L'esclusione dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi per la fine lavoro nelle costruzioni edili, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro

L'esclusione dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'articolo 24 comma 4, della legge n. 223 del 1991, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dall'impossibilità assoluta di un'ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente. L'esclusione non opera invece quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta tra i lavoratori da licenziare e quelli da adibire all'ultimazione dei lavori, scelta che deve seguire le regole di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 6 febbraio 2008, n. 2782)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO (d'ora in poi GRM), in persona del Liquidatore Dottor Ge. Re. e del Liquidatore Giudiziale Dottor Ar. Sa., elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato VALENTINI MARGHERITA, rappresentata e difesa dall'avvocato PEPE FERNANDO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BA. UB., CO. AN., D'. VA., D. F. M., D. M. L., A. R., FO. AD., FO. CA. DO., G. F., MA. NU., M. L., SA. ER., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato BERNETTI MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PITONI LAURA, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 43/05 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/09/05 R.G.N. 8969/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato PEPE;

udito l'Avvocato BERNETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 gennaio/30 settembre 2005 la Corte di Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale di Rieti, dichiarava inefficaci i licenziamenti comunicati dalla G. Co. s.r.l. a A.R. ed altri undici appellanti con lettere del 12 gennaio 1999; condannava la societa', nel frattempo posta in liquidazione e in concordato preventivo, a reintegrare i lavoratori e a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, l'equivalente delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.

I giudici di secondo grado, ritenuta la specificita' dei motivi di appello ed esclusi altri profili di illegittimita' dei recessi, osservavano che i licenziamenti erano stati ricondotti dalla societa' all'esaurimento di una fase dei lavori ottenuti in appalto nel comune di Rieti (costruzione degli edifici destinati al Comando Gruppo dell'Arma dei Carabinieri: caserma ed alloggi).

Rilevavano che alla data del licenziamento le opere in cemento armato, per le quali gli appellanti erano stati assunti, erano ancora in fase di realizzazione, essendone state ultimate poco piu' del 57%.

Di conseguenza non operava la deroga alla disciplina dei licenziamenti collettivi, prevista dalla Legge n. 223 del 1991 articolo 24 comma 4 in caso di fine lavoro nelle costruzioni edili; non essendo state osservate le procedure per la individuazione del personale da licenziare, i licenziamenti erano efficaci.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, la G. Co. s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo.

I lavoratori resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilita' della produzione, unitamente al ricorso, di copia del protocollo d'intesa siglato nel 1995 da sindacati dei costruttori e dei lavoratori edili, non trattandosi di uno dei documenti di cui l'articolo 372 c.p.c. consente la produzione in cassazione.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. e vizio di motivazione, la difesa della societa' critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'appello, ravvisando nello stesso specifiche critiche alla sentenza di primo grado.

Assume che tali critiche, contenute a pag. 6 dell'atto di appello, concernono la prevalenza attribuita dal primo giudice alle deposizioni testimoniali rispetto agli stati di avanzamento dei lavori.

Sostiene che tale doglianza non e' sufficiente a far ritenere ammissibile il ricorso in appello, occorrendo una maggiore puntualita' delle censure ed un supporto argomentativo idoneo a contrastare la sentenza impugnata.

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991 articolo 24 comma 4, e vizio di motivazione, la difesa della societa', ricordato che tutti i lavoratori licenziati erano specializzati nella costruzione di strutture in cemento armato e ferro, critica la sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'ipotesi di cui al citato comma 4 (che esonera le imprese edili dalle procedure dettate per i licenziamenti collettivi in caso di fine lavoro) nella fattispecie in esame.

Deduce che aveva dimostrato che il 12 gennaio 1999 era stato completato il 65% delle opere di carpenteria ed era stato licenziato solo il 40% del personale assunto per l'espletamento di tali lavori; mentre non era stato assunto nuovo personale.

Riporta stralci delle deposizioni dei testi C. e Pr. e sostiene che l'espressione "fine lavoro" deve essere interpretata in via estensiva, in modo da comprendervi anche il graduale esaurimento di singole fasi di lavoro, sicche' il licenziamento di una pluralita' di lavoratori e' sempre consentito nelle ipotesi di fine lavoro o di graduale esaurimento di una determinata fase lavorativa in relazione alle maestranze impiegate in quella particolare fase. Deduce che tale e' l'orientamento di questa Corte, nonche' l'interpretazione delle stesse parti sociali, come si ricava dal protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni, siglato contestualmente al rinnovo del c.c.n.l. edili del 5 luglio 1995 ed allegato a tutti i successivi accordi ed integrazioni, protocollo che, come si e' veduto, e' stato prodotto per la prima volta in questa sede.

