La lettera di licenziamentio è valida anche se non sottoscritta dal datore di lavoro

La scrittura d'intimazione del licenziamento, di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 2, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante. Tuttavia - in considerazione dell'attenuazione del rigore in materia di sottoscrizione, talvolta risultante dal codice civile (articolo 602, secondo comma) e talvolta dalla giurisprudenza (vedi Cass. n. 13103/1996, n. 2826/2000, n. 4921/2006, n. 13548/2006, in tema di conclusione del contratto con scrittura richiesta anche ad substantiam) - puo' considerarsi valido un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell'intestazione ed in calce la denominazione dell'impresa ed il nome del titolare, trasmessa con raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con riguardo al contenuto e non alla forma. Pertanto e' legittima la sentenza di merito che connette alla mancanza del l giusto motivo la tutela obbligatoria di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 8, e non ritiene la nullita' del licenziamento e la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 marzo 2010, n. 7044



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VE. AN. MA. CH. PE. , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato DE BERARDINIS DANIELA, rappresentate e difese dall'avvocato SANTORO MARIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

WA. PI. MA. , ex titolare della Ditta LE.PI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5571/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2005 R.G.N. 3624/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato DE BERNARDINIS DANIELA per delega SANTORO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14 novembre 2001 al Tribunale di Civitavecchia Ve. An. Ma. e Ch. Pe. convenivano in giudizio Wa. Pi. Ma. , ex titolare della ditta LE.PI., ed esponevano: di essere state dipendenti della convenuta con mansioni di addette alla pulizia di 5 livello e di aver svolto la propria attivita' presso alcuni plessi scolastici di (OMESSO); di essere state licenziate con comunicazione del 1 giugno 2001 per cessazione dell'appalto; di ritenere illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro; di vantare crediti per differenze retributive. Tanto premesso chiedevano al giudice adito di dichiarare illegittimo o inefficace il licenziamento, di ordinare la loro reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di legge e di condannare la convenuta al pagamento delle somme riportate nei conteggi allegati.

Nella contumacia della convenuta il Tribunale, con sentenza dell'11 aprile 2003, dichiarava inefficaci i licenziamenti, perche' intimati con lettera non sottoscritta dal datore di lavoro, e condannava la Wa. al pagamento delle retribuzioni dal 1 giugno 2001.

Proponeva appello la sig.ra Wa. e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 14 ottobre 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato a Ch. Pe. e Ve. An. Ma. e condannava l'appellante a riassumere le stesse entro tre giorni ovvero a risarcire il danno in misura pari a quattro mensilita'; condannava la Ch. a restituire alla Wa. la somma di euro 8.205,86 oltre interessi; condannava la Ve. a restituire alla Wa. la somma di euro 7.645,59 oltre interessi.

La Corte territoriale osservava in motivazione: che il licenziamento era giustificato dalla cessazione dell'appalto di pulizie e quindi dalla soppressione del posto di lavoro, ma che era comunque illegittimo perche' la Wa. non aveva provato l'impossibilita' di adibire le due lavorataci in analoghe mansioni; che la pronuncia di primo grado andava riformata nella parte in cui aveva statuito l'inefficacia, e non l'illegittimita', del licenziamento sul presupposto della oralita' del recesso, per non essere la lettera di licenziamento sottoscritta dal datore di lavoro; che le lettere di licenziamento, recanti nell'intestazione ed in calce il nome della ditta e della sua titolare, erano inequivocabilmente riferibili alla Wa. e quindi avevano utilmente raggiunto lo scopo cui erano destinate; che i licenziamenti dovevano pertanto ritenersi illegittimi per la mancanza di giustificato motivo con la conseguenza della condanna del datore di lavoro alla riassunzione o al risarcimento nella misura di quattro mensilita' prevista dalla Legge n. 604 del 1966, articolo 8; che di conseguenza Ch. e Ve. doveva essere condannate alla restituzione delle maggiori somme percepite a titolo di mensilita' non corrisposte.

Per la cassazione di tale sentenza le sig.re Ch. e Ve. hanno proposto ricorso con tre motivi.

Wa. Pi. Ma. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 2 e 8, degli articoli 2702 e 2118 c.c. e della Legge n. 108 del 1990, articolo 1, e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto efficaci i licenziamenti benche' intimati con lettera priva di sottoscrizione del datore di lavoro. Le ricorrenti al riguardo rilevano che la forma scritta del licenziamento, richiesta ad substantiam dalla legge, richiede che l'atto sia sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante a norma dell'articolo 2702 c.c., a nulla rilevando che i lavoratori abbiano avuto conoscenza del recesso con mezzi diversi. Ne consegue che il licenziamento privo della sottoscrizione del datore di lavoro e' equiparabile al licenziamento orale e non e' idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, sicche' il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli articoli 132, 345 e 115 c.p.c. dell'articolo 2126 c.c. e dell'articolo 118 disp att. c.p.c., nonche' insufficiente motivazione, e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato le lavorataci a restituire al datore di lavoro le retribuzioni percepite in conseguenza della sentenza di primo grado.

