L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato

L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, che grava sul datore di lavoro, a norma dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione di opzione proveniente da quest'ultimo. Ne consegue la permanenza dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, posto che l'art. 18, co. 5°, st. lav. attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal co. 4°, e che il diritto a far valere, quale titolo esecutivo, la sentenza che, nel disporre la reintegrazione, attribuisce a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione, sino a quando il datore di lavoro non abbia eseguito la suddetta prestazione.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 marzo 2009, n. 6342



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

Dott. MELLIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SA. MA. TE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCHIN ROMEO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TO. AD. , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DE TINA FLAVIANO, DE MONTE DONATA giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 123/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/10/2005 R.G.N. 69/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO' GIUSEPPE;

udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 20.3.2003 il Tribunale di Pordenone, in parziale accoglimento delle domande proposte da To. Ad. , dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimatole dalla Sa. Ma. Te. spa, alle cui dipendenze la stessa aveva lavorato, con la qualifica di impiegata, e con successiva sentenza definitiva del 17.7.2003, condannava la societa' resistente al risarcimento del danno in favore della To. , commisurandolo alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'esercizio dell'opzione di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, nella misura di euro 112.517,13.

Proposta impugnazione da entrambe le parti, la Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 22.9/28.10.2005, confermava la sentenza di prime cure, rigettando sia l'appello principale che quello incidentale.

Osservava in sintesi la Corte che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto inefficace il licenziamento impugnato per violazione dei requisiti della comunicazione concernente i criteri di scelta dei lavoratori posti in mobilita', essendo rimasti del tutto incerti i criteri applicati con riferimento al complesso dei dipendenti dell'azienda, e non solo di quelli interessati al licenziamento; che correttamente non era stato computata nell'aliunde perceptum l'indennita' di mobilita', in quanto erogata da un soggetto terzo, che era l'unico legittimato al recupero; che ben a ragione si era riconosciuto in favore della ricorrente il diritto a percepire le retribuzioni maturate sino alla data del pagamento dell'indennita' sostitutiva, trattandosi di obbligazione che viene ad estinguersi solo con il pagamento e non con la semplice dichiarazione di scelta; che, infine, aveva carattere di novita' la censura relativa al riconoscimento, ai fini della quantificazione del danno, dell'indennita' per ferie non godute, trattandosi di questione che era rimasta incontroversa in primo grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Sa. Ma. Te. spa con quattro motivi.

Resiste con controricorso To. Ad. . Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, e articolo 5 comma 3, nonche' insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare osserva che, con la trasmissione delle schede informative relative a tutto il personale posto in mobilita', aveva ottemperato a quanto prescritto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, e che non si poneva alcun problema in punto di difficolta' o insufficienza della relativa valutazione comparativa e che, comunque, erano state dimostrate le ragioni tecniche ed organizzative che avevano portato alla soppressione dello specifico posto coperto dalla lavoratrice, la quale, peraltro, non era legittimata a rilevare meri vizi formali di una comunicazione rivolta a soggetti terzi (quali le organizzazioni sindacali e l'Agenzia dell'impiego), ben potendo richiedere, in sede giudiziaria, la verifica della correttezza della scelta operata dall'azienda.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 1225 c.c., della Legge n. 300 del 1979, articolo 18, della Legge n. 223 del 1991, articolo 7, nonche' insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che la corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'indennita' di mobilita', pur avendo la funzione di integrare la mancanza di redditi del lavoratore, non puo' essere computata nell'aliunde perceptum.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, osservando come la stessa abbia riconosciuto le retribuzioni maturate sino all'effettivo pagamento dell'indennita' sostitutiva, pur non ravvisandosi ragioni logiche e giuridiche per ritenere che, nonostante l'esercizio dell'opzione, il rapporto di lavoro debba continuare perdurare sino all'adempimento dell'obbligazione. Con l'ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 116, 416, 420 e 437 c.p.p., nonche' alla Legge n. 300 del 1970, articolo 1, e all'articolo 2099 c.c., la ricorrente si duole che, ai fini della determinazione del risarcimento del danno conseguente all'illegittimita' del licenziamento, si sia tenuto conto dell'indennita' per ferie non godute, pur non potendosi ricomprendere nella garanzia retributiva connessa alla continuita' giuridica del rapporto quei compensi che presuppongono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e facendosi erronea applicazione del principio di non contestazione, che risulta riferibile solo a circostanze di fatto, e non anche di diritto.

Il primo motivo e' infondato.

La sentenza impugnata ha, in realta', fatto corretta applicazione, con riferimento ai requisiti della comunicazione prevista dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, del principio per cui il contenuto precettivo della norma, che prevede l'obbligo di indicare puntualmente le modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire agli stessi, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti, non puo' ritenersi soddisfatto dalla mera trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dalla comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, per la ineludibile necessita' di verificare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, quindi, nel caso in cui il numero dei dipendenti sia superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare, in modo da consentire al singolo dipendente, anche quando il criterio prescelto sia unico, di percepire con chiarezza perche' lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilita' o del licenziamento collettivo (cfr. ad es. Cass. n. 15377/2004; Cass. n. 16805/2003).

La valutazione operata dal Giudice di merito circa l'inadeguatezza, sotto questo profilo, della comunicazione, al fine di verificare l'infungibilita' della posizione della resistente rispetto a quella degli altri dipendenti interessati dalla procedura di ristrutturazione, resta esente, pertanto, da alcuna censura.

Non senza osservare, per il resto, che costituisce ius receptum che la violazione degli oneri di procedura per la dichiarazione di mobilita' previsti dalla Legge n. 223 del 1991 (ivi compresa la comunicazione agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 9) ha effetti lesivi anche dei diritti individuali, essendo le relative prescrizioni finalizzate alla tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma pure di quelli individuali dei lavoratori coinvolti (cfr SU n. 302/2000; SU n. 419/2000; e successivamente ad es. Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 880/2005; Cass. n. 13 876/2007).

