L'individuazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato presuppone non solo l'accertamento delle attività in concreto svolte, ma anche il raffronto tra queste e le qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento

L'individuazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato presuppone non solo l'accertamento delle attività in concreto svolte, ma anche il raffronto tra queste e le qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, cosicché il coordinamento del personale, l'attribuzione di permessi e la responsabilità dell'attività organizzativa di un impresa non sono elementi sufficienti a dimostrare quella maggiore autonomia, discrezionalità e iniziativa tipiche del personale dirigenziale, qualora, in base alla contrattazione collettiva, poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nel coordinamento di risorse e persone siano attribuiti anche ai quadri. (Tribunale Palermo Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 giugno 2008, n. 479)



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Tribunale di Palermo

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dott. Maria Letizia Barone, all'udienza del 7 febbraio 2008, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da:

CA.AL.

rappresentato e difeso dall'avv. Al.Ga., per mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in (omissis)

contro

CONFCOMMERCIO

FEDERAZIONE PROVINCIALE del COMMERCIO, del TURISMO, dei SERVIZI e delle P.M.I. di Palermo

in persona del suo Presidente e L.R., dott. Ro.He., rappresentato e difeso dall'avv. Ag.Eq., per mandato in calce al ricorso notificato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in (omissis)

OGGETTO: riqualificazione/impugnativa licenziamento/risarcimento danni

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10 marzo 2003, il dott. Al.Ca. conveniva in giudizio la CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE P.M.I. - (di seguito Confcommercio) e premesso di essere stato assunto alle dipendenze dell'Organizzazione convenuta il 1 maggio 1998, con mansioni di Direttore Provinciale ed applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti da azienda del commercio, di essere stato nelle more nominato Direttore e successivamente anche componente del Consiglio di amministrazione della Pr. s.r.l., società di servizi interamente partecipata dalla Confcommercio, deduceva di essere stato illecitamente licenziato, il 28 maggio 2002, oralmente, dal presidente dell'organizzazione convenuta.

Esposto di aver contratto malattia dal 3 giugno 2002, tempestivamente comunicata al datore di lavoro, evidenziava di non aver ricevuto la lettera di licenziamento asseritamente inviatagli dalla Confcommercio.

Il 12 giugno 2002, aveva quindi impugnato il licenziamento subito chiedendo la comunicazione dei motivi, sicché il successivo giorno 17 la Confcommercio gli aveva inviato la comunicazione dei motivi dell'atto risolutivo affermando di avergli già trasmesso il 31 maggio 2002, comunicazione di risoluzione del rapporto per "la necessità di ridurre i costi&non potendo continuare a sostenere un onere economico di così rilevante entità (circa 80 milioni all'anno) ".

Deduceva l'illegittimità del licenziamento subito per difetto di forma e comunque l'illiceità dello stesso perché sorretto da motivo illecito, ovvero in ritorsione del suo rifiuto di sottoscrivere il bilancio del 2001 della Pr. s.r.l., che riteneva non redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia fiscale, e della sua opposizione alle assunzioni di nuovi dipendenti da parte della Pr., a suo dire non rispondenti agli interessi della società e comunque al proprio rifiuto di avallare comportamenti ritenuti illegittimi del datore di lavoro tra cui l'aver operato il distacco di alcuni dipendenti presso la controllata Pr. ponendo però il costo delle relative retribuzioni a carico della società controllata, e realizzando così una somministrazione di manodopera all'epoca dei fatti vietata.

Rilevava, ancora, l'assenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla Confcommercio, quale causa del proprio licenziamento.

Lamentava, inoltre, di non essere stato inquadrato, nel corso del rapporto dedotto in giudizio, nella categoria dirigenziale, malgrado le funzioni di Direttore Generale attribuitegli e le mansioni di fatto svolte.

Sottolineava, in proposito, che l'art. 29 dello Statuto della Confcommercio indica che "Il Direttore Generale è capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o a un delegato confederale" e circa le mansioni di fatto svolte ne evidenziava la rilevanza e l'assolvimento in autonomia in ordine al ruolo rivestito quale: capo del personale; responsabile dell'attività organizzativa e del funzionamento degli uffici; rappresentante della Confcommercio (cfr. pagg. 2-3-4 del ricorso cui si rimanda).

