Lavoro temporaneo e divieto di interposizione fittizia

In tema di lavoro interinale e di rapporti con la disciplina del divieto di interposizione di manodopera, mentre l'art. 10 comma primo, della legge n. 196 del 1997 si deve interpretare - al fine di evitare di ipotizzare difetti di coordinamento con il comma successivo e di ritenere pleonastici i richiami normativi in esso contenuti - nel senso che il divieto di interposizione fittizia di manodopera previsto dalla legge n. 1369 del 1960 continua a trovare applicazione nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli cui all'art. 2 della stessa legge n. 196 del 1997 ovvero che violi le disposizioni di cui al precedente art. 1, commi secondo, terzo, quarto e quinto, l'art. 10, secondo comma, della legge citata disciplina l'ipotesi dell'instaurazione "ex lege" di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'impresa utilizzatrice. Ne consegue che nei casi disciplinati dal primo comma, cui sono riconnesse tutte le conseguenze anche penali previste dalla legge n. 1369 del 1960 deve ravvisarsi quale unico effetto la sostituzione di diritto del datore di lavoro-fornitore con il soggetto utilizzatore delle prestazioni mentre rimangono invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compreso quello inerente la temporaneità del rapporto. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 febbraio 2008, n. 2488)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Prato depositato il 21.9.1999 Za. An. esponeva di aver stipulato con la Ma. spa - societa' fornitrice di lavoro temporaneo- un contratto di lavoro temporaneo con decorrenza 18 gennaio/31 marzo 1999 e di aver prestato lavoro presso l'impresa utilizzatrice F. Po. spa, con sede in Monsummano Terme, con mansioni di "addetto alla linea di produzione" e inquadramento nel sesto livello del CCNL dell'industria alimentare. Tanto premesso conveniva in giudizio la spa Ma. e la spa F. Po. per accertare la nullita' del contratto di lavoro interinale, per dichiarare che fin dal 18.1.1999 si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la soc. F. Po. e per ottenere la condanna della Po. alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle differenze retributive.

Le societa' convenute si costituivano e resistevano alle domande.

Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 420/02 depositata il 16.1.2003, dichiarava l'inefficacia del contratto di lavoro interinale, dichiarava costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo 18.1/31.3.1999 tra il sig. Za. e la spa F. Po., condannava quest'ultima societa' a pagare al lavoratore le differenze retributive pari ad euro 52,30 e condannava la Ma. spa a tenere indenne la soc. F. Po. di quanto tenuta a corrispondere allo Za..

Tutte le parti proponevano appello. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 969 del 5.10.2004, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Za., dichiarava che dal 18.1.1999 era in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra F. Po. spa e Za., al quale andava riconosciuto l'inquadramento al 6 livello del CCNL dell'industria alimentare, condannava la spa F. Po. a pagare al dipendente le differenze retributive dal 1 aprile 1999 in poi, con rivalutazione ed interessi, e condannava la spa Ma. a tenere indenne la spa F. Po. di quanto tenuta a corrispondere allo Za.; respingeva gli appelli incidentali delle societa'.

Per la cassazione di tale sentenza la spa Ma. ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. La spa F. Po. ha proposto a sua volta ricorso sostenuto da sei motivi e illustrato con memoria. La spa F. Po. ha proposto altresi' ricorso incidentale condizionato in relazione al ricorso principale proposto dalla spa Ma., Za. An. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'articolo 335 c.p.c..

2) La spa Ma., con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione della Legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 1, comma 4 e articolo 10, comma 1, nonche' vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullita' del contratto stipulato tra Ma. e F. Po. perche' le mansioni previste da detto contratto rientravano fra le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali la contrattazione collettiva vietava la fornitura di lavoro temporaneo. Sostiene la ricorrente che la contrattazione collettiva di settore manca della necessaria determinazione in ordine alla "qualifica di esiguo contenuto professionale", che non coincide necessariamente con il collocamento al livello piu' basso di inquadramento. Lamenta che la Corte di Appello ha ritenuto la nullita' del contratto di lavoro temporaneo per il solo fatto che le mansioni svolte dal lavoratore ne giustificavano l'inquadramento nel 6 livello, senza neppure prendere in esame le norme pattizie integrative della norma in bianco della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a).

