L'inadempimento accidentale e di breve durata del datore di lavoro all'obbligo retribuitivo non integra una giusta causa di recesso da parte del prestatore

La normale documentazione liberatoria con la quale il datore di lavoro prova l'avvenuta corresponsione della retribuzione, è integrata dalla produzione delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente. La giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. In particolare, con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata. (Tribunale Ivrea Civile, Sentenza del 6 novembre 2007, n. 130)

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