Deduceva, ancora, di aver contratto a causa del denunciato comportamento illegittimo della Confcommercio un grave danno alla propria integrità psicofisica correlato alla repentina ed ingiusta perdita del posto di lavoro e di essere stato vittima di ripetuti atteggiamenti mobizzanti subendo conseguente danno morale.

Evidenziava, in ultimo, di aver subito anche un danno alla propria immagine a causa del licenziamento subito.

Chiedeva quindi dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nella categoria di dirigente, con decorrenza dal 1 maggio 1998, con conseguente condanna della convenuta alle differenze retributive, maggiorate degli accessori di legge;

ritenersi nullo il licenziamento intimatogli, con seguente diritto alla retribuzione maturata dalla data del licenziamento a quella di effettivo reinserimento nell'organizzazione resistente, o in via subordinata ritenersi il licenziamento intimatogli annullabile e/o inefficace e per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità pari a 18 mensilità di retribuzione oltre alla differenza sull'indennità al preavviso già percepita;

condannare l'organizzazione convenuta al risarcimento del danno patito all'integrità fisica, del danno morale e del danno all'immagine asseritamente patito per un importo pari ad Euro 125.000 (o alla maggiore o minore somma ritenuta equa) per ciascuna voce di danno, con vittoria di spese, competenze ed onorario.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la Confcommercio, in persona del L.R. pro-tempore e, deducendo l'infondatezza delle domande ex adverso azionate, ne chiedeva il rigetto.

Evidenziava che il ricorrente era stato assunto il giorno 1 maggio 1998 con le mansioni di Direttore e la qualifica di quadro ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti del settore commercio; contestava che il predetto avesse mai svolto i compiti affidatigli con piena autonomia decisionale; negava che il ricorrente avesse il potere di rappresentanza della Confcommercio riguardo terzi, smentendo pertanto che lo stesso potesse essere ritenuto come appartenente alla categoria dirigenziale.

Contestando quanto ex adverso dedotto, circa l'illiceità della risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziava che il distacco dei dipendenti della Confcommercio presso la Pr. era avvenuto negli anni 1999 e 2000 e che lo stesso ricorrente aveva firmato le lettere attraverso cui i detti lavoratori erano stati invitati a mostrare il proprio consenso al distacco, nonché le lettere con cui era stato disposto il distacco stesso.

Sottolineava che l'impugnata risoluzione del rapporto di lavoro era dovuta "alla necessità di ridurre i costi&non potendo continuare a sostenere un onere di così rilevante entità (circa 80 milioni annui) per la Sua prestazione" e quindi legittimamente disposta, ex art. 3 seconda parte L. n. 604/66 per ragioni inerenti all'attività produttiva, ovvero per giustificato motivo oggettivo.

Istruita la causa con il libero interrogatorio del ricorrente, l'interrogatorio formale del L.R. della convenuta, l'audizione dei testi (omissis) e disponendo ctu grafica e medico legale, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 7 febbraio 2008, i procuratori delle parti discutevano la causa, che - sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi - veniva decisa come da dispositivo agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per una migliore disamina delle questioni da affrontare, appare opportuno analizzare, prima, la domanda volta al riconoscimento della superiore qualifica dirigenziale e successivamente l'impugnativa di licenziamento.

Il ricorrente deduce di aver diritto all'inquadramento superiore in relazione alle mansioni di fatto svolte e come delineate in ricorso, raffrontandole con la declaratoria contrattuale invocata e con i compiti che affida lo Statuto della confederazione al Direttore.

Sottolinea, poi, quale ulteriore elemento della fondatezza della propria pretesa, il fatto che il contratto di assunzione faccia esplicito riferimento, in materia di orario di lavoro, agli art. 1 c. 2, L. n. 692/1923, 3 del R.D. n. 1955/1923.

Orbene, componente fondamentale per la decisione della causa in parte qua è la verifica delle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, ed in forza di ciò la classificazione delle stesse secondo i livelli di cui alla declaratoria del C.C.N.L. di categoria richiamato in ricorso.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SEZ. L. SENT. n. 3528/99 e n. 3446/04) Sez. L., Sentenza n. 17896 del 22/08/2007 infatti "nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore della normativa contrattuale".

