L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione

L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale il lavoratore abbia optato, non già con la semplice dichiarazione di questi di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione. Consegue che il risarcimento del danno va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità, e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile,
Sentenza del 4 settembre 2009, n. 19244)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PO. IT. SPA in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali della Societa', elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la Direzione Affari Legali di Po. It. , rappresentata e difesa dall'avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. FR. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MINCIO 2, presso lo studio dell'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato BERGIANTI NICOLA, giusta procura speciale ad litem per atto notaio Lucia Peresson di Udine, in data 6.6.2007, n. rep. 152 52, che viene allegata in atti;

- resistente -

avverso la sentenza n. 168/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE del 24.11.05, depositata l'11/02/2006;

udito per il resistente l'Avvocato Giuseppe Santese (per delega avv. Nicola Bergianti) che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che conferma le conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Po. It. ricorre per Cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 168/2005 in data 11.2.2006 che, accogliendo l'appello, ha condannato Po. It. s.p.a. al pagamento della somma di euro 15.195,30 a titolo di risarcimento danni per l'illegittimo licenziamento irrogato al dipendente Co. Fr. che, reintegrato nel posto di lavoro con sentenza, aveva optato per le quindici mensilita'.

L'intimato si e' costituito con sola procura al difensore (che ha partecipato alla discussione orale).

Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 2 (vecchio testo), il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, il rigetto per manifesta infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione da risolvere e' se - in ipotesi di condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 18 Statuto dei Lavoratori, e di esercizio dell'opzione per le quindici mensilita' da parte del lavoratore reintegrato - dette retribuzioni siano dovute fino alla data della richiesta del lavoratore o fino alla data del pagamento dell'indennita'.

La Corte d'appello di Trieste, richiamando Cass. n. 12514/03, ha optato per la seconda soluzione. Po. con il ricorso in esame invoca la prima, osservando che con l'esercizio dell'opzione il lavoratore mostra di non voler piu' rendere la prestazione e che pertanto in quel momento il rapporto di lavoro si risolve, non potendo certamente proseguire per una ipotetica volonta' contraria del datore di lavoro.

Il ricorso e' manifestamente infondato, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione, per la quale il lavoratore abbia optato, non gia' con la semplice dichiarazione di questi di scegliere detta indennita' in luogo della reintegrazione.

Consegue che il risarcimento del danno va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennita', e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta (Cass. n. 12514/03, citata dalla sentenza impugnata; conf. Cass. n. 10326/2000, n. 3380/2003, n. 6342/2009).

Peraltro, questa interpretazione e' conforme a quanto ritenuto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 81 del 1992, secondo cui "il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione di recesso, bensi' solo al momento e per effetto del pagamento dell'indennita' sostitutiva".

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente alle spese, in euro 30,00 per esborsi e in euro 1.000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.

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