La sentenza di reintegra del lavoratore è opponibile anche nei confronti del cessionario

Qualora l'atto di cessione di ramo d'azienda preveda la clausola di salvaguardia del livello occupazionale da parte dell'acquirente, con impegno al passaggio diretto di tutti i lavoratori in forza nel ramo ceduto, in tale novero deve ricomprendersi anche un lavoratore reintegrato a seguito di sentenza passata in giudicato, con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento. E saranno dovute le retribuzioni da ciò derivanti. Sarebbe contraddittorio sanzionare l'inerzia del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione il cui perceptum non e' peraltro detraibile, quando e' la stessa norma che non gli impone alcuna iniziativa al fine di perfezionare la procedura di attuazione della sentenza di reintegra facendo invece carico esclusivamente al datore di lavoro di attivarsi invitando il lavoratore illegittimamente estromesso a riprendere la propria attivita'

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 5 febbraio 2013, n. 2603



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20499/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A.(gia' " (OMISSIS) S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato STUDIO (OMISSIS) & (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5032/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2007, r.g.n. 5381/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 31/7/2007 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato le sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di rigetto delle opposizioni proposte dalla soc. (OMISSIS) (gia' (OMISSIS)) avverso due decreti ingiuntivi con i quali le era stato ingiunto il pagamento a favore di (OMISSIS) rispettivamente di euro 43,572,71 ed euro 33.033,13 a titolo di retribuzioni maturate dall'1/6/97 al 31/10/99 e dall'1/11/99 al 30/9/2001. I decreti ingiuntivi erano basati sulla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9/7/1997 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del (OMISSIS) intimato in data 16/11/87 dalla soc. (OMISSIS), poi fusa per incorporazione nella (OMISSIS) srl, ed ordinato alla soc. incorporante di reintegrare il lavoratore e di pagare le retribuzioni dalla data del recesso alla reintegra.

Con le opposizioni la soc. (OMISSIS) aveva eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza passata in giudicato di reintegra in quanto con atto di cessione dell'(OMISSIS) sottratto all'applicazione dell'articolo 2112 c.c. (in quanto cessione di ramo d'azienda in attuazione del programma formulato dal commissario giudiziale ai sensi della Legge n. 95 del 1979, articolo 2 e Decreto Legge n. 853 del 1986, articolo 3), la soc. (OMISSIS) in amministrazione straordinaria, presso il quale lavorava il (OMISSIS), le aveva ceduto due stabilimenti con esclusione di tutti i debiti e di tutti i crediti pregressi ed era stata prevista la successione dell'acquirente esclusivamente nei rapporti di lavoro di cui all'elenco nel quale non compariva il (OMISSIS).

La Corte territoriale ha esposto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 8464/2007, emessa all'esito di un giudizio tra le stesse parti ed avente riferimento al medesimo rapporto giuridico, era risultato con efficacia di giudicato che la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere di illegittimita' del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro era opponibile all' (OMISSIS); che quest'ultima in base all'atto di cessione dell'(OMISSIS) era subentrata nella titolarita' del rapporto di lavoro con il (OMISSIS); che in modo analogo era stato deciso con altra sentenza della medesima Corte d'Appello di Napoli, emessa all'esito di altro giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo relativo alle retribuzioni dal licenziamento del 17/11/87 fino al 31/5/97.