Nell'ipotesi in esame dalla documentazione versata in atti ed all'esito dell'istruzione svolta, circa le mansioni espletate dal ricorrente è emerso quanto segue.

Il ricorrente in rappresentanza della resistente e su delega del Presidente, ovvero del responsabile dello sviluppo delle attività esterne (omissis), intratteneva rapporti con alcune istituzioni e partecipava ad alcune riunioni con diversi enti (Fiera del Mediterraneo, cfr. dichiarazione del teste Ma.; comune di (omissis), cfr. dichiarazione del teste Sa.; Comune di (omissis), cfr. dichiarazioni dei testi Ru. e Gi.; ente bilaterale terziario, cfr. dichiarazioni del teste Pa.An.Sa.; sindacati cfr. dichiarazioni teste Sa.; assessorato al lavoro, cfr. dichiarazioni rese dal teste Pa.; Provincia di (omissis) cfr. dichiarazioni del teste Vo.; assessorato comunale alle attività produttive dichiarazioni teste Fe.); era responsabile dell'attività di Marketing e dei servizi in favore dei soci della resistente (cfr. dichiarazioni teste Mi.); organizzava il servizio di riscossione quote associative per la categoria dei gestori di distributori di carburante (cfr. dichiarazioni teste D.Sa.); si occupava dei rapporti con le delegazioni comunali di confcommercio (teste Ma., Ma.); presentava all'UPLMO le lettere di accompagnamento della documentazione afferente il pagamento dei PIP per conto della Confcommercio (cfr. dichiarazioni teste St.); è stato incaricato della realizzazione della rete informatica della Confcommercio e della realizzazione del portale della federazione (teste Ai.).

Circa la gestione del personale è stato inoltre chiarito che il Ca. non aveva autonomia decisionale in ordine al ruolo, alle mansioni ed agli incarichi da attribuire ai dipendenti, né ai compiti da assegnare ai collaboratori esterni in quanto tali decisioni venivano prese dalla Giunta e dal Presidente della Confcommercio; tutte le decisioni inerenti la gestione del personale e di quanto altro relativo alla gestione anche ordinaria venivano discusse e approvate da gabinetto di presidenza, formato da quattro vicepresidenti e dal Presidente stesso (cfr. dichiarazioni di Ma.Cl.) e che la chiusura per ferie della Federazione veniva indicata dal Presidente, mentre per il resto il ricorrente aveva la facoltà di concedere, probabilmente anche con una certa autonomia, ulteriori ferie e/o permessi ai dipendenti.(teste Co. e Tr., Gi.), nei confronti dei quali godeva anche di un limitato potere direttivo.

La nomina dei rappresentanti della convenuta veniva inoltre effettuata o dal Ma. o dal Ca. su indicazioni del Presidente; circa la nomina dei consulenti esterni nulla invece è stato provato in relazione all'eventuale autonomia del ricorrente (cfr. testimonianza resa da Sa. e Po.).

Nel corso dell'istruttoria è poi emerso che il Presidente di Confcommercio intratteneva direttamente i rapporti con l'ufficio stampa e siglava i relativi comunicati controllandone il contenuto (cfr. dichiarazioni del teste D.Pa.).

Tale essendo l'esito istruttorio in osservanza dell'excursus logico-giuridico indicato dalla Suprema Corte prima riportato, ritiene il giudicante che la domanda proposta dal ricorrente non possa trovare accoglimento, non avendo il dott. Ca., su cui ricadeva l'onere, dato prova di aver svolto e/o di svolgere mansioni superiori rispetto quelle del profilo di appartenenza: quadro.

Ed invero, secondo la declaratoria del C.C.N.L. per il personale direttivo invocato dal ricorrente, per quanto qui rileva, (cfr. art. 1) :

1. Sono dirigenti a norma dell'art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.

2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.

In forza del C.C.N.L. applicato al rapporto de quo, cfr. art. 4, appartengono invece alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa

OVVERO

- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Ed allora, se tale è la declaratoria contrattuale, va di certo escluso che il ricorrente abbia dato prova di aver svolto mansioni superiori rispetto l'inquadramento riconosciutogli, non essendo emerso dall'istruttoria compiuta che egli avesse goduto, nel corso del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, di quella particolare ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma che si reputano quali elementi specifici per la delinea del personale dirigenziale.