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dei principi in tema di risarcimento del danno, vizio di ultra ed extra petizione e omessa ed insufficiente motivazione, la societa' censura la sentenza impugnata per aver condannato la Ma. a tenere indenne l'impresa utilizzatrice delle somme da questa dovute al dipendente. La ricorrente lamenta che il primo giudice ha accolto la domanda di garanzia proposta dalla F. Po. benche' tale domanda non fosse stata espressamente formulata e quindi in violazione del principio della domanda; lamenta altresi' che il primo giudice ha accolto la domanda di garanzia in base alla sola considerazione che la Ma. non aveva contestato la pretesa e non si era difesa in merito e malgrado l'impresa utilizzatrice non avesse fornito alcuna prova a sostegno della responsabilita' della impresa fornitrice. Si duole ora la ricorrente che la Corte di Appello abbia confermato sul punto la sentenza di primo grado senza nessuna adeguata motivazione.

La spa F. Po., con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 413 e 412 bis c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata in primo grado e riproposta in appello. Sostiene la ricorrente che, avendo essa sede nella circoscrizione del Tribunale di Pistoia, il giudice del lavoro competente per territorio (competenza inderogabile) era il giudice monocratico di quest'ultimo Tribunale, poiche' la domanda originaria proposta dal dipendente era diretta esclusivamente all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'esponente. Di conseguenza la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare anche l'incompetenza territoriale della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Prato.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'articolo 1362 c.c. e vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le mansioni effettivamente svolte dal sig. Za. corrispondevano a quelle proprie del 6 livello retributivo, a questi attribuite in contratto. Sostiene invece la ricorrente che la mansioni svolte dal dipendente rientravano nel 5 livello retributivo e che l'inquadramento in 6 livello era stato frutto di un mero errore. Lamenta quindi una errata valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice del gravame. Di conseguenza quel giudice avrebbe dovuto escludere la violazione del disposto della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a).

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 1362 c.c. e omessa ed insufficiente motivazione, la societa' censura la sentenza impugnata per aver escluso che il comportamento delle parti (spa F. Po. e Za.) potesse configurare una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La ricorrente al riguardo addebita al giudice di appello una errata interpretazione delle risultanze probatorie e del comportamento delle parti da esse emergente, dalle quali risulterebbe evidente la comune intenzione delle parti di risolvere il rapporto.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'articolo 414 c.p.c., comma 3, della Legge n. 196 del 1997 articolo 10 della Legge n. 1369 del 1960, articolo 1 degli articoli 112, 414 e 429 c.p.c. e vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullita' del contratto di lavoro interinale per violazione della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a).

Sostiene in primo luogo che la Corte territoriale ha errato non rilevando che la domanda di accertamento della nullita' del contratto era stata formulata tardivamente dal sig. Za. solo dopo la riassunzione della causa a seguito del tentativo di conciliazione, e quindi era inammissibile.

La Corte territoriale, inoltre, ha errato non avendo rilevato che nel ricorso introduttivo il sig. Za. non aveva avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni, ma soltanto di applicazione dell'articolo 18 St.Lav. Errate inoltre sono le conclusioni che la Corte ha tratto dalla asserita nullita' del contratto di lavoro interinale in quanto la sanzione prevista dalla Legge n. 196 del 1997 articolo 10 comma 1, per l'inosservanza del comma 4 e' soltanto la previsione di un contratto di lavoro a termine tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore, non gia' la previsione di un contratto a tempo indeterminato.

