La mancanza dell'obbligo di comunicare l'assenza dal lavoro non è sufficiente ad escludere la natura subordinata del rapporto

La mancanza dell'obbligo di comunicare l'assenza dal lavoro, in un contesto fatto da significativi e concordanti indizi idonei a comprovare la natura subordinata del rapporto instaurato col datore, non è sufficiente ad escludere la natura del rapporto. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 marzo 2009, n. 6345)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 16811/2005 proposto da:

RA. -. RA. IT. S.P.A., quale successore a titolo universale della Ra. Ra. It. - Societa' per Azioni, a seguito della fusione per incorporazione di quest'ultima in Ra. Holding Societa' per Azioni, con contestuale mutamento di denominazione dell'incorporante, come sopra, in RA. Ra. it. Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. FA. , PA. IS. nella loro qualita' di eredi di PA. VI. in PA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 15407/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2004 R.G.N. 110929/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO' GIUSEPPE;

udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO, per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31.3.1994 PA. Vi. St. adiva il Pretore del lavoro di Roma esponendo che aveva lavorato sin dal (OMESSO) come traduttrice ed annunciatrice in lingua bulgara presso la RA. spa, prestando servizio dalle ore (OMESSO) durante l'ora solare e dalle (OMESSO) durante l'ora legale in tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per la domenica e il lunedi'; che tale attivita' era svolta presso i locali della RA. e con organizzazione dei mezzi necessari forniti dalla stessa; che le mansioni espletate consistevano nella traduzione in lingua bulgara di un notiziario giornaliero predisposto dalla redazione e nella successiva lettura in diretta, al microfono, all'ora stabilita per la messa in onda; che aveva l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro stabilito e di avvertire in caso di assenza; che era stata retribuita a cadenze fisse e con importi di ammontare predeterminato.

Chiedeva, pertanto, di accertarsi la natura subordinata della prestazione svolta in favore della societa' intimata.

Costituitasi quest'ultima ed espletata l'istruttoria, il giudice adito, con sentenza in data 9.3.1999, accoglieva la domanda.

Proposta impugnazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 13.5/17.6.2004, confermava la decisione di prime cure.

Esponeva in sintesi la corte territoriale che l'istruttoria acquisita al processo confermava l'esistenza di una significativo e concordante complesso di indizi idonei a comprovare la natura subordinata del rapporto instauratosi fra le parti, ed in particolare che la lavoratrice era tenuta a mantenersi a disposizione dell'azienda tra una trasmissione e l'altra, al pari di quanto si verifica nel lavoro a tempo parziale; che nessun rischio d'impresa gravava sulla stessa, essendo retribuita a prescindere dalla qualita' e quantita' delle prestazioni rese nell'orario e nei giorni fissati; che l'oggetto del contratto riguardava la messa a disposizione delle energie lavorative, tant'e' che la lavoratrice era tenuta ad essere presente in azienda per tutta la durata dell'orario stabilito nei turni predisposti dall'azienda e non solo per il tempo necessario ad eseguire la traduzione dei testi e la loro lettura; che il compenso era commisurato alle ore lavorate, indipendentemente dal risultato realizzato e dal numero delle pagine tradotte; che l'azienda si avvaleva per gli stessi fini di traduttori - annunciatori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che svolgevano la loro attivita' lavorativa secondo modalita' e caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei lavoratori assunti con contratto autonomo e che, al pari di questi ultimi, non erano sottoposti ad un controllo preventivo, ma successivo, non limitato alla prestazione resa, ma che si estendeva anche al comportamento complessivo tenuto dalla lavoratrice.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Ra. spa con un unico motivo, illustrato con memoria.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, Fa. ed Pa.Is. , nella qualita' di eredi di Pa. Vi. St. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la RA. spa lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 2222 e 2697 c.c., nonche' omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare, censurando la sentenza sia quanto all'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato alla stregua della fattispecie normativa dell'articolo 2094 c.c. (che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente tratto dalla valorizzazione di indici sussidiari, pur in assenza di circostanze che renderebbero impossibile la immediata rilevazione del vincolo della subordinazione), sia con riferimento alla logicita' e conformita' a diritto della attivita' di selezione degli elementi sintomatici a tal fine ritenuti rilevanti e significativi, la societa' ricorrente si duole, innanzi tutto, che il giudice di merito ha trascurato di considerare che nessun obbligo della lavoratrice di restare a disposizione dell'azienda sussisteva nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, che la predisposizione di turni di servizio atteneva al piano del coordinamento della prestazione, e non della subordinazione, cosi' come l'esecuzione di prestazioni strumentali ed accessorie era funzionale alla compiuta realizzazione dell'interesse creditorio, senza svolgere alcuna efficacia qualificativa della prestazione, ed, in pari modo, che priva di alcuna portata sintomatica risultava la continuita' della prestazione, in assenza di prova del vincolo della subordinazione.

