Le controversie in materia di indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente Poste italiane sono attribuite al giudice ordinario

Le controversie in materia di indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente Poste italiane sono attribuite al giudice ordinario, a norma dell'art. 10, primo comma, del d.l. n. 497 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994 in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a ciò osti l'erogazione dello stesso da parte dell'Istituto postelegrafonici, e cioè di un ente diverso dal datore di lavoro, e l'applicabilità della disciplina di carattere sostanziale dettata per il personale statale.
(Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 22 ottobre 2007, n. 22055)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto

Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione

Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SC. RE., S. R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PO. IT. S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2183/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/08/02;

udita la. relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 08/06/06 dal Consigliere Dott. DE MATTEIS Aldo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. Sc. Re. e S. R. hanno convenuto avanti al giudice del lavoro di Napoli la s.p.a. Po. It., di cui erano stati dipendenti fino al (OMESSO), per sentir dichiarare il loro diritto alla riliquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita, per effetto dell'inserimento nella base retributiva degli aumenti retributivi scaglionati nel tempo previsti dall'articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 novembre 1994.

La domanda e' stata respinta dal primo giudice, nonche' dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza 6 giugno - 8 agosto 2002 n. 2183. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i lavoratori, con tre motivi.

La societa' intimata si e' costituita con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., resistendo.

Il ricorso e' stato assegnato alle Sezioni Unite per l'esame officioso della questione di difetto della giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste il difetto di giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la condanna della resistente al pagamento di differenze del trattamento pensionistico.

1. Quanto alla individuazione della domanda, costituisce jus receptum che ai sensi dell'articolo 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversa, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione detta parte.

Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione maggiore di quella cui era stata commisurata l'originaria liquidazione, in quanto risultante dalla piu' elevata retribuzione, cui l'interessato assume di avere diritto in forza di quanto disposto dal contratto collettivo: la situazione giuridica soggettiva fatta valere col suindicato capo di domanda riguarda dunque esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione, presupponendo, bensi' diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest'ultimo, bensi' il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993 n. 3061, 29 dicembre 1997 n. 13058, 29 gennaio 2000 n. 20 SU).

2. Quanto alla individuazione del giudice avente giurisdizione su tale domanda, vengono in rilievo il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, articoli 13 e 62 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti) e il Decreto Legge 1 dicembre 1993, n. 487 articolo 6 comma 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 gennaio 1994, n. 71 sulla riorganizzazione del servizio postale.

La prima disposizione attribuisce alla giurisdizione della Corte dei Conti "i ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", e l'articolo 62 dello stesso Testo Unico dispone che "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale detto Stato e' ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".

Quanto alla Legge n. 71 del 1994 essa ha stabilito la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e poi in societa' per azioni), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (articolo 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.

In materia, l'articolo 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al comma 5 la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Po. It. delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal (OMESSO) al (OMESSO) e il rimborso dei relativi importi da parte del Ministero del Tesoro (a carico del quale resta l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali gia' in quiescenza alla data del (OMESSO)), ha specificamente disposto al successivo comma 7 che "a decorrere dal (OMESSO), al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Po. It. provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento a quiescenza e di previdenza sara' ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministratore delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Po. It. ".

In relazione a questa previsione di un onere economico a carico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla Corte dei Conti, trovando applicazione la regola dettata dal Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, art6. 13.

Nei termini riportati e' la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (Cass. 28 luglio 2004 n. 14171), cui deve essere data continuita'.

L'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda di ricalcolo della pensione, concretatasi in una pronuncia di merito resa nell'erroneo presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Per effetto di questa pronuncia caducatoria, i motivi di ricorso esaminabili dalla Corte sono ormai riferibili solo alla domanda dell'indennita' di buonuscita.

Al riguardo va ribadito l'orientamento gia' espresso dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato (sent. 26 ottobre 2000, n. 1140; 26 gennaio 2000, n. 10; 14171/2004 cit.) che l'attribuzione, anche delle controversie su tale emolumento, alla giurisdizione ordinaria e' da riconoscere, a norma del Decreto Legge n. 497 del 1993, articolo 10, comma 1, convertito in Legge n. 71 del 1994 in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a cio' osti la erogazione dello stesso da parte dell'Istituto postelegrafonici. Per il suddetto esame ulteriore, il ricorso va, pertanto, rimesso, ai sensi dell'articolo 142 disp. att. c.p.c., alla competente sezione semplice della Corte e cioe' alla Sezione lavoro, che regolera' anche il carico di dette spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni rese sul medesimo capo di domanda. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio e per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

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