Non ha considerato la Corte che la Legge n. 196 del 1997 articolo 3 comma 1, lettera a), prevede in via generale la possibilita' per l'impresa tornitrice di stipulare contratti a tempo determinato senza che abbiano rilievo alcuno i presupposti stabiliti dalla Legge n. 230 del 1962; ne' ha considerato che l'accordo interconfederale 16.4.1998 al punto 2 prevede che il contratto di fornitura di lavoro interinale possa essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 2, lettera b) e c), anche per fare fronte ad un aumento di produttivita' connessa a richieste di mercato, come accaduto e provato nella specie.

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli articoli 416 e 437 c.p.c., dell'articolo 1218, 1226 e 1227 c.c., dell'articolo 2697 c.c., la societa' censura la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di aliunde perceptum, sia perche' tardivamente proposta solo in appello, sia perche' del tutto generica e non sorretta da alcuna allegazione o prova. Osserva al riguardo la ricorrente che l'eccezione del cd. aliunde perceptum non costituisce una eccezione in senso stretto, e quindi non e' soggetta alla decadenza prevista dall'articolo 416 c.p.c.; la Corte inoltre doveva tener conto della forza presuntiva della considerazione che il lavoratore nel periodo successivo al termine del lavoro interinale non poteva non aver svolto altra attivita' lavorativa per sostenersi. Era pertanto del tutto giustificata la richiesta di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli Istituti previdenziali, avanzata dall'esponente.

Con il sesto motivo, denunciando violazione degli articoli 1218 e 1219 c.c. e vizi di motivazione, la societa' censura la sentenza impugnata per aver condannato l'impresa utilizzatrice al pagamento in favore di Za. delle retribuzioni successive al termine del rapporto di lavoro interinale. Osserva la ricorrente che al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, non spetta la retribuzione finche' non provveda ad offrire la prestazione lavorativa, determinando una mora accipiendi del datore di lavoro. Nella specie il sig. Za. non solo non ha offerto le proprie prestazioni ai sensi dell'articolo 1219 c.c., ma addirittura con lettera del 11.3.1999 si e' rifiutato di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto.

La spa F. Po., con un unico motivo, ha proposto ricorso incidentale condizionato per il caso in cui venisse accolto il secondo motivo di ricorso proposto dalla spa Ma., relativo al punto della sentenza di appello che aveva condannato quest'ultima societa' a tenere indenne la spa F. Po. dalle somme versate allo Za. a seguito dell'accoglimento della domanda. Per tale eventualita' la F. Po. censura la sentenza impugnata per avere il giudice del gravame respinto l'appello incidentale proposto dall'attuale esponente omettendo del tutto di motivare in merito. Precisa altresi' che la domanda di garanzia e' stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado e non e' stata in alcun modo contestata dalla Ma. e sostiene che la societa' fornitrice e' responsabile dei danni a lei cagionati per aver stipulato un contratto di fornitura di lavoro interinale non conforme alla vigente normativa.

3) E' necessario esaminare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale della F. Po. per il carattere pregiudiziale della questione sollevata. La ricorrente ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice del lavoro di Prato, per essere competente il giudice del lavoro di Pistoia, poiche' la sede dell'azienda, luogo nel quale il lavoratore aveva prestato la sua attivita', si trova in un comune del circondario di quest'ultimo tribunale. L'eccezione non e' fondata.

Il cd. lavoro temporaneo, disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, articoli da 1 a 11 (ora abrogati dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 85) si realizzava attraverso un collegamento negoziale di due distinti contratti: a) il contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, intercorrente tra il lavoratore e l'impresa fornitrice, con il quale il prestatore di lavoro si obbligava, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, a svolgere la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima, venendo pero' retribuito dall'impresa fornitrice; b) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, mediante il quale una agenzia a cio' espressamente autorizzata (impresa fornitrice) poneva uno o piu' lavoratori da essa assunti (a tempo determinato, o a tempo indeterminato) a disposizione di una impresa (impresa utilizzatrice) che ne utilizzava di fatto la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. La Legge n. 196 del 1997 stabiliva inoltre in quali casi era vietata la formazione di lavoro temporaneo (articolo 1, comma 4), nonche' le sanzioni conseguenti alla stipulazione di contratti di lavoro temporaneo nei casi non consentiti o senza l'osservanza della forma scritta (articolo 10).