Infine, la Corte territoriale, con riferimento alla questione della rilevanza ex articolo 1227 c.c., del comportamento del lavoratore che non si era attivato per reperire altra occupazione non iscrivendosi neppure alle liste di collocamento, nonche' della richiesta da parte dell'appellante di riduzione del danno liquidato al (OMISSIS) per il periodo successivo alla sentenza di reintegra sottraendo cio' che il lavoratore avrebbe potuto percepire (aliunde percipiendum), ha affermato che ogni questione doveva essere risolta sulla base del testo dell'articolo 18 Stat. Lav., nella formulazione anteriore alla Legge n. 8 del 1990, essendo il licenziamento antecedente a detta legge; che secondo una giurisprudenza consolidata erano dovute al lavoratore tutte le spettanze a titolo di retribuzione a decorrere dalla data della sentenza e fino alla reintegra effettiva con esclusione di ogni profilo risarcitorio e della possibilita' di detrarre l'aliunde perceptum potendo il datore di lavoro far cessare la situazione di percezione della retribuzione senza prestazione lavorativa invitando il lavoratore a riprendere il lavoro; che analoga soluzione doveva essere adottata in relazione all'applicabilita' dell'articolo 1227 c.c., comma 2, e all'aliunde percipiendum in quanto sarebbe stato contraddittorio sanzionare l'inerzia del lavoratore nella ricerca della nuova occupazione il cui ricavato non avrebbe potuto essere detratto dalle somme dovute dal datore di lavoro e che, inoltre, ritenere che il lavoratore dovesse cercare una nuova occupazione renderebbe economicamente indifferente per il datore di lavoro reintegrare o meno il lavoratore.

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l' (OMISSIS) formulando due motivi. Si costituisce il (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che si era formato il giudicato circa l'opponibilita' della reintegra alla societa' (OMISSIS). Rileva infatti che nella specie i crediti pur nascendo da un unico presupposto avevano o potevano avere contenuti non solo quantitativi diversi. Rileva pertanto che erroneamente la corte territoriale non aveva esaminato i primi cinque profili di censura. Nel merito rileva che l'esame letterale e le clausole del contratto di cessione manifestavano chiaramente la volonta' delle parti di trasferire alla cessionaria tutti dipendenti in forza nel momento della stipula del contratto,con la conseguenza che il (OMISSIS), il quale non prestava attivita' lavorativa,non doveva ritenersi ricompreso. Nulla avrebbe impedito alle parti di includere nella cessione anche il (OMISSIS) il cui contenzioso peraltro non era neppure conosciuto dalla cessionaria. Osserva ancora che non vi era stata alcuna successione nel rapporto controverso ne' per previsione di legge (non essendo applicabile l'articolo 2112 c.c. in quanto cessione di ramo d'azienda in attuazione del programma formulata dal commissario giudiziale ai sensi della Legge n. 95 del 1979, articolo 2 e Decreto Legge n. 853 del 1986, articolo 3) ne' per volonta' delle parti.

Le censure sono infondate.

Con sentenza n. 8464/2007 la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in un giudizio tra le stesse parti circa l'opponibilita' alla soc. (OMISSIS) della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di reintegra del (OMISSIS) nel posto di lavoro, ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inopponibilita' ed inefficacia della citata sentenza sollevate dalla (OMISSIS). La Corte di Cassazione ha analizzato l'atto di cessione intercorso tra la (OMISSIS) (gia' (OMISSIS)) e la soc. (OMISSIS), in amministrazione straordinaria, ed ha affermato che costituiva un dato inconfutabile quello secondo cui era condizione essenziale per il trasferimento che l'acquirente salvaguardasse il livello occupazionale per i rami di azienda ceduti per la durata di un triennio e che sarebbe subentrato, con passaggio diretto, in tutti i rapporti di lavoro con i dipendenti in forza nelle aziende predette e con le qualifiche agli stessi spettanti. La Corte ha altresi' affermato la correttezza di quanto esposto nella sentenza impugnata secondo la quale "il riferimento nell'atto di cessione all'allegato elenco dei lavoratori (relativo a tutti i dipendenti in forza presso i due rami d'azienda della (OMISSIS) al momento in cui era intervenuta la cessione) tra i quali non risultava incluso il (OMISSIS), era da ritenersi, ai fini della esatta individuazione della volonta' contrattuale, un fatto del tutto marginale a fronte della chiara volonta' contrattuale di trasferimento all'acquirente di tutto il personale in forza presso i suddetti rami aziendali".

