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L'indennità prevista dalla Legge n. 183 del 2010, articolo 32 spetta al lavoratore a tempo determinato il cui contratto sia stato dichiarato nullo
Pubblicata il 22/05/2015
Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 6 maggio 2015, n. 9105
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15654-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2047/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/12/2012 R.G.N. 1640/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, accoglimento del terzo motivo, assorbito il quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1936/2008, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., diretta a dichiarare che il rapporto di lavoro intrattenuto con la medesima ininterrottamente dal 04.08.2000 al 07.02.2003 - in qualita' di impiegato addetta al cali center di Palermo, con orario part-time di 19 ore e 10 minuti settimanali - in forza di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (04.08.2000 - 07.02.2001) poi prorogato per quattro volte consecutive, per sei mesi ciascuna, fino al 07.02.2003), era da reputarsi a tempo indeterminato sin dalla sua originaria costituzione e, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimita' della risoluzione del rapporto operata in suo danno e ordinarsi alla convenuta di reintegrala nel posto di lavoro e di risarcirle i danni in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data della risoluzione a quella della effettiva riammissione in servizio, oltre accessori di legge.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello (OMISSIS), mediante ricorso depositato presso la cancelleria della Corte in epigrafe il 15 settembre 2009, lamentandone l'erroneita' per tre motivi.
(OMISSIS) s.p.a. resisteva al gravame, con memoria dell'11 luglio 2011, variamente contestando l'avverso assunto del quale chiedeva il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 18 ottobre 2012, in riforma della sentenza n. 1936/2008 del Tribunale di Palermo, dichiara che tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. si e' instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 04.08.2000 con obbligo per la societa' appellata di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio la parte appellante. Condannava (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore di (OMISSIS), a titolo risarcitorio, delle retribuzioni che sarebbero maturate dal 27.02.2004 con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condanna la societa' appellata alla rifusione, in favore di (OMISSIS), delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a.. Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e' articolato in quattro motivi.
Con i primi due motivi la societa' ricorrente deduce che sussistevano le ragioni di carattere temporaneo idonee a consentire l'instaurazione del rapporto di lavoro interinale; lamenta la violazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 10 della Legge n. 196 del 1997, articolo 10; sostiene che la conversione del rapporto di lavoro interinale in rapporto a tempo indeterminato si ha soltanto nel caso di mancanza di forma scritta (secondo comma dell'articolo 10 cit.) ma non anche in caso di violazione del primo comma del medesimo articolo 10.
Con il terzo motivo la societa' ricorrente invoca l'applicazione anche al lavoro temporaneo della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5, 6 e 7, sulla compensazione indennitaria del danno risarcibile.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha tenuto conto della retribuzione percepita dalla dipendente che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro interinale, aveva trovato altro impiego retribuito.
2. I primi due motivi del ricorso sono infondati come gia' ritenuto da questa Corte in vicenda analoga (Cass., sez. lav., 17 gennaio 2013, n. 1148).
La norma di riferimento e' la Legge n. 196 del 1997, articolo 1, comma 2, che consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: "a) nei casi previsti dai ccnl della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4" (che prevede le situazioni in cui e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo).
Nella specie il contratto di lavoro temporaneo non specifica la causale all'interno delle categorie consentite dalla legge. La genericita' della causale rende il contratto illegittimo, per violazione della Legge n. 196 del 1997, articolo 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il contratto di fornitura non puo' quindi omettere di indicare, ne' puo' indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa.
L'illegittimita' del contratto di lavoro temporaneo comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioe' con il datore di lavoro effettivo. Infatti, l'articolo 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioe' violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla Legge n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che "i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni" (cfr. Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 il 14714).
Quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura e' a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (sul punto, v. anche: Cass. n. 1148 del 2013, cit). L'effetto finale in questi casi e' la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.
3. Il terzo motivo e', invece, fondato, dovendosi dare continuita' all'indirizzo giurisprudenziale, espresso da Cass. n. 1148/13 cit. e da Cass., sez. lav., 29 maggio 2013, n. 13404, che ha ritenuto applicabile l'indennita' prevista dalla Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla Legge n. 92 del 2012, articolo 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullita' di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della Legge n. 196 del 1997, articolo 3, comma 10, lettera a) contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
A tal fine rileva, in primo luogo, l'evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla Legge n. 196 del 1997 e la somministrazione di lavoro Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 20 e ss..
In secondo, deve tenersi presente che, trattandosi di negozi collegati, la nullita' del contratto fra somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l'effetto finale di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 21, u.c. il lavoratore e' considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e non piu' del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore).
Ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore finche' si e' protratto de facto ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d'un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall'articolo 32, co. so cit., anche perche' essa e' destinata - grazie all'ampia formula adoperata dal legislatore - ai "casi di conversione del contratto a tempo determinato".
4. Il quarto motivo e' conseguentemente assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
5. In conclusione, vanno rigettati i primi due motivi di ricorso mentre, assorbito il quarto motivo, va accolto il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina che fara' applicazione del seguente principio di diritto: "L'indennita' prevista dalla Legge n. 183 del 2010, articolo 32 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullita' di un contratto di lavoro temporaneo convertito in un contratto a tempo indeterminato.".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso quanto al terzo motivo, rigettati i primi due ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Messina.