Osservava, altresi', che la corte territoriale aveva omesso di verificare se l'asserito inserimento della lavoratrice nell'organizzazione produttiva dell'azienda si fosse realizzato con assoggettamento della stessa al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro e che aveva ritenuto scarsamente rilevante l'obbligo di giustificare le assenze, laddove, invece, si era riconosciuta significativita' a circostanze, quali l'esistenza di un potere di verifica della qualita' della prestazione resa, la parametrazione dell'attivita' svolta alla dimensione quantitativa o di risultato della stessa o la sovrapponibilita' a quella di altri dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, inidonei a realizzare un reale momento di discrimine rispetto a rapporti di lavoro qualificabili secondo il parametro dell'autonomia.

Il ricorso non e' meritevole di accoglimento.

Deve, infatti, rilevarsi che la corte territoriale, dopo aver enunciato i caratteri legal-tipici della fattispecie della subordinazione, ha individuato i tratti maggiormente tipizzanti il rapporto di collaborazione instauratosi fra le parti e, provvedendo ad una valutazione sistematica e non atomistica delle risultanze istruttorie, ha ritenuto, con accertamento esente da vizi logici o giuridici, che gli stessi consentissero di qualificare la regolamentazione degli interessi realizzata dalle parti secondo le forme della subordinazione.

In particolare ha evidenziato la corte come, attraverso la rigorosa programmazione dei contenuti dell'attivita' svolta dalla lavoratrice, la predeterminazione dei tempi della prestazione (articolata secondo turni costanti ed unilateralmente predisposti), il controllo sulla qualita' della prestazione resa, e che si estendeva anche all'adeguatezza del comportamento tenuto, al fine di salvaguardare "l'immagine dell'azienda all'esterno", la predisposizione dei mezzi organizzativi necessari per l'esecuzione dell'incarico conferito, svolto esclusivamente nell'ambito dei locali aziendali, la societa' fosse in grado di determinare le coordinate spazio - temporali della

prestazione, garantendone il proficuo e duraturo inserimento nell'organizzazione aziendale e realizzandone gli interessi.

Cosi' emergendo, quali requisiti caratterizzanti della prestazione resa, quella situazione di eterodirezione della prestazione e di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale che riconduce ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto (che evidenzia lo svolgimento di mansioni a contenuto intellettuale e tecnico), nel quale il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nel potere di programmare e determinare le modalita', anche di tempo e di luogo, della prestazione delle energie lavorative, al fine di utilizzarle nel modo piu' proficuo in relazione alle esigenze dell'azienda (cfr. ad es. da ultimo Cass. n. 2767/2005; Cass. n. 3858/2006).

Non incoerente con tali conclusioni sono, peraltro, apparse ulteriori modalita' del rapporto, analiticamente prese in considerazione dalla corte territoriale, ed in particolare i criteri di determinazione del compenso, commisurato alle ore di lavoro risultanti dai turni predisposti dall'azienda, e la sua erogazione anche in presenza di eventi, come lo sciopero dei tecnici, che determinavano una riduzione della prestazione; l'obbligo della lavoratrice di mantenersi a disposizione fra una trasmissione e l'altra, in esecuzione di un rapporto avente carattere di strutturale continuita'; l'omogeneita' dei compiti svolti dalla stessa rispetto a quelli dei traduttori - annunciatori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Ne', infine, la corte ha mancato di valutare circostanze (quale l'assenza di un obbligo per la lavoratrice di giustificare le assenze, fermo restando il dovere per la stessa di avvertire con congruo anticipo) allegate dall'azienda a prova dell'inesistenza di una situazione di subordinazione, correttamente apprezzando la rilevanza di tale elemento nell'ambito della complessiva attivita' di selezione, graduazione e coordinamento sistematico degli indici significativi della fattispecie normativa, operata in esito all'istruttoria acquisita al processo e che ha portato a confermare, nel caso, la presenza dei tratti piu' ricorrenti e significativi della fattispecie legale.

E tali conclusioni (anche per la parte in cui disattendono deduzioni probatorie implicitamente o esplicitamente ritenute superflue: come in ordine alla permanenza della lavoratrice in azienda durante l'orario convenuto) restano esenti da alcuna censura, dovendosi rammentare come il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, gli stessi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alla peculiarita' del caso concreto) e integra un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimita' solo per cio' che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre resta insindacabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire da soli, o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria, cosi' come la riconduzione degli stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato (v. ad es Cass. n. 11502/2000; Cass. n. 8407/2001; Cass. n. 4171/2006).

Dal momento che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicita' del giudizio di fatto, consentito dall'articolo 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realta', che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimita', risultando del tutto estraneo all'ambito di operativita' del vizio di motivazione la possibilita' per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006 ). Giusto in quanto l'articolo 360 c.p.c., n. 5" non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (cosi' SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006). Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarita' e complessita' delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

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