L'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi con cui viene normalmente fruita la riduzione mensile dell'orario di lavoro spetta nel solo caso in cui il lavoratore, essendo in effettivo servizio, abbia svolto la propria attività lavorativa nel c

Con riguardo alla indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi con cui viene normalmente fruita la riduzione mensile dell'orario di lavoro (R.O.L.) prevista dai contratti collettivi, va confermato che tali istituti spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in effettivo servizio, abbia svolto la propria attività lavorativa nel corso di tutto l'anno, senza fruire del riposo annuale e dei permessi per R.O.L.. (Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 08.07.2008 n° 18707)



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 8 luglio 2008, n. 18707

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 maggio 2003, il Tribunale di Salerno aveva revocato il decreto ingiuntivo col quale il Pretore di Nocera Inferiore aveva ingiunto ad Alcatel Cavi s.p.a. (ora Nexans Italia s.p.a.) di pagare a I.G. la somma di L. 50.264.989, quale differenza tra quanto a questo erogato dalla società a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 18, S.L. a seguito dell'annullamento di due successivi licenziamenti - senza che a quello del primo fosse seguita l'effettiva reintegrazione - e quanto, secondo l'opposto, effettivamente dovuto.

Il Tribunale aveva peraltro condannato la società a pagare al dipendente la minor somma di Euro 16.273,17, a titolo di ratei di 13^ e 14^ mensilità, di indennità sostitutiva delle ferie e di riposi non goduti (relativi alla riduzione dell'orario di lavoro) e di indennità di mensa, riferibili al periodo dalla data del primo licenziamento a quello della reintegrazione, che secondo il giudice erano stati illegittimamente omessi dalla società in sede di calcolo del danno da liquidare allo I..

Su appello della società, la Corte d'appello di Salerno ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato la società a pagare allo I. la somma indicata, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione I.G., articolando due motivi.

Resiste alle domande la società con tempestivo controricorso, depositando altresì, in prossimità dell'udienza di discussione, una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorso concerne unicamente il mancato computo in sede di risarcimento del danno L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, come sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, dell'indennità di mensa conseguente alla mancata fruizione della mensa aziendale nel periodo considerato, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi derivanti dal riconoscimento della R.O.L. non fruiti, mentre non investe la parte della sentenza che ha escluso gli importi differenziali per la 13^ e 14^ mensilità, ritenuti frutto di un erroneo calcolo della C.T.U. disposta in primo grado nonchè la somma riferita alle festività cadute nel periodo, in quanto estranea alla domanda originaria.

Ambedue i motivi di ricorso investono, sostanzialmente in maniera unitaria - e a tratti confusamente -, la sentenza per la violazione o falsa a applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, e degli artt. 2099, 2109 e 2697 c.c., nonchè per il vizio di motivazione.

In proposito, il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe violato la norma di cui all'art. 18, S.L., alla stregua della quale l'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di illegittimità del licenziamento intimatogli nell'area della tutela c.d. reale comprende tutti gli emolumenti comunque retributivi che gli sarebbero stati erogati ove avesse lavorato nel periodo di forzata inattività, ivi compresi pertanto quelli connessi alla effettiva prestazione di lavoro, come l'indennità di mensa, l'indennità sostitutiva delle ferie e l'indennità per riposi non dovuti, la cui qualificazione in termini retributivi discenderebbe dalle norme del codice civile indicate.

I.G. ribadisce in altra parte del ricorso che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, S.L. riguarda tutto il trattamento economico legato alla mera continuità del rapporto di lavoro e non solo quello connesso alla effettività della prestazione.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe fatto errata applicazione della regola dell'onere della prova in giudizio, di cui all'art. 2697 c.c.: nel caso in esame, infatti, in applicazione di tale regola avrebbe dovuto gravare sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare che un determinato trattamento economico non spetta, in quanto presenta caratteristiche che ne escludono la natura retributiva o altro, mentre la Corte territoriale, a proposito dell'indennità di mensa, avrebbe ritenuto di trarre argomenti presuntivi contrari alle tesi del lavoratore dalle dichiarazioni del ricorso introduttivo, relative alla spettanza o meno dell'indennità sostitutiva della mensa.

Il ricorso è infondato.