Nella specie e' pacifico che sia il contratto di prestazione di lavoro temporaneo che il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo sono stati stipulati in Prato. Di quest'ultimo contratto il lavoratore ha chiesto l'accertamento della nullita' - perche' a suo dire vietato a norma della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a) stante l'esiguo contenuto professionale delle mansioni affidategli - al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la societa' F. Po. ai sensi dell'articolo 10 stessa legge. La prima domanda (accertamento della nullita' del contratto di fornitura di lavoro temporaneo), avendo carattere preliminare rispetto all'altra (accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) ha radicato la competenza per territorio del giudice del lavoro di Prato, luogo della stipulazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nonche' quella della commissione di conciliazione della stessa citta'. Tale competenza non puo' ritenersi derogata dalla domanda dipendente di accertamento dell'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro diretto con l'impresa F. Po., con sede e stabilimento in Monsummano Terme. L'eccezione pertanto e' infondata.

4) Il primo motivo di ricorso della spa Ma. e' infondato. La societa' addebita alla giudice di appello di aver dichiarato la nullita' del contratto di fornitura di lavoro temporaneo per violazione della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a), senza prendere in esame la contrattazione collettiva di settore, valorizzando la sola circostanza che al lavoratore erano state assegnate mansioni proprie dell'ultima categoria professionale (6 livello) del contratto di settore. Tali censure non colgono nel segno.

La Corte di Appello ha dichiarato di condividere le argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto la nullita' del contratto in questione e quindi ha espresso una motivazione per relationem che impone di esaminare le ragioni addotte dal Tribunale di Prato. Il primo giudice ha fatto espresso riferimento all'articolo 21, lettera b) del CCNL 6.7.1995 per i dipendenti dell'industria alimentare del seguente tenore: "Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a), e' vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono, in analogia a quanto gia' individuato dall'articolo 21 del CCNL in materia di contratto di formazione e lavoro, quelle non riassumibili nella nozione di professionalita' intermedie". Il giudice di merito ne ha quindi desunto che avendo la societa' inquadrato il lavoratore nel 6 livello, cioe' nel livello piu' basso previsto dal contratto collettivo, le mansioni da questi svolte dovevano ritenersi di esiguo contenuto professionale perche' non riferibili a professionalita' intermedie, proprie di qualifiche piu' alte dell'ultima. In tal modo i giudici di merito hanno dato congrua e logica ragione della decisione. Per contro la societa' ricorrente con il motivo di ricorso in esame ha mosso censure che non si attagliano affatto al dictun ricavabile dalle sentenze di merito e che si rivelano del tutto infondate se non proprio inammissibili.

5) Il secondo motivo di ricorso della spa Ma. e' inammissibile. La ricorrente si duole che il giudice del gravame abbia confermato la sentenza del primo giudice, che l'aveva condannata a tenere indenne la F. Po. di quanto da quest'ultima dovuto al dipendente, senza spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto fondata l'azione di garanzia esperita dall'impresa utilizzatrice. La soc. F. Po. ha eccepito l'inammissibilita' del motivo di ricorso per l'esistenza sul punto di un giudicato interno. L'eccezione e' fondata. Il capo della sentenza del Tribunale di Prato che ha dichiarato la spa Ma. "tenuta a rilevare la F. Po. di quanto la stessa viene condannata a pagare al ricorrente" non ha formato oggetto di appello da parte della soc. Ma., come e' dato rilevare, oltre che dalla sentenza della Corte fiorentina, anche dalla memoria ex articolo 436 c.p.c., con la quale la predetta societa' ha proposto appello incidentale, della quale questa Corte ha potuto prendere diretta visione in ragione della natura processuale dell'eccezione esaminata. In mancanza di appello, sul punto specifico in esame si e' dunque formato un giudicato interno con la conseguente inammissibilita' del motivo di ricorso per cassazione qui esaminato.

