).

All'esito dell'istruttoria la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 29 novembre - 12 dicembre 2005, definitivamente pronunciando, condannava la Ca. di. Cu. Ab. Te. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Inps della complessiva somma di euro 400.047,14, per il titolo di cui alla sentenza non definitiva, somma comprensiva di contributi, sanzioni interessi. Compensava le spese di lite per quattro/quinti ponendo a carico dell'appellante il residuo quinto.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Casa di cura con tre motivi.

Resiste con controricorso l'INPS.

La ricorrente ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2094 c.c., e Legge 12 febbraio 1968, n. 132, articolo 53, Legge Regionale Veneto 30 dicembre 1985, n. 68, articoli 23, 24 e 25, e Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3, aggiunto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229; nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene la ricorrente che il direttore sanitario di una casa di cura, svolgendo per legge e nell'interesse pubblico compiti di vigilanza e controllo sull'attivita' espletata dalla clinica privata, con posizione di terzieta', non puo' avere con questa un rapporto di lavoro subordinato, che comporta il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, ma assume la figura di soggetto esterno privo del vincolo di subordinazione, le cui prestazioni sono regolate dalle norme sul contratto d'opera e rientrano quindi necessariamente nell'area del lavoro autonomo.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'articolo 2094 c.c., e difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che il Giudice del gravame non ha verificato se in concreto nel rapporto che legava il direttore sanitario alla clinica fossero ravvisabili gli elementi qualificanti della subordinazione e non ha fatto corretta applicazione dei principi dell'onere della prova, secondo cui spettava all'INPS, attore in senso sostanziale, provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Con il terzo motivo, denunciando violazione della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, comma 10, e insufficiente motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia escluso l'applicabilita' della sanzione amministrativa stante l'incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo.

2. Il ricorso - i cui primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente - e' fondato.

La questione posta dal ricorso e' gia' stata esaminata da questa Corte (Cass. n. 10313 del 21 aprile 2008) che ha accolto altro analogo ricorso della medesima ricorrente avente ad oggetto l'opposizione ad altro decreto ingiuntivo parimenti riguardante gli obblighi contributivi della ricorrente relativamente al suo direttore sanitario (d.i. notificato il 3 luglio 1997, n. 435 del 1997).

Non sussistono ragioni per discostarsi da questo precedente specifico la cui motivazione e' da questo Collegio condivisa e qui e' richiamata di seguito.

3. I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione e' opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono.

Si discute tra le parti se il direttore sanitario di una casa di cura privata debba essere legato con la societa' proprietaria della struttura da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. La questione non merita di essere posta in termini assoluti, poiche' le funzioni attribuite al direttore sanitario possono formare oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, atteso che nessuna norma di legge impone l'adozione di un determinato tipo di rapporto e che non vi sono ragioni che possano indurre a ritenere che le mansioni del direttore sanitario rientrino ontologicamente in una delle due tipologie.

La Legge 2 febbraio 1968, n. 132, articolo 53, dispone che ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile che risponde personalmente al medico provinciale (ora alla ASL) dell'organizzazione tecnico - funzionale e del buon andamento dei servizi igienico - sanitari.

La Legge Regionale Veneto 30 dicembre 1985, n. 68, articolo 23, dispone che ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile dell'organizzazione tecnico sanitaria sotto il profilo igienico e organizzativo nei confronti dell'amministrazione e dell'autorita' sanitaria competente. La norma precisa che al direttore sanitario di una casa di cura di oltre 150 posti letto "e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura", consentite invece nelle strutture di dimensioni inferiori. Precisa infine che "la funzione di direttore sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, socio o azionista della casa di cura privata". L'articolo 24 stabilisce i requisiti del direttore sanitario ed il successivo articolo 25, ne specifica le attribuzioni.

La legge regionale non prevede per il direttore sanitario di casa di cura privata la necessita' di un particolare tipo di rapporto di lavoro, mentre il precedente articolo 17, prevede per il personale medico la possibilita' sia di un rapporto di lavoro subordinato che autonomo, in forma di collaborazione continuativa e coordinata. Al direttore sanitario di casa di cura privata non e' applicabile il disposto del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3 bis, comma 8, introdotto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, articolo 3, il quale dispone che il rapporto di lavoro del direttore sanitario delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro 5 del c.c.. Detta norma statale, diretta a regolare le mansioni ed i rapporti di lavoro degli organi amministrativi e tecnici di strutture ben piu' ampie e compiesse di una clinica privata, non e' applicabile a queste ultime neppure in via analogica, non essendovi alcuna lacuna da colmare, vista la dettagliata normativa regionale.

