L'interruzione del servizio non sempre è punibile con il licenziamento

L'interruzione della regolarità o continuità del servizio o l'abbandono volontario dello stesso è sanzionabile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da quattro a dieci giorni e solo nel caso in cui il suddetto comportamento abbia comportato danni gravi per l'azienda o per i terzi è possibile procedere al licenziamento con preavviso, mentre deve sussistere un forte pregiudizio per l'ente o per i terzi, arrecato con comportamento doloso, perchè sia giustificato il licenziamento senza preavviso. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 20 marzo 2008, n. 7600)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PO. IT. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BE. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENO 21, presso lo studio dell'avvocato RIZZO Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4566/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/10/04 - R.G.N. 8381/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/01/08 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;

udito l'Avvocato FIORILLO;

udito l'Avvocato RIZZO;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex articolo 414 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Roma BE.Ma. conveniva in giudizio la s.p.a PO. IT. - alle cui dipendenze prestava lavoro in qualita' di "operatore di esercizio" con mansioni di recapito di corrispondenza - esponendo che: -) in data 6 febbraio 2000 gli era stato irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in relazione alle infrazioni contestategli con lettera del 19 dicembre 2000 asseritamente integrative della giusta causa di recesso; -) non sussisteva la proporzionalita' tra le infrazioni ascrittegli e la sanzione irrogata sia sotto il profilo oggettivo, sia comunque sotto il profilo psicologico, stante la contingente situazione familiare che lo aveva costretto a tenere comportamenti non conformi ai regolamenti e alla disciplina interna; chiedeva, pertanto l'annullamento del licenziamento e la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le relative conseguenze di ordine economico.

Si costituiva in giudizio la societa' convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

L'adito Giudice del lavoro - espletata l'istruttoria testimoniale - accoglieva il ricorso, e - su appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza impugnata, compensando le spese del grado.

Per quello che rileva in questa sede la Corte Territoriale ha osservato che "la societa' Po. It. si e' limitata a rimarcare, anche in appello, la gravita' insita nel volontario abbandono del servizio diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente, attribuendo a tale condotta valenza di giusta causa di recesso, con cio' omettendo di considerare la valutazione operata, in via generale ed astratta, dalle parti sociali che, nel prevedere la sanzione conservativa per tale genere di comportamento, hanno espresso una valutazione insindacabile da parte del datore di lavoro, ferma restando ovviamente la possibilita' da parte di quest'ultimo di dimostrare la gravita' del danno arrecato con il comportamento del proprio dipendente, onere non assolto nella fattispecie in esame".

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. PO. IT. propone appello affidato ad un unico complesso motivo.

L'intimato BE.Ma. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con l'unico motivo di ricorso la societa' ricorrente - denunciando "violazione della Legge n. 300 del 1970 articolo 7 dell'articolo 2118 cod. civ., e dell'articolo 1362 cod. civ., e segg., con riferimento agli articoli 30, 32 e 34 del c.c.n.l. applicato nonche' vizi di motivazione" - rileva criticamente che: a) "il Giudice di appello anziche' considerare la condotta del lavoratore nella sua interezza e di valutarne la gravita' sotto il profilo della sussistenza della giusta causa di recesso, ha valutato i vari episodi (tre diversi giorni) oggetto di contestazione singolarmente, pervenendo alla errata decisione che il contratto collettivo non prevederebbe per tali mancanze la sanzione del licenziamento"; b) "la nozione di giusta causa di licenziamento ha la sua fonte direttamente nella legge e, quindi, l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non gia' tassativa"; c) "l'interpretazione complessiva delle norme collettive non esclude il potere del datore di risolvere, nel caso di specie, il rapporto di lavoro in presenza dei comportamenti del BE. ".

2 - Il ricorso come dianzi proposto si appalesa infondato.

2/a - Anzitutto deve rilevarsi - con riferimento alla doglianza che la Corte di Appello di Roma, nel riferirsi alle ipotesi disciplinarmente previste dal contratto collettivo applicabile al rapporto lavorativo de quo per escludere l'esistenza della giusta causa nel licenziamento intimato al BE. per le infrazioni commesse, non abbia considerato che la nozione di "giusta causa" trae la sua fonte direttamente dalla legge e "l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non gia' tassativa" - che, se pure secondo la giurisprudenza di questa Corte e' stato ritenuto che la previsione di un'ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dalla stessa giurisprudenza e' stato precisato che resta comunque salva l'ipotesi in cui il trattamento contrattuale sia piu' favorevole al lavoratore, sicche' deve escludersi che il datore di lavoro possa irrogare un licenziamento per giusta causa secondo la nozione ex articolo 2119 cod. civ., qualora questo costituisca una sanzione piu' grave di quella prevista dal contratto collettivo rispetto ad una determinata infrazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5103/1991).