Invero, premesso che a differenza di quanto evidenziato da parte ricorrente, dalla attribuzione della figura di Direttore Provinciale non può deduttivamente desumersi che il ricorrente avesse poi svolto tutti i compiti che lo Statuto della Confcommercio affida al Direttore Generale, il ricorrente non ha fornito piena prova di aver goduto di quella maggiore autonomia e facoltà di decisione idonea a distinguere la posizione del Quadro da quella del Dirigente.

Per il resto (cfr. nota i del 14 settembre 2001), il coordinamento del personale, l'attribuzione dei permessi (cfr. documentazione allegata dal ricorrente) e la responsabilità dell'attività organizzativa si reputano compatibili con la qualifica di quadro, cui spettano secondo il C.C.N.L. poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa.

Per meglio dire, senza voler sminuire l'importanza dell'incarico affidato al ricorrente e del ruolo dallo stesso ricoperto, non si ritiene che lo stesso abbia dato prova di aver svolto mansioni superiori rispetto quelle di già rilevante prestigio del profilo formalmente ricoperto.

Né diversa considerazione può trarsi dal fatto che il ricorrente ha partecipato nel tempo ad incontri, conferenze di servizio, gruppi di lavoro, ovvero che abbia formalmente nominato rappresentanti della federazione, non potendosi ritenere provato che detta attività sia stata svolta con pieni poteri rappresentativi della Confcommercio ovvero con autonomia decisionale, ma semmai su indicazioni del Presidente.

Di nessun rilievo è, infine, il richiamo da parte del contratto di assunzioni delle citate norme in materia di orario di lavoro, dovendosi condividere sul punto le considerazioni svolte dalla difesa della convenuta posto che l'art. 8 del C.C.N.L. applicato dispone "Ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, Seconda Parte del presente C.C.N.L.", che stabilisce (cfr. Art. 39) "Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda&che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale&".

Per le ragioni esposte, concludendo sul punto, il ricorso in parte qua non è pertanto accoglibile.

Va ora esaminato il capo della domanda relativo all'impugnativa di licenziamento.

In primo luogo va disattesa la domanda volta ad ottenere le pronuncia di inefficacia del licenziamento perché asseritamente privo di forma scritta.

Sul punto è agevole evidenziare che il detto licenziamento è stato disposto con lettera del 31 maggio 2001, già spedita a mezzo raccomandata AR (probabilmente dal Ca. non immediatamente ricevuta per causa ad egli stesso imputabile, cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio nel corso del quale ha ammesso che un corriere gli aveva detto per citofono che avrebbe dovuto consegnargli una lettera; ovvero a terzi cfr. dichiarazione sottoscritta da Ig.Am. allegata alla memoria), consegnata in copia brevi manu al ricorrente il successivo giorno 3 giugno, come si evince dalle documentazione in atti a dalle dichiarazioni rese dalle testi Ba.Tr. e Ro.Lu.

Circa gli ulteriori motivi di impugnativa di licenziamento, va invece subito sottolineato che appare fondata ed assorbente la censura di nullità del licenziamento, sollevata in ordine alla natura ritorsiva dello stesso.

Parte ricorrente deduce che la risoluzione del contratto di lavoro sarebbe stata in realtà motivata, a prescindere dalle giustificazione formalmente opposte da parte datoriale, da una sorta di rappresaglia maturata dalla convenuta a seguito dei suoi rifiuti di avallare comportamenti ritenuti non corretti del proprio datore di lavoro (che avevano determinato nel corso del 2002 un contrasto tra il ricorrente ed il Presidente dell'associazione) in particolare esplicatisi nel proprio rifiuto di sottoscrivere il bilancio del 2001 della Pr. e nella propria opposizione al distacco di alcuni dipendenti della convenuta presso la società in ultimo citata.

Sostiene che il licenziamento, così intimatogli, possa essere sussumibile nell'ipotesi di licenziamento affetto da motivo illecito, con le conseguenze di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

In ordine a detta fattispecie la Suprema Corte ha chiarito che (cfr. Sent. Sez. Lav. N. 3837/97) il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché l'area dei singoli motivi vietati può comprendere anche il licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro.