Poiche' ne' la legge statale ne' quella regionale impongono per i direttore sanitario di causa di cura privata l'adozione di un particolare tipo di rapporto di lavoro, la controversia puo' essere risolta avendo riguardo al contratto stipulato dalle parti ed al nomen iuris da queste indicato, oltre che ai comportamento di fatto da queste tenuto nello svolgimento del rapporto. Tenendo conto che la prestazione di una attivita' e' un connotato comune alla obbligazione sia del lavoratore subordinato che di quello autonomo e che i criteri distintivi delle due tipologie contrattuali sono stati dettagliatamente precisati dal giurisprudenza.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo e' l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuita' della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si puo' comunque prescindere dalla volonta' delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale pero' non ha mai un rilievo assorbente, poiche' deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volonta' delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalita' della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi (Cass. n. 13884/2004).

In presenza di una espressa volonta' negoziale delle parti, della cui spontaneita' e non dissimulazione non vi e' ragione di dubitare, e' possibile affermare la sussistenza di un diverso schema negoziale soltanto sulla base di un inequivoco comportamento delle parti che dimostri la successiva formazione di una diversa volonta' negoziale. Spetta dunque al Giudice di merito accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia poi tradotto nella realta' fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti, ovvero se quest'ultimo possa ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione di una diversa volonta' negoziale (Cass. n. 9264/2007).

4. Nel caso di specie risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata, e non e' contestato, che tra la casa di cura ed il direttore sanitario e' stato stipulato un contratto di lavoro autonomo di collaborazione professionale in forma continuativa e coordinata.

La Corte di Appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimita' sui criteri distintivi del lavoro subordinato, e dopo aver preso atto che le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione professionale, ha ritenuto che la prestazione di lavoro del direttore sanitario dovesse essere qualificata come subordinata per la sola

circostanza che "le funzioni di natura tecnico - organizzativa del direttore sanitario.....si pongono necessariamente come strettamente inseriti nell'organizzazione sanitaria e funzionali alla stessa produttivita' della struttura con i conseguenti corollari...della necessita' di una presenza quotidiana e della responsabilita' nei confronti della proprieta'. La Corte territoriale in sostanza ha ritenuto che le mansioni assegnate al direttore sanitario (organizzazione del lavoro dei sanitari, vigilanza sul comportamento del personale, proposta di provvedimenti disciplinari all'amministrazione ecc.) di per se' non possono che inerire ad un rapporto di lavoro subordinato perche' "strettamente inseriti nell'organizzazione sanitaria e funzionali alla stessa produttivita' della struttura".

Al riguardo deve pero' osservarsi che la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza detto rapporto e che ne determina la disciplina sostanziale. E' stato rilevato in dottrina che l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e' stato previsto dal legislatore come elemento di atipicita' che l'autonomia delle parti puo' legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo. D'altro canto la necessita' di una presenza quotidiana nella struttura per l'espletamento dei propri compiti e la responsabilita' verso l'amministrazione sono elementi non esclusivi del rapporto di lavoro subordinato, che ricorrono anche nel lavoro autonomo. Gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale per affermare la natura subordinata del rapporto non sono dunque di per se' solo idonei a sostenere la decisione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta, peraltro, che i Giudici di appello abbiano posto in dubbio la volonta' delle parti di stipulare un contratto di collaborazione professionale autonoma. In presenza di una non equivoca manifestazione di volonta' delle parti in tal senso e' mancata da parte dei Giudice di appello una valutazione del materiale probatorio raccolto al fine di stabilire se il comportamento delle medesime parti, contemporaneo o successivo al contratto, possa ragionevolmente far ritenere che il rapporto di fatto si sia svolto nelle forme della subordinazione, per la ricorrenza degli elementi caratteristici di tale forma negoziale, come evidenziati dalla giurisprudenza sopra richiamata. La motivazione della sentenza impugnata si presenta dunque viziata da manifesta insufficienza.

5. Pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con conseguente assorbimento del restante terzo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro Giudice, designato in dispositivo, che, nella valutazione del materiale probatorio raccolto, si atterra' ai principi di diritto sopra enunciati.

Provvedera' il Giudice di rinvio anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Trieste.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3805 UTENTI