La responsabilità personale e solidale grava esclusivamente su chi ha agito in nome e per conto dell'associazione

La responsabilità personale e solidale grava esclusivamente su chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, in considerazione dell'esigenza di tutela dei terzi, che nell'instaurazione del rapporto contrattuale abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, e non dell'associato che sia creditore dell'associazione anche se per un titolo diverso da quello associativo, non potendo, comunque, il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Tali principi operano con riferimento a tutti i rapporti di durata, compreso il rapporto di lavoro. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 20 maggio 2009, n. 11730)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVRO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 6476/2006 proposto da:

LI. ST. , LI. FU. , FA. CI. , PR. TI. , PE. CA. , NO. PI. , CE. GA. , SI. MI. , MA. FA. , ME. CO. , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNA GIULIANO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

- PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DIREZIONE NAZIONALE IN LIQUIDAZIONE, DE. TU. OT. , MA. NO. AN. MA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato RUSSO SERGIO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- BE. AN. (detto anche solo Gi. ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MILITERNI INNOCENZO giusta delega a margine del controricorso;

- B. A. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MACRO RENATO, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al controricorso;

- CE. EN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato VITALE FORTUNATO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- MA. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 39, presso lo studio dell'avvocato BELLI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDUCCELLI ANGELO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 26119/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/02/2005 R.G.N. 21559/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

uditi gli Avvocati VITALE FORTUNATO, BELLI FRANCESCO, RUSSO SERGIO, MACRO RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23.9.2004/17.2.2005 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Pretore di Roma il 9/30.10.1997, rigettava la domanda proposta da Li.St. e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti della Federazione provinciale di (OMESSO) del PSI, nei confronti del PSI-Direzione nazionale, di Be.An. , De. Tu. Ot. , Ma. No.An. Ma. , B.A. , Ce. En. e Ma.Vi. (rispettivamente nella qualita' i primi tre di segretari politici ed amministrativi del PSI, i restanti di commissari provinciali della Federazione (OMESSO) nel periodo dall'(OMESSO)) al fine di condannare gli stessi al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite nel periodo suddetto, allorche' erano stati posti in cig. percependo solo degli acconti sul salario dovuto.

Osservava in sintesi il Tribunale che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, doveva escludersi l'applicabilita' della norma dell'articolo 38 c.c., non potendo nel caso operare il vincolo di solidarieta' previsto da tale disposizione, tenuto conto che i dipendenti, in quanto iscritti all'associazione, non potevano considerarsi terzi rispetto alla stessa; che non rilevava la mera titolarita' della rappresentanza dell'associazione; che non sussisteva, in concreto, alcuna attivita', negoziale o extranegoziale, posta in essere dai detti organi, produttiva della invocata solidarieta'; che tale esito non poteva infine dedursi dalle disposizioni statutarie regolanti l'organizzazione ed il funzionamento del PSI e delle sue articolazioni territoriali, costituenti quest'ultime associazioni autonome nell'ambito della struttura unitaria del partito.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Li. St. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe con due motivi.

Resistono gli intimati con controricorso.

Hanno presentato memorie Ma. No.Ma. e De. Tu. Ot. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso formulata da Ce.En. , non ravvisandosi nel caso alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che il giudice di appello ha erroneamente trascurato di considerare che la responsabilita' solidale prevista dall'articolo 38 c.c., e' estensibile anche agli associati se i diritti di credito dagli stessi prospettati trovano titolo in un rapporto giuridico distinto e diverso da quello associativo; che l'esistenza del rapporto associativo, non dedotta dalle parti, risultava priva di alcun riscontro probatorio; che, comunque, in presenza di contratti di durata, la responsabilita' stessa era riferibile non solo a chi avesse stipulato i contratti, ma anche a chi ne aveva consentito la prosecuzione.

Con il secondo motivo poi i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 c.c., ed omesso esame degli articoli 29, 45, 46, 49 e 51 dello statuto del PSI, nonche' carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando come il giudice di appello, omettendo di considerare e valutare le norme statutarie indicate, ha erroneamente escluso che il PSI costituisse una struttura giuridica unitaria.

Il primo motivo e' infondato.

La sentenza impugnata ha, in realta', fatto corretta applicazione del principio, acquisito nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la responsabilita' personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non e' riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilita' primaria dell'associazione, sicche' la stessa e' inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilita' (i cui presupposti vanno provati ad opera di chi li allega) grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, in considerazione dell'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto contrattuale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilita' e sul patrimonio dei detti soggetti, e non dell'associato che sia creditore dell'associazione anche se per un titolo diverso da quello associativo, non potendo, comunque, il semplice avvicendamento nelle carche sociali comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione (v. ad es. Cass. n. 1655/1985; Cass. n.8919/2004; Cass. n.455/2005; Cass. n.25748/2008).

Tali principi, in quanto qualificativi della responsabilita' legale degli enti di fatto, operano con riferimento a tutti i rapporti di durata, ivi compreso il rapporto di lavoro, per il quale, peraltro, per come si avverte nella giurisprudenza di questa Corte, la prova della costituzione del rapporto e, quindi, dell'assunzione degli obblighi propri del datore di lavoro, non puo' essere sostituita nemmeno dalla prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore (cfr. Cass. n.8919/2004).

Osservano, nondimeno, i ricorrenti che l'esistenza del rapporto associativo non era stata mai dedotta dalle parti; ma, a fronte del ben diverso accertamento operato nella sentenza impugnata (nella quale si da atto che, col ricorso in appello, gli attuali resistenti avevano espressamente contestato che i ricorrenti fossero terzi rispetto all'associazione, in quanto tutti iscritti al PSI), la censura appare non solo apodittica, ma anche del tutto incoerente rispetto al principio di necessaria autosufficienza del ricorso, che,come noto, esclude che il giudice di legittimita' possa rinvenire al di fuori del ricorso le fonti del proprio convincimento e la prova delle allegazioni delle parti.

Anche il secondo motivo (relativo alla posizione della Direzione nazionale del PSI) e' infondato.

La sentenza impugnata, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, ha preso puntualmente in esame le disposizioni statutarie da questi ultimi indicate, ma,al tempo stesso, ne ha preso in esame ulteriori (quali gli articoli 29, 45, 46 e 51 relativi all'autonomia contrattuale e di bilancio delle federazioni provinciali), pervenendo, attraverso una valutazione sistematica del testo statutario, alla conclusione (confermata anche dalla giurisprudenza formatasi in tema: cfr. Cass. n. 1681/1962) che anche lo schema organizzativo del PSI richiamava il modello, storicamente ricorrente nella fenomenologia dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, della associazione complessa, con un unitario indirizzo politico, ma autonomi centri di organizzazione territoriale.

E tale accertamento resta, pertanto, in questa sede insindacabile, in quanto privo di apparenti vizi logici o giuridici, nemmeno puntualmente denunciati dai ricorrenti, i quali si sono limitati a prospettare una carenza di motivazione, in realta' inesistente e,comunque, un diverso apprezzamento di circostanze, quale l'autonomia amministrativa delle articolazioni periferiche, espressamente prese in considerazione nella sentenza impugnata, anche se diversamente valutate.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Ai sensi dell'art.92 c.p.c., ricorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarita' fattuale delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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