Le ricorrenti al riguardo rilevano che la Wa. non ha fornito alcuna prova dei pagamenti effettuati a favore delle due lavoratrici in esecuzione della sentenza di primo grado. Osservano che tale prova non puo' desumersi dall'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, ha assegnato in pagamento a Ch. e Ve. determinate somme "a parziale soddisfo del credito vantato", in quanto il credito complessivo azionato dalle lavoratrici era dovuto a vari titoli, non solo alle retribuzioni successive al licenziamento.

Lamentano che la Corte di Appello abbia ammesso l'appellante a produrre tardivamente in secondo grado la documentazione relativa a tale assegnazione.

Rilevano che in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'ordine di reintegrazione, l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni si fonda sulla ininterrotta continuita' del rapporto di lavoro, con la correlativa equiparazione tra utilizzazione effettiva ed utilizzabilita' delle energie lavorative, stante la disponibilita' del lavoratore a prestarle, motivo per cui la riforma in appello della sentenza di primo grado non incide sul diritto alle retribuzioni maturate e percepite.

Lamentano infine che il giudice di appello ha del tutto omesso di spiegare le ragioni per le quali riteneva di dover disattendere i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimita' sulla ammissibilita' di nuove prove in appello e sulla ripetizione delle retribuzioni percepite dai lavoratori.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2099 e 2120 c.c. e articolo 336 c.p.c. e lamentano che la sentenza impugnata ha omesso di liquidare in favore delle due lavoratrici il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell'indennita' di preavviso, gia' richiesti con il ricorso introduttivo e non liquidate dal giudice di primo grado sul presupposto della inefficacia del licenziamento e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il primo motivo di ricorso non puo' essere condiviso. La scrittura d'intimazione del licenziamento, di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 8, e non ritiene la nullita' del licenziamento e la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Da cio' consegue la infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto del tutto correttamente la Corte di Appello ha condannato le due lavoratrici a restituire alla Wa. quanto percepito, in forza della sentenza di primo grado, per retribuzioni mensili oltre le quattro mensilita' stabilite dal giudice di appello a titolo di risarcimento danni a norma dell'articolo 8 cit..

A escludere tale obbligo di restituzione non valgono i rilievi formulati dalle attuali ricorrenti ove si consideri: a) che le ricorrenti, in base al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, hanno eseguito il pignoramento di crediti della Wa. presso il terzo debitore ed hanno ottenuto dal giudice dell'esecuzione l'assegnazione delle somme pignorate, ragione per cui sono tenute a restituire quanto percepito in piu', secondo i calcoli fatti dalla Wa. nell'atto di appello e non contestati in modo specifico dalle appellate nella memoria di costituzione in secondo grado, come rilevato dal giudice di appello; b) che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione idi assegnazione dei crediti pignorati al terzo debitore poteva legittimamente essere prodotta nel giudizio di appello a norma dell'articolo 345 c.p.c., comma 3, alla luce della interpretazione datane dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8202/2005, trattandosi di documento formato dopo il giudizio di primo grado; c) che la questione della irripetibilita' ex articolo 2126 c.c., delle somme corrisposte alle ricorrenti a titolo di retribuzione fino alla sentenza di appello, in base alla asserita equiparazione della astratta utilizzabilita' della prestazione lavorativa con l'effettiva utilizzazione, sul presupposto della prova della messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del dipendente, costituisce questione nuova proposta per la prima volta in sede di legittimita' e quindi inammissibile, in quanto involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (vedi Cass. n. 10437/2006, n. 2855/2005).

Infondato, infine, e' anche il terzo motivo di ricorso. Le attuali ricorrenti, vincitrici in primo grado, non erano tenute a proporre appello incidentale per far valere le domande di pagamento del TFR e dell'indennita' sostituiva del preavviso, non esaminate dal primo giudice perche' assorbite, ma erano comunque tenute a riproporre tali domande in appello (Sez. Un. 12067/2007, Cass. n. 13082/2007, n. 18691/2007).

Nella memoria di costituzione in appello le attuali ricorrenti, mentre nella parte narrativa hanno esposto il complesso delle domande proposte al giudice di primo grado, nella parte conclusiva non hanno riproposto al giudice di appello le domande in questione. Va rilevato, inoltre, che le appellate non hanno contestato i conteggi effettuati dalla Wa. nell'atto di appello, in cui si specificavano le somme complessive corrisposte alle due lavoratici in base alla sentenza di primo grado, l'importo delle quattro retribuzioni spettanti a titolo di risarcimento danni, le somme dovute dall'appellante "per titoli diversi", nonche' le somme che le due appellate erano tenute a restituire (il corrispondente passo dell'atto di appello e' stato trascritto in ricorso dalle attuali ricorrenti). Di conseguenza il giudice di appello non era tenuto ad esaminare e decidere questioni non sottoposte al suo esame dalle parti.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 20,00 per esborsi ed in euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

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