L'imprenditore non ha l'obbligo di adottare tecnologie idonee a garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa del lavoratore divenuto altrimenti inidoneo

In tema di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni, quand'anche il ricorso ai mezzi offerti dalle avanzate tecnologie sia in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione di determinati lavori, non è configurabile un obbligo dell'imprenditore di adottarli per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di garantire la sicurezza imposto dalla legge. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 19 agosto 2009, n. 18387)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30244-2007 proposto da:

S.I.V.I.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell'avvocato MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati DI PRISCO NICOLA, CASALE FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUALTIERI AGNESE, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6887/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/10/2007 R.G.N. 4954/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato CASALE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza contro cui si propone ricorso per cassazione accoglie in parte l'appello di Ma.Gi. e, in riforma della decisione n. 95 del 25.2.2005 del Tribunale di Ariano Irpino, dichiara l'illegittimita' del licenziamento intimato al Ma. dalla datrice di lavoro S.I.V.I.S. SpA e emana le consequenziali statuizioni di condanna.

2. La Corte di appello di Napoli svolge, in primo luogo, alcune considerazioni circa la sussistenza di vizi formali del recesso (intimazione in tronco con telegramma 26.10.2002, seguito da lettera del 30.10.2002 che faceva riferimento alla sussistenza di giustificato motivo "soggettivo" per inidoneita' a svolgere le mansioni assegnate (con motivazione resa perplessa da talune imprecisioni su tale inidoneita'), ma senza precisare la condizione giuridica dell'atto che sarebbe stata determinata dalla mancanza di preavviso e dagli errori contenuti nella motivazione (qualificazione del motivo quale "soggettivo", divergenze dal giudizio del medico di fabbrica), ancorche' rechi anche un accenno alla natura disciplinare e alla mancanza di contestazione.

3. Accerta, quindi, che in azienda esistevano reparti (in particolare, laminazione) dove era possibile impiegare il Ma. in mansioni compatibili con la sua ridotta attitudine lavorativa (movimentazione soltanto di carichi di peso trascurabile o con l'ausilio di ventosa); rileva che, comunque, non era stata fornita la prova dell'impossibilita' di impiego anche in mansioni inferiori al livello di inquadramento, avendo il dipendente espresso il suo consenso al riguardo.

4. Il ricorso di S.I.V.I.S. SpA si articola in tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.; resiste con controricorso Ma.Gi. .

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Con esso si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato vizi formali dell'atto di recesso, denunciando violazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3 e dell'articolo 2118 c.c. e sottoponendo alla Corte il quesito di diritto se il licenziamento per giustificato motivo consistente nell'impossibilita' di impiegare utilmente il lavoratore a causa della sua ridotta capacita' lavorativa debba ritenersi illegittimo se intimato senza preavviso e senza la preventiva contestazione del fatto giustificativo.

1.2. Si tratta di motivo non coerente non l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata ed al cui esame la ricorrente non ha interesse, atteso che le considerazioni dal giudice del merito svolte sulle questioni investite dal motivo di ricorso non sorreggono una statuizione autonoma, risultando la decisione realmente ed unicamente fondata sull'esclusione dell'impossibilita' di assegnare mansioni confacenti con lo stato di salute del Ma. .

2. Con il secondo motivo e' denunciata violazione di norme di diritto (Legge n. 604 del 1966,articolo 3, articoli 1206, 1325, 1346 e 2087 c.c. in relazione agli articoli 32 e 41 Cost.), unitamente al vizio di motivazione contraddittoria. Si sostiene che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui esistevano in azienda posizioni lavorative (in particolare nel reparto laminazione) che non richiedevano la movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 10 kg, si poneva, senza adeguata motivazione, in contrasto con gli accertamenti risultanti dalla consulenza tecnica, i quali, anche per il reparto laminazione, avevamo escluso che si eseguissero esclusivamente movimentazioni manuali di carichi inferiori al limite indicato, ovvero superiori ma con ventosa; si deduce in particolare che l'obbligo del datore di lavoro di ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 2087 c.c. gli impediva di impiegare il Ma. in contrasto con l'inidoneita' fisica certificata dai sanitari, restando esclusa la possibilita' di gravare il datore di lavoro dell'onere di effettuare un mutamento dell'organizzazione del lavoro onde consentire l'inserimento del dipendente. Il motivo si conclude sottoponendo alla Corte i quesiti di diritto: a) se l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 1206 c.c. possa comprendere comportamenti in contrasto con l'articolo 2087 c.c., ponendo a rischio la salute del lavoratore; b) se concreti giustificato motivo oggettivo di licenziamento l'inidoneita' a volgere qualsiasi mansione presente in azienda, restando escluso l'obbligo del datore di mutare l'organizzazione produttiva per rendere possibile l'utile impiego del lavoratore; c) se il datore di lavoro, prima di ritenere impossibile l'esecuzione della prestazione lavorativa, abbia l'obbligo di verificare in concreto tale impossibilita', malgrado il rischio di compromissione della salute del dipendente e le prescrizioni dettate dall'articolo 2087 c.c..

