La falsa attestazione di presenza sul luogo di lavoro non sempre giustifica il licenziamento

Con sentenza n. 9414 del 20 aprile 2007, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, è tornata a pronunciarsi in tema di legittimità o meno del licenziamento del lavoratore che attesti falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro. Nella fattispecie ha rigettato il ricorso del datore di lavoro avverso la pronuncia della corte territoriale che, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento sull’assunto che doveva ritenersi escluso che la condotta tenuta dal lavoratore fosse idonea a far venire meno la base fiduciaria del rapporto. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente accertato la sussistenza della violazione contestata ma, in considerazione del notevole impegno lavorativo espletato nella successiva giornata di lavoro, ha ritenuto che l’illecito, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, non fosse tale da compromettere in modo grave il necessario livello di fiducia esigibile da chi ricopriva il delicato incarico di preposto ad una filiale dell’azienda; non meritasse, quindi, la massima sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

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