Ha altresì precisato che: "poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 6 maggio 1999, n. 4543 Sez. L., Sentenza n. 12349 del 22/08/2003).

Per tali ragioni il Giudice del merito, al fine di vagliare la natura ritorsiva di un licenziamento, deve, da un lato, accertare la sussistenza del motivo ritorsivo dedotto dal lavoratore e asseritamente posto a fondamento del provvedimento impugnato e, dall'altro, verificare l'eventuale inesistenza dei motivi (formalmente) assunti da parte datoriale a giustificazione del provvedimento medesimo.

In ordine al primo aspetto, quanto all'onere probatorio, la suprema Corte (cfr. Sez. L., Sentenza n. 14816 del 14/07/2005) ha poi affermato che occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore (di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere "gravi, precise e concordanti". (Cassazione civile, sez. lav., 15 novembre 2000, n. 14753).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha adeguatamente ottemperato al suddetto onere probatorio attraverso plurimi elementi presuntivi precisi e concordanti.

Da un esame degli atti e delle risultanze istruttorie va preliminarmente evidenziato che all'esito della disposta ctu grafica, il cui risultato non è stato contestato, può ritenersi accertato che le sottoscrizioni "Al.Ca.", apposte in calce ai documenti depositati dalla convenuta e relativi al distacco presso la Pr. srl di alcuni dipendenti della Confcommercio "sono apocrife poiché vergate da altra mano per imitazione da modello" (cfr. conclusioni della relazione del CTU).

A ciò si aggiunga che, dalla documentazione prodotta, si evince che l'approvazione del bilancio della Pro. è stata effettuata solo nel corso dell'assemblea tenutasi il giorno 8 luglio 2002, successiva al licenziamento del Ca. -avvenuto proprio in prossimità del periodo in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio - ed in assenza di quest'ultimo.

Nel corso della detta assemblea, inoltre, è stata dichiarata, altresì, la decadenza del Consiglio di amministrazione per le avvenute dimissioni dei consiglieri Mi. e Me., subito dopo riconfermati come facenti parte del nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non avrebbe più fatto parte il Ca.

Ulteriore elemento emergente dagli atti processuali a conferma delle tesi sostenuta dal ricorrente è che il licenziamento per cui è causa è stato disposto dal Presidente della Confcommercio, (con cui si ripete il ricorrente assume di aver avuto i contrasti che ne hanno determinato l'allontanamento), e solo successivamente ratificato dalla giunta esecutiva nel corso della seduta del 27 giugno 2002, laddove invece lo statuto (cfr. art. 29) attribuisce alla Giunta Esecutiva la competenza di assumere e licenziare il personale su proposta del Direttore Generale.

Per meglio dire qualora il licenziamento del Ca. fosse stato effettivamente sorretto dalle ragioni oggettive indicate dalla Federazione (su cui di seguito ci si soffermerà), è agevole presupporre che la detta scelta sarebbe stata ponderata ed assunta secondo le formalità di Statuto e non invero in forza di un provvedimento assunto direttamente dal Presidente e solo successivamente confermato dall'organo competente, procedura che avrebbe avuto ragion d'essere solo in presenza di una giusta causa idonea ad interrompere il rapporto con urgenza e senza alcun preavviso.

Ulteriori indici presuntivi della veridicità delle deduzioni di parte ricorrente vanno poi ravvisate nell'omessa ottemperanza da parte della convenuta all'ordine di esibizione disposto dal Giudice, con ordinanza resa all'udienza del 5 luglio 2007, omissione da cui, come per giurisprudenza costante della Cassazione, il giudice può trarre argomenti di prova.

Premesso infatti che, da una mera lettura del ricorso, sono facilmente intuibili le ragioni per cui il ricorrente ha avanzato la detta richiesta istruttoria, essendo le stesse chiaramente volte al fine di confermare e documentare la veridicità delle affermazioni dallo stesso rese in ordine ai contrasti insorti con il Presidente della Confcommercio - in tesi effettiva causa dell'atto risolutivo - nonché a costituire ulteriori elementi istruttori idonei a dar prova dello svolgimento delle dedotte mansioni superiori, va evidenziato coma la tardiva richiesta di revoca dell'ordine di esibizione, dopo una contrastante richiesta di rinvio per produrre la indicata documentazione, assume chiaro ed evidente significato di rifiuto ad adempiere, con le conseguenze già indicate, non avendo la convenuta dedotto alcun impedimento e nemmeno alcuna valida ragione giustificativa dell'omessa ottemperanza.

