La prescrizione annuale dell'indennità di maternità è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale

In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione e' sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore della Legge n. 533 del 1973, ex articolo 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilita' della domanda giudiziale ex articolo 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, articolo 97, e conforme ai principi costituzionali di equita' del processo ed effettivita' della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione e' sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennita' di maternita', soggetta al termine annuale ai sensi della Legge n. 138 del 1943, articolo 6 e della Legge n. 1204 del 1971, articolo 15, e' sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla Legge n. 533 del 1973, articolo 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla Legge n. 88 del 1989, articolo 46".

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 8 novembre 2012, n. 19329



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9518/2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta 3078 delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 14/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 219/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14/1/2008 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha condannato l'INPS a corrispondere a (OMISSIS) l'indennita' di maternita' per astensione obbligatoria e facoltativa post partum in relazione al parto dell'(OMISSIS) respingendo l'eccezione di prescrizione annuale proposta dall'Inps ed ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di liquidazione dell'indennita' di disoccupazione agricola.

La Corte territoriale ha rilevato, con riferimento all'indennita' di maternita' per astensione obbligatoria (periodo dall'8/5/95 all'8/10/94 con ultimo atto interruttivo al 18/10/1994), che "considerato il tempo trascorso occorrente per la definizione della procedura (giorni 180), alla data di notifica del ricorso di primo grado (10 marzo 1996) non risultava decorso il termine prescrizionale" e che "riguardo all'indennita' di maternita' per astensione facoltativa (periodo 9 novembre 1994 - 9 maggio 1995) la domanda amministrativa era stata inoltrata il 3 febbraio 1995 per cui, in relazione alla sospensione del termine per tutta la durata del procedimento in sede amministrativa, alla data di notifica del ricorso giudiziario (10 marzo 1996) non era decorso il termine di prescrizione".

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione INPS formulando un unico motivo di impugnazione.

Si e' costituita (OMISSIS) depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, in primo luogo, essere respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla resistente il mancando il necessario collegamento tra il ricorso e il rilascio della procura" in quanto il ricorso stesso e la procura erano privi della data.

Da un lato, infatti, la procura e' stata rilasciata in calce al ricorso con la conseguenza che deve presumersi in base l'"id quod plerumque accidit" rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e quindi sussiste il requisito della specialita'. Dall'altro lato la riproduzione della stessa in calce alla copia, certificata conforme all'originale, notificata alla resistente offre la certezza che sia stata altresi' conferita in data anteriore alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. n. 462/1999, n. 1861/2001 e n. 13443/2003).

Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione (articolo 360 c.p.c., n. 3) della Legge n. 138 del 1943, articolo 6, in riferimento al R.D.Legge n. 1827 del 1935, articolo 97 e Legge n. 88 del 1989, articolo 46, comma 10.

Lamenta che la Corte territoriale ha accolto la tesi secondo cui il termine di prescrizione annuale dell'indennita' di maternita' (Legge n. 138 del 1943, articolo 6) rimane sospeso per la durata del procedimento amministrativo. Osserva che secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4346/2008) i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi e insuscettibili di applicazione analogica o interpretazioni estensive. Ne consegue che in relazione all'indennita' di maternita' per astensione obbligatoria si era gia' maturata la prescrizione (ultimo atto interruttivo il 18/10/94) e che in relazione all'indennita' di maternita' facoltativa si erano prescritti i ratei maturati fino al 10 marzo 1995 (notifica del ricorso in sede giurisdizionale 10/3/1996).

Il motivo e' infondato.

Deve essere, infatti, richiamata la recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. SSUU n. 5572 del 6/4/2012) che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza circa gli effetti sospensivi del decorso del termine di prescrizione, da riconoscersi alla domanda di prestazione previdenziale, ha affermato che "In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione e' sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore della Legge n. 533 del 1973, ex articolo 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilita' della domanda giudiziale ex articolo 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, articolo 97, e conforme ai principi costituzionali di equita' del processo ed effettivita' della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione e' sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennita' di maternita', soggetta al termine annuale ai sensi della Legge n. 138 del 1943, articolo 6 e della Legge n. 1204 del 1971, articolo 15, e' sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla Legge n. 533 del 1973, articolo 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla Legge n. 88 del 1989, articolo 46". In applicazione dei suddetti principi alla data di notifica del ricorso giurisdizionale del 10/3/96 non si era maturato il termine di prescrizione annuale relativo all'indennita' di maternita' obbligatoria ed a quella facoltativa.

Il ricorso dell'Istituto deve essere, pertanto, respinto con compensazione delle spese processuali tenuto conto che il contrasto giurisprudenziale circa la sospensione della prescrizione durante la procedura amministrativa e' stato risolto solo in epoca recentissima con la sentenza citata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

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