Lavoro a domicilio e carattere di subordinazione

Con due recenti sentenze, la n. 5693 del 12 marzo 2007 e la n. 5913 del 14 marzo 2007, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata in tema di lavoro a domicilio e caratteri di subordinazione dello stesso. Secondo la S.C., nel lavoro a domicilio, la subordinazione si individua essenzialmente come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo dell’azienda, nel quale la prestazione lavorativa resa, anche se all’esterno e con mezzi propri del lavoratore, diviene parte integrante (Cass. 14 marzo 2007, n. 5913). Ne consegue che non occorre accertare se sussistono i caratteri propri del lavoro subordinato ma è sufficiente che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità e che tale lavoro sia eseguito personalmente o con l'aiuto di familiari. Il lavoratore sarà tenuto a seguire le direttive dell'imprenditore quanto alle modalità di esecuzione del lavoro, in modo che il lavoro a domicilio realizzi il decentramento produttivo in cui la lavorazione compiuta rientra nel ciclo aziendale ma venga svolta all'esterno e si configura come estrinsecazione di energie lavorative piuttosto che come obbligazione di risultato. La subordinazione si configura, pertanto, nell’ inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo dell'azienda (Cass. 12 marzo 2007, n. 5693)

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