6) L'inammissibilita' del secondo motivo del ricorso della spa Ma. comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla spa F. Po. (iscritto al n. 6903/05 RG).

7) Il secondo ed il terzo motivo del ricorso della spa F. Po., che e' opportuno esaminare congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. La ricorrente sostiene che il lavoratore nel contratto e' stato erroneamente inquadrato nel 6 livello mentre ha svolto mansioni proprie del 5 livello; sostiene ancora che dal comportamento delle parti poteva agevolmente ricavarsi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le censure di omessa ed insufficiente motivazione della sentenza per erronea valutazione delle prove sono pero' prive di consistenza. La Corte di Appello ha preso in esame le questioni sollevate dalle parti e dopo aver valutato le testimonianze raccolte ed i documenti prodotti ha ritenuto, da un lato, che le mansioni assegnate al lavoratore erano state quelle proprie del 6 livello, dall'altro lato che il comportamento tenuto dallo Zi. e dalla F. Po. nel corso del rapporto escludevano l'esistenza di un mutuo consenso solutorio.

Al riguardo e' appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 12422 del 2000, Cass. N. 11933 del 2003, Cass. n. 14075 del 2002, Cass. n. 24589 del 2005, Cass. n. 9234 del 2006) ;di conseguenza le valutazioni in proposito espresse da quel giudice sono censurabili in sede di legittimita' solo sotto il profilo della coerenza e razionalita' della motivazione con la quale il giudice di merito ha reso conto dell'apprezzamento della prova, senza possibilita' per il giudice di legittimita' di sostituire la propria valutazione a quella del giudice a quo, restando escluso inoltre che le censure possano risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella accolta dal giudice del merito (cfr. tra le tante Cass. n. 15693 del 2004, Cass. n. 2357 del 2004, Cass. n. 16063 del 2003).

Nella specie le critiche che il ricorrente muove alla sentenza impugnata non pongono in evidenza contraddizioni o vizi logici nell'iter argomentativo seguito dal Tribunale, tali da non rendere comprensibile la ratio della decisione, ma si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, piu' favorevole al ricorrente medesimo, e sono pertanto inammissibili, risolvendosi nella richiesta di un nuovo esame di merito da parte della Corte.

8) Il quarto motivo di ricorso della spa F. Po. si articola in una pluralita' di censure, di cui la prima e' certamente infondata. Infatti l'eccezione di tardivita' della domanda di nullita' del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, formulata in primo grado, non risulta riproposta in appello e di essa a ragione si disinteressa la sentenza impugnata.

Il motivo di ricorso in esame e' invece fondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per aver fatto discendere dalla violazione della Legge n. 196 del 1997 articolo 1 comma 4, lettera a), la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lo Zi. e la societa' utilizzatrice.

La Legge n. 196 del 1997 articolo 10 comma 1, dispone che "nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ... violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 ... continua a trovare applicazione la Legge 23 ottobre 1960, n. 1369", La violazione del disposto dell'articolo 1, comma 5, si riferisce evidentemente alla violazione degli obblighi gravanti sull'impresa utilizzatrice di cui alle lettere e), f) e g), poiche' per la violazione della forma scritta prevede il successivo, articolo 10, comma 2. Al comma 2, primo periodo, infatti, la norma stabilisce che "il lavoratore che presti la sua attivita' a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto a tempo indeterminato nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5". Al secondo periodo la norma prevede la stessa conseguenza (della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carico dell'impresa fornitrice) per il caso di inosservanza della forma scritta del contratto di prestazione di lavoro temporaneo.