Secondo la Suprema Corte per altro (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 17076 del 27/08/2004) ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova. Tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrente.

Nella specie gli elementi sopra indicati, unitamente alla carenza di prova circa la sussistenza del giusto motivo oggettivo del licenziamento, su cui di seguito ci si soffermerà, appaiono idonei a ritenere il rifiuto da parte di Confcommercio dell'esibizione dei detti documenti e come ammesso il contenuto dei documenti richiamati dal ricorrente.

Particolare considerazione va in più posta nell'omessa esibizione in giudizio dei verbali dei consiglio di amministrazione della Pro. da cui può desumersi che effettivamente dagli stessi sarebbe emerso il rifiuto del Ca. di dar seguito ad alcune scelte imprenditoriali non condivise e di non approvare il bilancio dell'anno 2001 per le ragioni già esposte.

I plurimi elementi di prova determinano quindi il convincimento che, come dedotto in ricorso, il licenziamento oggetto di causa sia stato disposto in ritorsione al comportamento tenuto dal Ca. in relazione al suo rifiuto di avallare atti e comportamenti della Federazione ritenuti non rispondenti alla legge ed in particolare al rifiuto di approvare il bilancio della Pr. ed al contrasto in ordine al distacco di alcuni dipendenti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorrente ha compiutamente assolto all'onere di dimostrare la sussistenza di un motivo illecito alla base del provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte va adesso verificato se l'intento chiaramente punitivo del licenziamento, coesistesse o meno con la giustificazione addotta dalla federazione convenuta a fondamento dello stesso.

In ordine a quest'ultimo aspetto, evidenziato che come noto al datore di lavoro incombe l'onere di provare la sussistenza dei motivi addotti a giustificazione del licenziamento, va subito detto che la Confcommercio non ha compiutamente assolto all'onere sulla stessa incombente.

I motivi infatti posti dalla federazione a sostegno dell'impugnato licenziamento integrano in astratto un "giustificato motivo oggettivo" sicché va, in concreto, accertata la sussistenza delle dedotte ragioni inerenti l'attività produttiva di carattere economico/finanziario e della loro incidenza sulla posizione del lavoratore, oltre che la inutilizzabilità dello stesso con mansioni analoghe a quelle espletate.

Come infatti costantemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Sent. N. 7376/01, sez. L. n. 7717/03) il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa ed inoltre. (Cfr. in Ultimo Cass. Sez. L. sent. N. 21282 del 02/10/2006).

IL licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, inoltre, ai sensi dell'arT. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e non ad un mero incremento di profitti e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

Al datore di lavoro che abbia intimato il recesso per tali motivi incombe, pertanto, l'onere di provare sia il fatto oggettivo della soppressione del posto (o del reparto), sia la sopravvenuta impossibilità, nel senso di inutilizzabilità altrimenti, della prestazione del lavoratore che vi era addetto.

Nella specie né l'una né l'altra circostanza hanno, tuttavia, ricevuto il necessario supporto probatorio.

Il datore di lavoro ha proceduto al licenziamento del Ca. con la motivazione "la necessità di ridurre i costi ha motivato la ns. decisione, non potendo continuare a sostenere un onere economico di così rilevante entità (circa 80 milioni) per la Sua prestazione".

La federazione per provare il proprio assunto si è limitata a depositare in giudizio una "relazione sui bilanci Confcommercio dal 1997 al 2001", priva di firma e di cui non è possibile individuare il redattore, che comunque appare assolutamente inidonea allo scopo perché alquanto sintetica e scarna e dalla quale per altro emerge un trend ascendente tra il 2000 ed il 2001.

