L'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento - secondo un valutazione che compete al giudice di merito e che, ove adeguatamente e correttamente motivata, non e' censurabile in sede di legittimita' - abbia un'obiettiva rilevanza e non sia lieve, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attivita' formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi formativi contrattuali.

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 6265



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18786/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e LUPERTI RIGI MARCO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1693/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2007 R.G.N. 295/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11.7.2007, la corte di appello di Roma, in riforma del tribunale della stessa sede, ha dichiarato che tra (OMISSIS) e (OMISSIS) intercorre un rapporto a tempo indeterminato a far tempo dall'assunzione (formalmente avvenuta con contratto di formazione e lavoro) ed ha condannato la societa' a risarcire il danno alla lavoratrice in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora fino al compimento del terzo anno successivo alla scadenza del contratto, oltre accessori e spese di lite. In particolare, la Corte ha ritenuto che era stata del tutto insufficiente la formazione impartita in concreto alla lavoratrice sicche', a seguito dell'inadempimento degli obblighi formativi contrattualmente posti a carico del datore, doveva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro delle parti, con conversione del rapporto e prosecuzione anche oltre il termine di scadenza. La Corte quindi ha risarcito il danno con decorrenza dalla messa in mora fino al decorso di un periodo di tre anni dopo la scadenza originaria del contratto, in applicazione dell'articolo 1227 c.c., comma 2, che impone al creditore di far uso dell'ordinaria diligenza al fine di evitare danni ulteriori, e ritenendo il triennio un tempo ragionevole perche' il lavoratore possa (avendo un onere in tal senso, in ragione della norma richiamata) reperire una nuova occupazione confacente con l'esperienza lavorativa maturata. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per due motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 - vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato che la ricorrente ebbe una formazione iniziale adeguata.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 - violazione della Legge n. 863 del 1984, di conversione del decreto 726 dello stesso anno, per avere la sentenza trascurato che la conversione del rapporto deriva solo dall'inadempimento degli obblighi formativi che abbiano una obiettiva rilevanza, concretizzatisi nella totale mancanza di formazione o nella sua carente e completa inadeguatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I due motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

6. La corte territoriale ha accertato che in concreto la lavoratrice ha avuto una formazione di soli dieci giorni, rispetto a una formazione programmata di quattro settimane, di cui tre teoriche e l'ultima pratica con affiancamento.

Tale situazione concreta secondo la corte un inadempimento di non lieve entita', con le conseguenze di legge, correttamente applicate dalla sentenza impugnata.

7. La pronuncia e' in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16578 del 23/08/2004), secondo la quale, in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attivita' formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; in questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravita' dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito.

8. Accertamento e valutazione compiute dal giudice di merito in ordine alla rilevanza dell'inadempimento degli obblighi formativi, in quanto attinenti al merito ed essendo adeguatamente e correttamente motivate, non sono censurabili in questa sede di legittimita' (Sez. L,Sentenza n. 11365 del 08/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 9294 del 22/04/2011).

9. Puo' dunque affermarsi che, in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento - secondo un valutazione che compete al giudice di merito e che, ove adeguatamente e correttamente motivata, non e' censurabile in sede di legittimita' - abbia un'obiettiva rilevanza e non sia lieve, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attivita' formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi formativi contrattuali.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro quattromila per compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
 

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