La Corte di Appello, una volta ritenuta la nullita' del contratto di fornitura di lavoro temporaneo per i motivi indicati al paragrafo 4, ha correttamente ritenuto applicabile nella specie la sanzione prevista dall'articolo 10 cit., comma 1, poiche' il comma 2, primo periodo, contempla l'ipotesi di mancanza di forma scritta, non ricorrente nel caso di specie. La Corte ha osservato che, per quanto soltanto nel comma 2 si faccia riferimento alla trasformazione del contratto di lavoro temporaneo in contratto a tempo indeterminato, la stessa conseguenza debba ricavarsi anche per la violazione prevista dal comma 1, in quanto la conseguenza normale della violazione della disciplina sull'appalto di manodopera Legge n. 1369 del 1960 ex articolo 1 e' rappresentata dalla costituzione in capo all'appaltante di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Collegio ritiene di non poter condividere queste argomentazioni del giudice di appello. La Legge n. 196 del 1997 articolo 10 comma 1, dispone che in caso di violazione del disposto dell'articolo 1, comma 4, lettera a) nei confronti dell'impresa utilizzatrice continua a trovare applicazione la Legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Il comma 2 della norma, per i casi di inosservanza della forma scritta, prevede invece la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le differenti conseguenze ricollegate dalla legge alle due ipotesi non possono superficialmente ricondursi ad un erroneo coordinamento delle disposizioni all'interno del medesimo testo normativo; a maggior ragione non possono spiegarsi ritenendo del tutto pleonastico il richiamo alla Legge n. 1369 del 1960 contenuto nel comma 1. Se il legislatore ha tenuto distinte le due ipotesi di illecito sanzionandole diversamente all'interprete spetta il compito di spiegare la ratio e la portata di tale distinzione.

La Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, articolo 1, ultimo comma (ora abrogato dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 85) stabilisce che "i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni". Tale norma e' stata correttamente letta nel senso che la legge dispone che il contratto di lavoro stipulato con il datore interposto conserva la sua validita' e spiega i suoi effetti in testa all'imprenditore al cui servizio sono effettivamente i dipendenti assunti dall'intermediario, secondo lo schema della surrogazione soggettiva legale dell'interponente al datore interposto. L'effetto sanzionatorio previsto dalla norma consiste dunque nella sostituzione di un soggetto ad un altro nel rapporto contrattuale, non gia' nella nullita' del contratto di lavoro. Orbene, il contratto di lavoro intercorso tra il datore interposto ed il lavoratore normalmente sara' un contratto a tempo indeterminato, ma nulla esclude che possa essere un contratto a tempo determinato nelle ipotesi consentite dalla legge. La Legge n. 1369 del 1960 ultimo comma, articolo 1, dunque, non ricollega necessariamente ed inevitabilmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore e appaltante all'ipotesi di inosservanza del divieto di appalto di manodopera, come affermato nella sentenza impugnata.

All'epoca dell'entrata in vigore della Legge n. 196 del 1997 permaneva comunque la responsabilita' penale dell'appaltante e dell'appaltatore come previsto dalla Legge n. 1369 del 1960 articolo 2 (responsabilita' successivamente venuta meno per effetto dell'abrogazione della predetta Legge n. 1369 del 1960). E' quindi condivisibile la spiegazione data dalla Corte di Appello della diversa regolamentazione contenuta nei primi due commi della Legge n. 196 del 1997 articolo 10 secondo cui il legislatore aveva inteso escludere dalle conseguenze di ordine penale discendenti dalla Legge n. 1369 del 1960 articolo 2 la violazione oggettivamente meno grave della omissione della sola forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Non si puo' pero' convenire sulla tesi che, non operando i due contratti collegati per le violazioni previste dall'articolo 10, comma 1, nel rapporto diretto che si instaura per legge tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice torna ad operare la presunzione che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 1). Tale presunzione, e' ovvio, non si applica quando la legge disponga diversamente. La previsione legislativa del contratto a termine, poi, oltre che espressa, puo' ricavarsi dalla normativa che disciplina lo specifico rapporto di lavoro. Ne' va trascurato che il disfavore legislativo per i contratti a tempo determinato, di cui e' espressione la Legge n. 230 del 1962 si e' andato progressivamente attenuando nel tempo, a partire dalla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, che all'articolo 23 ha ampliato le possibilita' del contratto a termine, fino alla Legge n. 196 del 1997 di cui ci occupiamo e successivamente alla Legge n. 276 del 2003, ispirate al diverso principio della flessibilita' del lavoro subordinato.