Inoltre, dalla documentazione depositata dal ricorrente ed in particolare dall'intervento del Presidente della Confcommercio all'Assemblea elettiva del 21 febbraio 2005 si evince di contro come lo stesso Presidente in quell'occasione avesse sottolineato come il quadriennio 2001/2004 avesse rappresentato quello in cui si era verificato il definitivo assestamento della federazione sotto l'aspetto patrimoniale, finanziario ed economico.

In particolare la federazione non ha quindi fornito alcuna prova (ad esempio attraverso il deposito dei bilanci) di aver dovuto fronteggiare una diminuzione dei ricavi sì da determinare la inutilizzabilità del lavoratore.

A fronte di tale carenza probatoria nessun particolare rilevo può infatti avere la circostanza che successivamente la federazione non abbia assunto nuovi dipendenti ovvero che le mansioni svolte dal Ca. siano state poi suddivise tra il Vice Direttore ed il Presidente (cfr. testimonianze).

Quanto sopra consente, quindi, di ritenere privo di giustificazione oggettiva il licenziamento intimato al Ca. e l'unico motivo del provvedimento datoriale va individuato nell'intento ritorsivo sopra evidenziato, sicché, il licenziamento irrogato al ricorrente va dichiarato nullo.

Alla declaratoria di nullità consegue, l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito nella misura commisurata alla retribuzione globale di fatto non percepita dalla data di illegittima risoluzione del rapporto sino all'effettiva reintegrazione, oltre gli interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali con la medesima decorrenza (argomentando ex artt. 1324 cod. civ., 3 e 4 L. n. 108/90; 15 e 18 statuto dei lavoratori), e ciò a prescindere dalla asserita natura di impresa di tendenza vantata da Confcommercio (cfr. per caso analogo Cass. sez. L., Sentenza n. 5832 del 16/06/1994 La particolare disciplina in tema di conseguenze del licenziamento illegittimo intimato da un'organizzazione di tendenza, prevista dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 - che ha escluso, anche nel caso di superamento del livello occupazionale fissato dall'art. 2 della legge cit., l'applicazione della tutela reale nell'ipotesi di recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto - non si applica nelle ipotesi di licenziamento ideologico nullo, in relazione al quale, a norma dell'art. 3 della legge cit., opera comunque la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro).

La illecita risoluzione del lavoro, ha altresì provocato al Ca. il danno alla salute dallo stesso dedotto.

In particolare come si evince dalla documentazione medica depositata in atti dal ricorrente (cfr. in specie certificato medico del 18.10.02) e dall'esito della consulenza medico legale (cfr. relazione in atti redatta dal CTU prof. Nu.Al.), non contestata dalle parti, a causa del licenziamento, indicato quale evento traumatico, il Ca. ha sviluppato una sindrome ansioso-depressiva che è perdurata per circa un anno (danno biologico temporaneo), necessitando di terapia farmacologica, con conseguenti disturbi psichici che si sono nel tempo attenuati fino al ripristino di una regolare vita lavorativa e relazionale.

In ordine alla liquidazione del detto danno, risarcibile in base ai principi generali della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), si ritiene che la stima in via equitativa possa essere ancorata ai criteri di liquidazione indicati dal DPR n. 1124 del 1965, art. 66 e 68 per la determinazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da calcolarsi per il periodo di un anno, e ridotta del 60%, stante la non particolare gravità della lesione subita dal ricorrente e della conseguente inabilità relativa.

Infine, vanno respinte tutte le altre domande ed in particolare quelle tendenti ad ottenere il risarcimento di ulteriori danni (morale, all'immagine, da mobbing), in ordine a cui il ricorrente non ha fornito alcuna prova.

La parziale reciproca soccombenza determina, infine, alla compensazione delle spese di lite tra le parti.

Si pongono definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, dichiara nullo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, ordina alla federazione Confecommercio convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di reintegrarlo nel posto di lavoro;

condanna, altresì, la convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore ricorrente versandogli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed assistenziali con la medesima decorrenza;

Condanna la Confcommercio a risarcire al ricorrente il danno biologico parziale di cui in parte motiva, che si liquida nella misura del 40% dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, di cui al DPR n. 1124 del 1965, art. 66 e 68 da calcolarsi per il periodo di un anno.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Pone a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del giudizio.

Così deciso in Palermo, il 7 febbraio 2008.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2008.

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