La corresponsione di prestazioni in natura (quali l'offerta di pranzi di lavoro) in luogo della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario deve essere accetttata dal lavoratore

Se il datore di lavoro corrisponde in aggiunta alla retribuzione per il lavoro straordinario anche delle prestazioni in natura (come l’offerta di un pranzo di lavoro) e se manca una manifesta volontà delle parti, il lavoro straordinario deve comunque essere corrisposto e non può essere compensato con il valore dei pasti.(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3317 del 12 febbraio 2008)



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Svolgimento del processo
Con ricorso, ritualmente depositato, la S.n.c. Lo Spiedone proponeva appello contro la
sentenza del Tribunale di Pescara del 20.11.2002, con la quale era stata condannata a
pagare all'ex dipendente Giuliana Di Sivestre, a titolo di compenso per lavoro straordinario
ed accessori, l'importo di Euro 15.896,42.
L'appellante deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la nullità del .contratto
di formazione e lavoro stipulato con la dipendente e lamentava inoltre che il giudice di primo
grado non avesse applicato il R.D. n. 2657/1923 riguardante le prestazioni discontinue né
avesse tenuto conto delle prestazioni in natura erogate a favore della lavoratrice.
All'esito la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 356 del 2004 in accoglimento
dell'appello ed in riforma della decisione di primo grado ha rigettato le domande proposte
dalla Di Silvestre.
La Corte territoriale ha ritenuto che dall'istruttoria espletata fosse stato provato che la
datrice di lavoro, oltre a corrispondere la retribuzione in denaro, avesse erogato prestazioni
in natura, consistenti nei cibi necessari per la consumazione della colazione e del pranzo.
Tali prestazioni in natura, ad avviso del giudice di appello, venivano stimate in almeno
200.000 lire mensili e, considerati i periodi di lavoro settimanali e mensili, detto importo
compensava quanto dovuto alla lavoratrice per il lavoro straordinario.
La Di Silvestre ricorre per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex
art. 378 c.p.c. La S.n.c. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.,
trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con l'unico motivo la difesa della ricorrente principale deduce violazione e falsa
applicazione dei principi generali e delle norme di diritto in materia di retribuzione del lavoro
straordinario, di applicazione di clausole d'uso ed usi negoziali (artt. 2108 e 1340 Cod. Civ.),
nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti
o rilevabili d'ufficio. Il tutto in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5. La ricorrente principale
lamenta in particolare che il giudice di appello abbia, in primo luogo, disatteso
l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le erogazioni da parte del datore di lavoro
di prestazioni in natura fanno parte della retribuzione e, se effettuate in modo continuativo a
favore della generalità dei dipendenti, assumono la natura di emolumento dovuto per uso
aziendale.
Ciò premesso, la Di Silvestre sostiene che il giudice di merito non avrebbe potuto in nessun
caso compensare le prestazioni in natura con il lavoro straordinario, dovendosi ammettere in
caso contrario che essa ricorrente svolgesse lavoro straordinario ogni giorno per pagarsi la
consumazione dei pasti, ipotesi assurda che dimostrerebbe l'infondatezza della decisione.
La stessa ricorrente aggiunge come evidente difetto di motivazione, in cui sarebbe incorsa la
Corte territoriale, il fatto di avere valutato il costo complessivo dei pasti consumati in £
8.000 - 10000 al giorno, laddove la convenzione per la fornitura di vitto e alloggio per
pubblici esercizi prevedeva che il valore del pasto fornito fosse di £ 125 per la prima
colazione e di £ 500 per il pranzo.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti ed in base alle considerazioni che seguono.
Costituisce punto pacifico e non controverso tra le parti, come già detto, che la datrice di
lavoro, oltre che corrispondere la retribuzione in denaro, erogava alcune prestazioni in
natura, consistenti nel fornire i cibi necessari per la consumazione della colazione e del
pranzo.
Orbene in presenza di questo fatto, attributivo senz'altro di un trattamento più favorevole
alla lavoratrice, la Corte territoriale ha ritenuto con valutazione non adeguata che il valore
dei pasti erogati compensasse lo straordinario effettuato dalla stessa lavoratrice, non
essendo emersa una specifica ed univoca volontà delle parti in tal senso.
3. Da parte sua la società nel ricorso incidentale contesta al giudice di appello di avere
omesso di rilevare che difettava agli atti la prova, di cui era onerata la ricorrente, circa
l'adesione di entrambe le parti alle associazioni sindacali che avevano stipulato il contratto
postcorporativo a natura privatistica, cui rinviava l'accordo intervenuto tra le parti
medesime.
Tale censura è generica e non merita di essere condivisa, richiamandosi alla disciplina
contrattuale e collettiva, senza riportarne e trascriverne il contenuto, e ciò in violazione del
principio di autosufficienza, cui è improntato il ricorso di cassazione. La stessa società
lamenta, poi, che la sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione le norme di cui
al RD n. 2657 del 1923, riguardanti le occupazioni discontinue, alle quali non si applica la
limitazione di lavoro delle 8 ore giornaliere e delle 48 settimanali, pur essendo compresa
nella elencazione contenuta nella relativa tabella la mansione del personale di servizio e di
cucina.
La doglianza, così formulata, può essere interpretata nel senso della contestazione della
sentenza impugnata, per avere omesso di valutare l'effettivo orario di lavoro e l'entità dello
straordinario prestato dalla Di Silvestre, ed entro tali limiti merita essere accolta.
Nessun rilievo assume il riferimento, effettuato dalla controricorrente, ad altra sentenza del
Tribunale di Pescara intervenuta in altro giudizio, cui la Di Silvestre era estranea.
4. In conclusione il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno accolti e per l'effetto la
sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà a
nuovo esame della causa entro i limiti fissati in precedenza accertando: a) se sia stata o
meno manifestata volontà delle parti ai fini della compensazione del valore dei pasti con lo
straordinario; b) l'effettivo orario di lavoro e l'entità dello stesso straordinario. Il giudice di
rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione ex art. 385 - ultimo commac.
p.c.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
Appello di Ancona.

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