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 2697 c.c. e articolo 116 c.p.c., unitamente a vizio di motivazione, si deduce che l'azienda aveva articolato le sue difese affermando che tutte le postazioni del processo di lavorazione, nessuna esclusa, richiedevano prestazioni implicanti la movimentazione manuale di carichi da 10 a 30 kg, adoperandosi idonee attrezzature solo per quelli superiori, con l'analitica precisazione di quali fossero le attivita' dei diversi reparti, compresa la laminazione; che la situazione risultava accertata in questi termini dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado e riconosciuta anche dal rappresentante dei lavoratori responsabile per la sicurezza nel verbale 21.7.2002; che, anche ad ammettere che le condizioni fisiche del Ma. rendessero possibile l'assegnazione a mansioni inferiori, cio' avrebbe comportato il licenziamento di almeno un dipendente di secondo livello; che, in relazione al reparto laminazione, la consulenza tecnica aveva accertato che erano movimentati a mano i carichi di misura standard, cioe' fino a 30 kg, non essendo possibile per essi l'uso di ventose, uso che, oltre tutto, avrebbe causato un notevole rallentamento del ciclo produttivo. Il motivo si conclude sottoponendo alla Corte il quesito se la prova di un fatto negativo debba ritenersi raggiunta a seguito della dimostrazione di fatti positivi contrari e in base a presunzioni e al giudizio tecnico formulato dal consulente, precisando altresi' il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla ritenuta mancanza di prova dell'impossibilita' di uso della ventosa per i pesi tra 10 e 30 kg.

4. Il secondo e il terzo motivo, esaminati unitariamente per la stretta connessione tra le argomentazioni, non sono fondati.

5. La risposta ai quesiti di diritto formulati dal ricorrente a conclusione dell'illustrazione dei motivi si ritrova nel richiamo dei principi e delle regole che, secondo l'elaborazione contenuta nei precedenti della Corte, trovano applicazione nella controversia.

5.1. Secondo l'indirizzo espresso dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 7 agosto 1998, n. 7755, pronunciata a composizione dei contrasti di giurisprudenza esistenti sulla questione, la sopravvenuta infermita' permanente e la conseguente impossibilita' della prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3 - normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli articoli 1453, 1455, 1463 e 1464 c.c. - se risulti ineseguibile non soltanto l'attivita' svolta in concreto dal prestatore, ma debba escludersi anche la possibilita', alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attivita' riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purche' l'attivita' compatibile con l'idoneita' fisica del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore.

5.2, Desunti dalle osservazioni che si ritrovano nella motivazione della citata sentenza delle Sezioni unite, vanno precisati i seguenti principi a) alla questione relativa al licenziamento motivato da inidoneita' fisica sopravvenuta alle mansioni resta estraneo il contenuto precettivo dell'articolo 2087 c.c., che impone all'imprenditore obblighi di tutela dell'integrita' fisica e della personalita' morale del lavoratore nel presupposto che a questi siano state assegnate determinate mansioni; b) il nucleo essenziale della liberta' di iniziativa economica dell'imprenditore, garantita dall'articolo 41 Cost., sta nell'autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare nell'azienda ed il conseguente profilo dell'organizzazione interna della stessa (Corte cost., in particolare sentenze n. 78 del 1958 e n. 356 del 1993), soprattutto al fine di preservarne gli equilibri finanziari (Corte cost. n. 316 del 1990).

Ne discende che la tutela dei singoli lavoratori, anche con riguardo ad interessi costituzionalmente rilevanti (diritto al lavoro, alla salute), non puo' spingersi fino a determinare scelte organizzative preordinate al perseguimento di finalita' assistenziali, eventualmente incidenti sulla posizione di altri dipendenti ed imposte all'impresa senza il supporto di una disposizione di legge ai sensi dell'articolo 23 Cost. (come avviene, invece, con la tutela apprestata dalla Legge n. 482 del 1968).

Se ne deve trarre la seguente conclusione: quand'anche il ricorso ai mezzi offerti dalle avanzate tecnologie sia in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione di determinati lavori, non e' configurabile un obbligo dell'imprenditore di adottarli per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermita', che vada oltre il dovere di garantire la sicurezza imposto dalla legge (Decreto Legislativo n. 626 del 1994).

5.3. E'stato poi ulteriormente precisato dalla giurisprudenza della Corte che il limite al potere di recesso rappresentato dalla possibilita' di adibire il dipendente a mansioni inferiori presuppone necessariamente il consenso dell'interessato, che deve aver manifestato tale disponibilita' (Cass. 5 agosto 2000, n. 10339).

L'orientamento favorevole alla validita' del cd. "patto di dequalificazione", autorevolmente avallato dalla menzionata decisione delle Sezioni unite, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, muove, infatti, dalla premessa che, in realta', non si tratta di una deroga all'articolo 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello ius variandi del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l'espresso disposto del secondo comma dell'articolo, ma di un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto.