Nella specie si e' visto che per il combinato disposto della Legge n. 196 del 1997 articolo 10 comma 1 e Legge n. 1369 del 1960 articolo 1 comma 5, il rapporto di lavoro temporaneo, oggetto del contratto intercorso tra il lavoratore e l'impresa fornitrice, opera per legge tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice. Tale contratto, sorto come rapporto a tempo determinato, mantiene tale suo carattere anche a seguito della modificazione soggettiva del datore di lavoro. Questa soluzione si ricava dalla complessiva interpretazione della Legge n. 196 del 1997 articolo 10. Tale norma, per le violazioni in essa indicate, non commina la nullita' dei contratti collegati, ma soltanto la surrogazione di un soggetto ad un altro. Qualora si ritenesse che le ipotesi previste dal comma 1 della norma citata comportino sempre e comunque la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, resterebbe di difficile comprensione la disposizione del comma 2 del citato articolo, visto che le conseguenza sanzionatorie civili sarebbero le stesse. E' lecito dunque ritenere che il legislatore ha ricollegato alle violazioni previste dal comma 1 tutte le conseguenze, anche di ordine penale, della Legge n. 1369 del 1960 limitando alle violazioni di cui al comma 2 la sola sanzione civile del tempo indeterminato.

Deve dunque condividersi la soluzione data dal giudice di primo grado secondo cui si ha instaurazione ex lege di un rapporto a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice solo quando ricorre l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 10, mentre nei casi disciplinati dal comma 1 l'unico effetto e' la sostituzione di diritto del datore di lavoro-fornitore con il soggetto utilizzatore delle prestazioni, rimanendo invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compresa la temporaneita' del rapporto.

La soluzione condivisa dal Collegio comporta l'assorbimento delle altre censure formulate nel motivo di ricorso in esame.

9) L'accoglimento del quarto motivo del ricorso della spa F. Po. comporta l'assorbimento del quinto e del sesto motivo.

10) In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere accolto per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso n. 421/05 RG proposto dalla spa F. Po., mentre va rigettato il ricorso n. 382/05 RG proposto dalla spa Ma., assorbito il ricorso incidentale condizionato n. 6903/05 RG proposto dalla spa F. Po.. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiche' non sono contestate le differenze retributive dovute allo Za. per il caso di lavoro temporaneo, la causa va decisa nel merito a norma dell'articolo 384 c.p.c., comma 2. Per l'effetto va dichiarato che dal 18.1.1999 al 31.3.1999 si e' costituito un rapporto di lavoro subordinato tra Za. An. e la spa F. Po. e quest'ultima societa' va condannata al pagamento in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 52,30, oltre interessi e rivalutazione.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nella complessita' e novita' delle questioni trattate, per compensare tra tutte le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso n. 421/05 RG proposto dalla spa F. Po., rigetta il ricorso n. 382/05 RG proposto dalla spa Ma. e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato n. 6903/05 proposto dalla spa F. Po.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara che dal 18.1.1999 al 31.3.1999 si e' costituito un rapporto di lavoro subordinato tra Za. An. e la spa F. Po.; condanna la spa F. Po. al pagamento in favore del sig. Za., quale differenze retributive, della somma di euro 52,30, oltre interessi e rivalutazione; compensa tra tutte le parti le spese dell'intero processo.

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