Con la citata pronuncia e' stato, pertanto, affermata la correttezza della pronuncia della Corte d'appello che, interpretando gli accodi contrattuali, aveva concluso che "deve considerarsi avvenuto il passaggio del (OMISSIS) alle dipendenze della (OMISSIS) s.p.a., non essendo dubitabile che la sentenza di reintegra, intervenuta a favore dello stesso, possa essere opponibile anche alla (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.), ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ. tenuto conto delle intese raggiunte dai contraenti".

Alla luce delle suddette considerazioni non e' censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'avvenuto accertamento,con efficacia di giudicato, dell'opponibilita alla (OMISSIS) della sentenza di reintegra del (OMISSIS). Deve richiamarsi, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26482/2007, n. 24434/2009) secondo cui "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosi' compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalita' diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo".

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c., comma 2 e dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori anche nel testo antecedente la riforma in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Censura la decisione della Corte territoriale che non aveva tenuto conto, ai fini del risarcimento del danno per il periodo successivo alla sentenza di reintegra, del fatto che il (OMISSIS) non si era iscritto nelle liste di collocamento e che il lavoratore una volta reintegrato aveva prestato attivita' lavorativa per soli cinque mesi per poi collocarsi in aspettativa non retribuita senza alcuna autorizzazione e che tale circostanza non era stata contestata.

Anche tale censura e' infondata.

Deve, in primo luogo rilevarsi, quanto alla mancata iscrizione nelle liste di collocamento, che detta circostanza e' desunta, come e' ammesso dalla stessa ricorrente, da un'affermazione contenuta in altra sentenza tra le stesse parti ma relativa ad un periodo diverso e, dunque,e' circostanza irrilevante nel presente giudizio nel corso del quale non risulta che sia stata oggetto di esame. Quanto alla seconda affermazione la ricorrente ha omesso di indicare in quale atto ed in quale momento del giudizio tale circostanza era stata portata all'attenzione del giudice, non essendovi di essa alcuna menzione nella sentenza impugnata. Sotto tale profilo il ricorso manca della dovuta specificita'.

Deve, comunque, rilevarsi che la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi piu' volte affermati da questa Corte.

La Corte territoriale ha precisato, in primo luogo, che occorreva, con riguardo alla questione dell'aliunde percipiendum, fare applicazione dell'articolo 18 Stat. Lav., nella sua formulazione originaria anteriore alla modifica introdotta con la Legge n. 108 del 1990. Ha quindi affermato che a seguito della sentenza di reintegra sussisteva un'obbligazione puramente retributiva del datore di lavoro non influenzata dall'aliunde perceptum dal lavoratore nella situazione di perdurante mora credendi del primo (cfr. Cass. n. 5401/1994, n. 11105/1997, SSUU n. 2762/85, n. 4533/1981, n. 974/1982) e che analoga soluzione doveva essere adottata in relazione all'applicabilita' dell'articolo 1227 c.c. e dell'aliunde percipiendum. La Corte ha rilevato, infatti, che "sarebbe contraddittorio sanzionare l'inerzia del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione il cui perceptum non e' peraltro detraibile, quando e' la stessa norma che non gli impone alcuna iniziativa al fine di perfezionare la procedura di attuazione della sentenza di reintegra facendo invece carico esclusivamente al datore di lavoro di attivarsi invitando il lavoratore illegittimamente estromesso a riprendere la propria attivita'".

I principi enunciati nella sentenza impugnata sono condivisibili mentre i richiami giurisprudenziali effettuati dalla ricorrente attengono al diverso problema del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per il periodo dal licenziamento alla sentenza di reintegra (cfr. tra quelle citate dalla ricorrente, Cass. SSUU n. 2762/85, n. 2756/1996).

Per le premesse considerazioni il ricorso va respinto con condanna della ricorrente soccombente a pagare le spese processuali. Dette spese vengono liquidate in applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 che ha determinato i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 9, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente euro 40,00 per esborsi ed euro 3,000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali.

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