Lanciare la cornetta del telefono contro un collega, se trattasi di gesto imputabile al momentaneo stato di esasperazione, non legittima il licenziamento

Lanciare la cornetta del telefono contro un collega, se trattasi di gesto imputabile al momentaneo stato di esasperazione, non legittima il licenziamento. Ciò in quanto tale comportamento, pur se riprovevole per i suoi connotati di volgarita' e di inurbanita', non è comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva, non essendo idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, ne' a pregiudicare irrimediabilmente l'affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza del 3 novembre 2009, n. 23289



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 21965/2008 proposto da:

SI. SRL (gia' Si. SpA) in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TU. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato BONDI' GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

controricorso;

- controricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ITALO PIERDOMINICI, giusta procura in calce al ricorso notificato;

- resistente -

avverso la sentenza n. 186/2 008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 14.2.08, depositata il 26/05/2008;

udito per la ricorrente l'Avvocato PISANI Fabio (per delega avv. EQUIZZI Agostino) che si riporta agli scritti, insistendo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e depositando controdeduzioni dopo le conclusioni del P.G..

E' presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 186 del 26.5.2008, ha rigettato l'appello proposto dalla soc. Si. ed ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Tu. Gi. con tutte le conseguenze di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18.

Avverso la sentenza della Corte di Appello la Si. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi con i quali ha dedotto: a) violazione degli articoli 2104, 2106, 1319 e 2697 c.c., Legge n. 604 del 1966, articoli 3 e 5 e vizi di motivazione in ordine alla affermata sussistenza della giusta causa di licenziamento; b) violazione degli articoli 2104, 2106, 2118 c.c. e Legge n. 604 del 1966, articoli 3 e 5, nonche' vizi di motivazione, in ordine alla omessa valutazione della sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. L'inps non si e' costituito.

Il ricorso e' manifestamente infondato.

Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nella intestazione del motivo di ricorso ma privo di qualsiasi sviluppo nel corso dell'impugnazione, le censure si risolvono nel rilevare un vizio di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione da parte del giudice di merito del materiale probatorio acquisito in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

La Corte di Appello, dopo aver esaminato le deposizioni degli impiegati presenti al momento del fatto ( Al. , Ca. e Sa. ) e del consigliere No. , escluso che il tenore della frase pronunciata dal Tu. potesse assumere una valenza ingiuriosa diretta nei confronti del No. , e rilevato che il lancio della cornetta non aveva il contenuto di violenza o di minaccia nei confronti di un collega ma era da ascriversi al momentaneo stato di esasperazione, ha concluso che il comportamento addebitabile al lavoratore, pur se riprovevole per i suoi connotati di volgarita' e di inurbanita', non era comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva, non essendo idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, ne' a pregiudicare irrimediabilmente l'affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Come e' noto la valutazione della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione (cfr. tra le tante Cass. n. 18711/2007, n. 14113/2006, n. 11100/2006).

Nella specie i motivi di ricorso sono intesi ad ottenere dal giudice di legittimita' una valutazione in fatto, cioe' la configurabilita' di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento nel comportamento tenuto dal dipendente.
 

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensi' la sola facolta' di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicche' le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diverse da quella accolta dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 18214/2006, n. 3436/2006, n. 8718/2005).


Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico - argomentativo che sorregge la decisione e' chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicita' o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto gia' valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimita'.

Il ricorso pertanto deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio, cosi' come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 30,00, per esborsi ed euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, iva e Accessori. Nulla spese nei confronti dell'Inps

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