Con riguardo alla indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi con cui viene normalmente fruita la riduzione mensile dell'orario di lavoro (R.O.L.) prevista dai contratti collettivi, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che tali istituti, che secondo alcune pronunce partecipano di una natura sia retributiva che risarcitoria (Cass. 25 settembre 2004 n. 19303), spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in effettivo servizio, abbia svolto la propria attività lavorativa nel corso di tutto l'anno, senza fruire del riposo annuale e dei permessi per R.O.L. (cfr., explurimis, Cass. 5 aprile 2001 n. 5092; 23 ottobre 2000 n. 13953; 5 maggio 2000 n. 5624; 18 maggio 1995 n. 5486 e 26 giugno 1991 n. 7179).

Siffatto presupposto non ricorre con riferimento al lavoratore licenziato, il quale nel periodo di tempo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione conseguente all'annullamento di questo si trova in una situazione, sia pure "forzata", di "riposo” dall'attività lavorativa, per cui nella ricostruzione "de iure" del rapporto nel periodo intermedio ai sensi dell'art. 18 S.L. - che pure comporta l'equiparazione all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative della loro mera utilizzabilità - non possono essergli riconosciute indennità legate necessariamente al mancato "riposo", vale a dire all'espletamento dell'attività lavorativa in un periodo in cui il lavoratore non ha l'obbligo di lavorare (analogo ragionamento vale del resto per il riposo domenicale o per le festività infrasettimanali).

La Corte d'appello di Salerno, nel respingere questa parte della domanda, si è attenuta alle regole sopra enunciate, per cui non merita le censure di violazione di legge e di carenza di motivazione mossele dal ricorrente.

Per quanto riguarda infine la pretesa relativa all'indennità di mensa, i giudici di merito ne hanno escluso la natura retributiva, in quanto servizio sociale dell'impresa predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori (cfr. Corte Cost. sent. n. 164 del 1994), richiamando anzitutto, sia pure in maniera sintetica, la disciplina di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, il quale recita: "Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi on usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione, a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro".

Il quarto comma dell'art. 6 aggiunge inoltre che "Sono fatti salvi, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presene decreto, che prevedano limiti e valori convenzionali del servizio mensa., e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso percepita da chi usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato".

Alla stregua di tale disciplina di legge, non risultando dalla sentenza e non avendo il ricorrente dedotto neppure in questa sede l'esistenza di un contratto o accordo collettivo che qualifichi diversamente la mensa istituita dalla società, correttamente i giudici di merito hanno escluso la natura retributiva di questa e quindi la sua possibile inclusione nella retribuzione globale di fatto che compone l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 S.L..

In ogni caso, la Corte ha aggiunto di avere accertato, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede se non per violazione di leggi o carenza o contraddittorietà della motivazione in uno degli snodi decisivi della materia del contendere, che la società metteva a disposizione della generalità dei propri dipendenti un servizio mensa che questi erano liberi o meno di utilizzare e che in mancanza di utilizzazione non veniva erogata, se non in casi particolari, una indennità di mensa, traendo da tale accertamento il convincimento circa il carattere non corrispettivo del servizio, escludendone conseguentemente e comunque la natura retributiva, sia pure in natura nonchè la natura retributiva dell'indennità di mensa.

Un tale accertamento è contestato dal ricorrente, il quale lamenta anzitutto che esso costituisca il risultato di una sorta di inversione dell'onere della prova.

L'assunto è infondato, avendo la Corte correttamente richiamato circostanze pacifiche in giudizio, altresì ribadite da quanto contenuto negli atti difensivi del dipendente.

Inoltre la difesa dello I. deduce circostanze di preteso contrasto rispetto all'accertamento effettuato, relative al fatto che nell'unità produttiva in cui egli era stato reintegrato, diversa da quella precedente, veniva erogata l'indennità di mensa, le quali costituiscono una mera asserzione, operata senza alcun richiamo di sostegno e senza alcuna specificazione del contenuto delle prove che avrebbe richiesto e che non sarebbero state ammesse in proposito nonchè della sede in cui sarebbero state richieste.

La valutazione conseguente all'accertamento in questione è infine contestata dal ricorrente col reiterato richiamo della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessaria inclusione della retribuzione globale di fatto di cui all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 S.L. di ogni retribuzione che sarebbe stata dovuta in caso di prestazione effettiva; contestazione che presuppone la natura retributiva della mensa e della relativa indennità, viceversa comunque esclusa con adeguata motivazione dalla Corte territoriale.

Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con l'integrale compensazione tra le parti delle spese, in ragione delle oscillazioni di giudizio nelle precedenti fasi e gradi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008.

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