Anche il secondo motivo e' infondato.

Per come, infatti, ha reiteratamente precisato questa Suprema Corte, le indennita' previdenziali non possono essere detratte, a titolo di aliunde perceptum, dal risarcimento dovuto al lavoratore a seguito del licenziamento illegittimo intimato dal datore di lavoro, deponendo in tal senso sia la diversita' dei titoli di erogazione che dei soggetti obbligati (cfr. ad es. Cass. n. 18687/2006; Cass. n. 18137/2006; Cass. n. 2928/2005; Cass. n. 3904/2002).

E tale conclusioni valgono anche per l'indennita' di mobilita', che costituisce una indennita' (sostitutiva del trattamento) di disoccupazione, erogata per finalita' di assistenza e di solidarieta' sociale da un ente pubblico, che e' l'unico legittimato a chiederla in restituzione, e che non puo' essere vanificata sulla base del distinto piano del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro, nonostante l'annullamento dell'atto di recesso, di avvantaggiarsi, quantomeno indirettamente, di misure di sostegno poste a tutela del lavoratore.

Fermo restando - per come giova ribadire - il potere per l'ente pubblico, una volta accertata l'illegittimita' del recesso, di valutare le conseguenze derivanti dal venir meno dei presupposti dell'erogazione, ma sulla base di una valutazione legale che si differenzia nettamente dal diritto di credito del datore di lavoro per eventuali fatti riduttivi della sua obbligazione risarcitoria, non potendosi riconoscere alcuna interferenza fra tale obbligo risarcitorio, il vantaggio patrimoniale conseguito dal lavoratore per effetto dell'erogazione pubblica e l'esclusiva legittimazione dell'ente erogatore in relazione agli eventuali, connessi obblighi restitutori. Non meritevole di accoglimento e' pure il terzo motivo. Secondo, infatti, l'unanime giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, che grava sul datore di lavoro, a norma dell'articolo 18 SL, si estingue soltanto con il pagamento dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione, prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non gia' con la semplice dichiarazione di opzione proveniente da quest'ultimo. Ne consegue la permanenza dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, posto che il cit. articolo 18, comma, attribuisce al lavoratore la facolta' di optare per l'indennita' sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto dal comma 4, e che il diritto a far valere, quale titolo esecutivo, la sentenza che, nel disporre la reintegrazione, attribuisce a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non vien meno per effetto della dichiarazione di opzione, sino a quando il datore di lavoro non abbia eseguito la suddetta prestazione (v. per tutte ad es. Cass. n. 12514/2003).

Non ignora certo questa Corte come permangano nella giurisprudenza di merito, nonostante il costante indirizzo seguito dai Giudici di legittimita', orientamenti interpretativi di segno contrario, volti ad affermare l'estinzione del rapporto di lavoro per effetto della mera comunicazione dell'opzione per l'indennita' sostitutiva, in considerazione della rilevanza che assumerebbe la manifestazione di volonta' del lavoratore intesa alla risoluzione del rapporto.

Ma trascurando di considerare, se non altro, che il diritto al risarcimento del danno e' conseguenza preminente dell'accertamento di illegittimita' del recesso (e solo, in via mediata, dell'ordine di reintegrazione) e che lo stesso e' destinato a trovare un limite solo nella ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro o in un diverso comportamento ritenuto per volonta' di legge egualmente satisfattivo, quale appunto l'adempimento dell'obbligazione indennitaria per cui ha fatto opzione il lavoratore, in coerenza, con il carattere di effettivita' che, nel nostro ordinamento, rivestono i rimedi contro il licenziamenti illegittimi.

E, comunque, e sotto altro aspetto, che non vi e' ragione alcuna per ritenere che un adeguato bilanciamento degli interessi impliciti nella configurazione dell'indennita' risarcitoria come obbligazione con facolta' alternativa dal lato del creditore porti ad escludere che il legislatore non abbia inteso assegnare rilevanza, con il permanere dell'obbligazione risarcitoria, all'interesse di quest'ultimo all'esatto adempimento della prestazione prescelta, tenuto conto che la facolta' di scelta e', in ogni caso, volta a garantire, anche se in forme alternative, la tutela del rapporto di lavoro, secondo le esigenze proprie del regime di diritto speciale nel quale si inserisce.

A maggior ragione se si conviene che la norma in esame, a prescindere dalla sua riconduzione negli schemi del diritto comune, introduce in termini sostanziali una nuova ipotesi di estinzione legale del rapporto di lavoro, che (analogamente a quanto avviene per l'ipotesi prevista nel secondo periodo dello stesso comma 5), coerentemente si articola in una sequenza procedimentale complessa, fondata su una dichiarazione impegnativa del lavoratore e sul pagamento dell'indennizzo legale da parte del datore di lavoro, fermo restando l'interinale permanenza dell'obbligo risarcitorio.

Infondato e', infine, anche l'ultimo motivo.

Con accertamento di fatto correttamente motivato, e pertanto in questa sede insindacabile, la corte di merito ha, infatti, rilevato che i conteggi posti a base della domanda non solo non erano stati contestati, in primo grado, dalla societa' resistente, ma anzi erano stati dalla stessa condivisi, per cui le censure svolte solo in grado di appello, in quanto nuove, non potevano essere prese in considerazione dal Giudice dell'impugnazione, non rappresentando un tema di decisione controverso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al rimborso delle spese che liquida in euro 30,00, oltre ad euro 2.000,00, per onorario, spese generali, IVA e CPA.
 

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