Per quanto concerne piu' specificamente le modalita' dell'accertamento della sussistenza, in concreto, della giusta causa, e' stato inoltre rimarcato che esso deve essere compiuto dal giudice del merito determinando in primo luogo, con riferimento alla norma del contratto collettivo, l'astratta nozione tecnico-giuridica del motivo posto alla base del licenziamento, e valutando, quindi, la proporzionalita' della sanzione adottata rispetto alla gravita' del fatto in concreto addebitato (Cass. n. 1697/1988).

2/b - Nella specie, la Corte Territoriale ha compiutamente valutato la parte disciplinare del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro in contestazione, rilevando la distinzione operata in detto contratto tra sanzioni di tipo conservativo ("sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non superiore a quattro giorni" e "sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni") e sanzioni di tipo estintivo ("licenziamento con preavviso" e "licenziamento senza preavviso") e che la massima sanzione disciplinare del "licenziamento senza preavviso" - irrogata al BE. - poteva essere applicata nelle specifiche ipotesi di "violazioni dolose di legge o regolamento o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'ente o ai terzi". Alla luce, pertanto, di un'interpretazione complessiva della normativa contrattuale, il Giudice di appello ha correttamente valutato che "l'interruzione della regolarita' o continuita' del servizio o l'abbandono volontario dello stesso e' sanzionabile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da quattro a dieci giorni e che solo nel caso in cui il suddetto comportamento abbia comportato danni gravi per l'azienda o per i terzi e' possibile procedere al licenziamento con preavviso, mentre deve sussistere un forte pregiudizio per l'ente o per i terzi, arrecato con comportamento doloso, perche' sia giustificato il licenziamento senza preavviso"; in particolare, ha rimarcato che "nel caso di specie la societa' appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha in alcun modo provato l'esistenza, ne' l'entita' del danno che sarebbe stato arrecato dal comportamento inadempiente tenuto dal proprio dipendente, per cui, in difetto di tale prova, non puo' che ricondursi la violazione nella meno grave fattispecie sanzionata con la sospensione dal servizio da quattro a dieci giorni per interruzione della regolarita' o continuita' del servizio o l'abbandono volontario dello stesso"; considerando, altresi', che "e' ben vero che la violazione risulta essere stata commessa piu' volte, ma altresi' vero che, in considerazione dei buoni precedenti lavorativi, anch'essi suscettibili di valutazione, ben avrebbe potuto la societa', in un giudizio di bilanciamento, irrogare la sanzione conservativa, pur nei limiti massimi consentiti". La Corte di Appello e', quindi, pervenuta alla decisione di declaratoria di illegittimita' del licenziamento de quo mediante un adeguato e corretto percorso motivazionale che, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, resta incensurabile in sede di illegittimita' (ex plurimis, Cass. n. 19270/2006).

Nella cennata decisione appare evidente come il Giudice di appello abbia esattamente tenuto conto della specificazione in senso accentuativo della tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'articolo 1455 cod. civ. (cfr. Cass. n. 6353/2005).

2/c - In merito, poi, alle doglianze della ricorrente sul punto dell'interpretazione del contratto collettivo come dianzi data dalla Corte Territoriale, si rileva che l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro e' riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione (anteriormente, peraltro, alla nuova formulazione dell'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3), ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si e' realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorieta' del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000) - come inammissibilmente ha fatto la societa' ricorrente con il motivo in esame.

2/d - In relazione, inoltre, alle censure altrimenti alla valutazione delle risultanze probatorie (specificamente per non avere tenuto conto della deposizione del teste AL.), si rileva che il giudice del merito - nella cennata valutazione - e' libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu' attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruita' della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un' esplicita confutazione degli elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purche' risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati.

Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruita' o illogicita' della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, e' necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo della decisivita' della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (nella specie non avvenuta) - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisivita' della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005).

2/e - Con riferimento, infine alle censure concernenti i vizi di motivazione che inficerebbero la sentenza impugnata, vale sintetim precisare - in linea generale con riferimento ai criteri che debbono informare la valutazione di denunciati vizi di motivazione - che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, puo' riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia', invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformita' rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarita' queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e' necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto la Corte di appello di Roma - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Pervero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" (la cui valutazione e' anch'essa incensurabile in sede di legittimita' alla stregua di quanto ritenuto con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)) - e, in particolare, non vi si puo' opporre un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalita' di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di Cassazione.

Infatti, nel controllo in sede di legittimita' della adeguatezza della motivazione del giudizio contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza e' invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bonta' e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza e' valida. Tale rilievo non esclude la necessita' che dalla motivazione (alla luce del disposto dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, pero', che la verifica compiuta al riguardo puo' concernere la legittimita' della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioe', non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in Cassazione. (Cass. n. 326/1996) : connotazione questa che non contraddistingue la sentenza impugnata che - giova ribadire - e' pervenuta ad una corretta decisione mediante una motivazione immune da vizi logico-giuridici.

3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. PO. IT. deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi - in relazione a quanto dianzi rilevato al termine del "capo 2/e" - per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa la spese del giudizio Cassazione.



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