La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto costituisce giustificato motivo di licenziamento

La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e nelle quali è stato successivamente utilizzato, costituisce giustificato motivo di natura oggettiva che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale giustificato motivo è stato integrato dalla giurisprudenza mediante la teoria del c.d. "repechage", vale a dire la dimostrazione che non è possibile assegnare il lavoratore a diverse mansioni. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 aprile 2010, n. 9700.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 aprile 2010, n. 9700



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 33978/2006 proposto da:

FA. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso lo studio dell'avvocato TUFANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ISPODAMIA CARLO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

A.M.I.U. AZ. MU. DI. IG. UR. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUGLIESE ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 719/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/08/2006 r.g.n. 844/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato TUFANI GIUSEPPE;

udito l'Avvocato CLAUDIO ANDREOZZI per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Fa. Pa. adiva il Tribunale di Genova ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze dell'AM. , quale autista addetto alla raccolta rifiuti. Sottoposto a visita medica e ritenuto non piu' idoneo alla guida dei mezzi pesanti, gli veniva prospettata l'assunzione alla dipendenze dell'AD. come raccoglitore ed in tal modo veniva gravemente dequalificato. Subiva quindi una serie di vessazioni e di provvedimenti disciplinari; riportava vari infortuni sul lavoro, in particolare una lesione al tendine dovuta al sollevamento di pesantissimi cassonetti. Previa nuova visita medica, veniva licenziato per asserita impossibilita' di utilizzazione in altre mansioni. Veniva tenuta una riunione congiunta con le organizzazioni sindacali, a sensi dell'articolo 40 del vigente CCNL, ma senza esito. In sede di procedimento di urgenza ex articolo 700 c.p.c., l'attore veniva reintegrato nel posto di lavoro ed il provvedimento era confermato in sede di reclamo. Instaurato il giudizio di merito, l'azienda eccepiva che il lavoratore aveva totalizzato circa 500 giorni di assenza nei primi due anni, aveva cercato in due occasioni di far passare come infortuni sul lavoro episodi di comune malattia. L'inidoneita' al lavoro era stata confermata dall'Istituto di Medicina del Lavoro della locale Universita'. Non esistevano possibilita' di reinserimento.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, motivando nel senso che il Fa. poteva essere adibito ai servizi interni, nell'ambito di apposita unita'. Proponeva appello l'AM. .

Resisteva il Fa. . La Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda attrice. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- e' pacifico che il Fa. non e' piu' in grado di svolgere le mansioni di AD. ;

- esistono nell'azienda n. 19,5 posizioni di "addetto ai servizi interni", ma l'azienda convenuta ha dimostrato che tale unita' e' al completo;

- vero e' che nella citata unita' figura una tale Pa. , elemento di fatto inidoneo in via temporanea, ma tale requisito non rileva in quanto la costituzione di tale unita' era frutto di una determinazione dell'azienda e non un obbligo;

- l'attore non ha allegato nel ricorso la possibilita' concreta di "repechage";

- peraltro l'azienda ha provato che non era possibile utilizzare il Fa. nei servizi interni.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Fa. Pa. , deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'AM. , la quale eccepisce "in limine" l'inammissibilita' del ricorso avversario. Le parti hanno presentato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposta dall'AM. si fonda sulla mancanza di (valida) sottoscrizione da parte del difensore avv. Tufani, unico abilitato alla difesa in Cassazione, della procura. L'eccezione e' infondata, in quanto ad una attenta lettura dell'atto si rileva che il mandato con l'autentica della firma del Fa. e' sottoscritto dall'avv. Tufani, la cui firma corrisponde a quella in calce al ricorso stesso (pag. 36) ed alla memoria integrativa.

5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 40 del CCNL di categoria, 1366, 1363, 1364, 2103 e 2110 c.c., sotto il profilo che in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneita' fisica del lavoratore occorre dimostrare l'inesistenza di altre attivita', anche di livello inferiore, nelle quali il lavoratore stesso puo' essere utilizzato. La Corte di Appello introduce una sorta di inversione dell'onere della prova, ritenendo che l'esito infruttuoso della riunione ex articolo 40 citato esoneri l'azienda dal tentativo di "repechage".

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione delle stesse norme di cui al motivo primo, oltre a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: l'onere probatorio incombente sull'azienda deve essere valutato con particolare rigore. Nella specie, proprio mediante l'istituzione della figura dell'addetto ai servizi interni si e' inteso fornire una piu' intensa tutela al lavoratore. Nella specie non si e' dimostrato che l'unita' operativa degli addetti ai servizi interni non potesse tollerare una presenza in piu'.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ulteriore vizio di motivazione sul punto inerente all'organico dell'unita' addetti ai servizi interni, perche' la Corte di Appello non ha accertato se il numero delle unita' stesse non fosse assolutamente immodificabile in aumento, tenuto anche conto che tale Traverso non poteva esservi compreso in quanto invalido.

8. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati. La sopravvenuta inidoneita' fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto (autista) e nelle quali e' stato successivamente utilizzato (raccoglitore) costituisce giustificato motivo di natura oggettiva che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale giustificato motivo e' stato integrato dalla giurisprudenza mediante la teoria del c.d. "repechage", vale a dire la dimostrazione che non e' possibile assegnare il lavoratore a diverse mansioni. Nella specie, a prescindere da un onere di allegazione che la Corte di Appello ha addebitato al lavoratore, il giudice di merito ha accertato la sussistenza del giustificato motivo e la mancanza di possibilita' di "repechage" con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni possibilita' di riesame e di censura in sede di legittimita'. E' stato infatti dato atto dell'esito infruttuoso di apposito incontro previsto al riguardo dal contratto collettivo con la partecipazione delle organizzazioni sindacali; e' stato accertato che nell'ambito dell'azienda esiste un congruo numero di dipendenti addetti ai servizi interni, vale a dire una unita' nella quale vengono collocati i lavoratore non idonei. Ma tale unita', come accertato dalla Corte di Appello, era completa e comunque devesi dare atto che la previsione di una siffatta unita' costituisce un di piu' rispetto al mero dato normativo, posto che la legge non obbliga il datore di lavoro a creare apposite unita' dove collocare il personale non altrimenti utilizzabile nelle mansioni proprie della produzione svolta. In sostanza, la Corte di Appello ha accertato l'impossibilita' di utilizzare diversamente il lavoratore in altre mansioni e tale statuizione non e' soggetta a diversa valutazione. In questa sede, non e' possibile riesaminare il merito, onde stabilire se uno o piu' lavoratori fossero inseriti nella struttura in questione senza averne titolo. In definitiva, il ricorso per Cassazione si risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, onde va rigettato.

9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all' AM. -. Az. Mu. Ig. Ur. di. Ge. spa - le spese del grado, che liquida in euro 18,00, oltre euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

 

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