4. Con il terzo motivo la difesa della societa' denuncia erronea valutazione dei mezzi di prova acquisti al processo. Deduce che, una volta accertata la possibilita' di ridurre gradualmente la forza lavoro in relazione al graduale esaurimento della fase lavorativa, i giudici non potevano sindacare le scelte dell'imprenditore, espressione della liberta' di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 Cost..

Sostiene che, tenendo conto delle precisazioni contenute nella memoria di costituzione in appello e facendo una proporzione, emerge che all'epoca dei licenziamenti era stato realizzato il 50,82% delle strutture in cemento armato della caserma ed il 78,37% di quelle relative agli alloggi, mentre la forza lavoro relativa era stata ridotta solo del 40%; donde la assoluta correttezza del comportamento datoriale.

5. Con il quarto motivo la difesa della ricorrente lamenta che i giudici di appello non hanno rilevato che la societa' aveva ottemperato all'onere probatorio relativo alla impossibilita' di ricollocare i lavoratori in altri cantieri.

6. Il ricorso non e' fondato.

7. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che i giudici di secondo grado, interpretando il ricorso in appello, hanno ritenuto che lo stesso, pur articolandosi sul medesimo impianto argomentativo dei precedenti gradi, aveva aggiunto ad esso specifiche critiche alla sentenza di primo grado, laddove questa si affidava alle risultanze delle dichiarazioni dei testi e valutava gli stati di avanzamento dei lavori alla luce di queste dichiarazioni.

Da cio' hanno ricavato la sufficiente specificita' dei motivi di appello (e quindi il rispetto dell'articolo 434 c.p.c.).

Il primo motivo censura tale interpretazione dell'atto di appello, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta la pagina dell'atto di appello (la n. 6) che sarebbe stata male interpretata. Ne consegue la inammissibilita' della censura.

8. Il secondo motivo, che sostiene l'esonero delle imprese di costruzione dalle procedure di cui alla Legge n. 223 del 1991 quando operano un licenziamento plurimo individuale, non solo per la fine del lavoro o delle singole fasi di lavoro, ma anche per il graduale esaurirsi del lavoro o della fase lavorativa, non e' fondato.

La ratio della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui introduce una articolata procedura in caso di licenziamenti collettivi, e' quella di consentire la verifica di obiettivi criteri di scelta cha abbiano condotto alla individuazione dei lavoratori da licenziare, cosi' escludendo ogni sospetto di arbitrarieta' da parte datoriale.

La disposizione di cui all'articolo 24, comma 4 ("Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie") si spiega con il fatto che nelle eccezioni previste dal comma e' esclusa ogni possibilita' di scelta da parte del datore di lavoro e quindi ogni possibilita' di favorire o penalizzare l'uno o l'altro lavoratore.

L'ipotesi del graduale esaurimento di una singola fase lavorativa, fase che richiede specifiche professionalita', delle quali, senza un licenziamento, si avrebbe inutilizzabile sovrabbondanza, non puo' rientrare nella previsione di cui al citato comma 4, proprio perche', non trattandosi del licenziamento di tutti i lavoratori utilizzati in tale fase ma solo di una percentuale, e' necessario accertarsi che i licenziamenti avvengano secondo predeterminati criteri di scelta resi noti dall'imprenditore a soggetti istituzionali ed alle associazioni di categoria, con la contestuale indicazione delle modalita' applicative di tali criteri (Legge n. 223 del 1991 articolo 4 comma 9).

La giurisprudenza della Corte e' da tempo orientata in tal senso: la fine lavoro nelle costruzioni edili che, a norma della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 24, esclude l'applicabilita' delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non si concreta nella sola cessazione dell'attivita' dell'impresa o nel compimento dell'opera, ma anche e soprattutto nell'esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all'esecuzione dei quali i lavoratori, anche per le loro peculiari professionalita', erano stati assunti, il che comporta il venir meno della utilita' dell'apporto degli stessi all'attivita' dell'impresa edile (Cass., 26 settembre 1998 n. 9657).

Nel momento in cui la difesa della ricorrente deduce che all'epoca dei licenziamenti era stato realizzato il 50,82% delle strutture in cemento armato della caserma ed il 78,37% di quelle relative agli alloggi, mentre la forza lavoro relativa era stata ridotta solo del 40%, ammette che e' stata operata una scelta fra i carpentieri, addetti alle opere in cemento armato, da licenziare.

Il motivo va pertanto rigettato, sulla scorta del seguente principio di diritto: "La esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 24, comma 4, fra l'altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilita' assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalita', non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori, scelta che deve seguire le regole di cui alla Legge n. 223 del 1991 articoli 4 e 5".

9. Dal rigetto del secondo motivo discende il rigetto anche del terzo e del quarto, chiaramente dipendenti dall'accoglimento del secondo.

L'alterno esito dei due gradi di merito, dimostrativo di una certa difficolta' della materia, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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