L'adeguamento deve essere, quindi sorretto dal consenso, oltre che dall'interesse, dello stesso lavoratore, cosi' come e' richiesto l'accordo collettivo per assegnare mansioni diverse, anche in deroga all'articolo 2103 c.c., ai lavoratori ritenuti eccedenti dalla imprese che avviano la procedura per la dichiarazione di mobilita' (Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 11).

Da tali considerazioni discende che il datore di lavoro e' tenuto a giustificare oggettivamente il recesso anche con l'impossibilita' di assegnare mansioni non equivalenti nel solo caso in cui il lavoratore abbia, sia pure senza forme rituali, manifestato la sua disponibilita' ad accettarle.

5.4. Da questi principi non si e' discostata la sentenza impugnata, che non ha certo negato che l'impossibilita' di assegnare altre mansioni sussiste in tutti casi in cui la continuazione dell'attivita' lavorative sarebbe di pregiudizio alla salute del lavoratore, ovvero di pregiudizio per la sicurezza che il datore di lavoro deve garantire a norma dell'alt. 2087 c.c..

6. Resta da verificare se i suddetti principi siano stati applicati sulla base di un corretto accertamento delle circostanze di fatto e nel rispetto della regola sul riparto dell'onere della prova.

6.1. La sentenza impugnata ha deciso la controversia essenzialmente rilevando il mancato assolvimento, da parte della societa' datrice di lavoro, dell'onere di dimostrare l'impossibilita' di adibire il dipendente a mansioni diverse:, equivalenti o anche inferiori, compatibili con le sue condizioni fisiche.

Indubbiamente l'onere di fornire questa prova grava sul datore di lavoro, ma la giurisprudenza della Corte, in tema di onere della prova (specificamente regolato dalla Legge n. 604 del 1966, articolo 5) circa l'impossibilita' di assegnare mansioni diverse al dipendente nei cui confronti il recesso viene giustificato oggettivamente, esprime un orientamento inteso a limitarlo ragionevolmente in relazione ai concreti aspetti della vicenda e alle allegazioni del dipendente attore in giudizio (cfr. Cass. 9 luglio 1997, n. 6253; 21 maggio 1999, n. 4970). Queste precisazioni, in effetti, vi erano state da parte del lavoratore, che aveva indicato le concrete possibilita' di trovare una diversa collocazione nell'azienda con specifico riguardo all'impiego nel reparto laminazione.

6.2. La sentenza impugnata premette che il lavoratore era stato giudicato idoneo ad eseguire solo mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi di peso lieve; rivela che dalla consulenza tecnica espletata in primo grado emergeva che presso la linea di laminazione (cui il dipendente era stato in epoca precedente gia' addetto, come anche ad altri reparti di lavorazione) si movimentavano, in quantita' superiore al 90%, pezzi di peso inferiore ai 10 kg o superiori fino a 30 kg, utilizzando la ventosa per quelli maggiori.

Ritiene, quindi, che il giudizio conclusivo del consulente tecnico, secondo cui non esisteva in azienda "una posizione lavorativa ove si movimentino esclusivamente pesi inferiori 10 kg. o superiori a 30 o 60 kg" da parte di due lavoratori con ventosa, doveva essere valutato in relazione alle caratteristiche, rilevante dallo stesso consulente, della linea di laminazione; che, con riguardo a tale reparto, l'azienda non aveva dimostrato l'impossibilita' dell'utile impiego del lavoratore, anche con riguardo all'impossibilita', a causa del rallentamento eccessivo del ciclo di lavorazione, di impiego della ventosa per pesi inferiori ai 30 kg; che nulla la datrice di lavoro aveva precisato, inoltre, sull'esistenza di mansioni inferiori compatibili con le condizioni di salute del Ma. , limitandosi ad affermare genericamente che l'assegnazione ad esse avrebbe comportato il licenziamento di un dipendente di secondo livello.

6.3. Come e' agevole constatare, tutti i punti decisivi della controversia risultano considerati con motivazione sufficiente e logicamente plausibile in applicazione del principio secondo cui e' datore di lavoro ad avere l'onere di provare l'impossibilita' di assolvere all'obbligo di repechage, cosi' sottraendosi al sindacato di legittimita'. In particolare, non puo' considerarsi illogica l'affermazione relativa alla necessita' di una sperimentazione dell'inserimento del dipendente nella linea di laminazione, siccome deve essere valutata e interpretata nel contesto del discorso complessivo svolto dal giudice del merito circa la mancanza di specificazioni concrete da parte dell'impresa, sia in ordine all'impossibilita' di assegnare compiti comportanti la movimentazione dei soli carichi lievi, sia in ordine all'entita' dei rallentamenti del ciclo produttivo che sarebbero stati determinati dall'impiego della ventosa per pesi inferiori ai 30 kg.

7. In conclusione, la sentenza impugnata non e' affetta da errori di diritto e l'accertamento di fatto, sorretto da motivazione sufficiente e logicamente plausibile, non e' suscettibile di essere sindacato in sede di legittimita'. La Corte ritiene di compensare per l'intero le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi, ravvisati della difformita' tra i giudizi di merito, nella natura delle questioni controverse e nell'esistenza di una parte superflua e perplessa della motivazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.

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